Storia fiorentina (volume 9) di Benedetto Varchi
mSTORIA FIORENTINA.
' [1529]una leonessa; la qual cosa hanno i Fiorentini volgarmente per augurio tristissimo, essendosi osservato dagli uomini superstiziosi, che dopo colali mischie, accaggiono sempre alcune o novità o calamità, o dentro nella terra o fuori nel contado ; e l'ultima volta che nel novantadue s'affrontarono, ne seguì, dicono, la morte di Lorenzo vecchio. Ma non fu di poco conforto e ricreamento, che per buona sorte era in quel medesimo giorno1 arrivato di Francia il signore Stefano Colonna di Palestrina, uomo di molta e chiara virtù, il quale avevano i Fiorentini per Bartolommeo Cavalcanti mandato a chiedere al re di Francia; ed egli che, fatta la pace, non aveva più animo di volerlo più a' suoi stipendi tenere, facendosene grado co'Fiorentini onoratissimamente lo licenziò, e con esso lui venne un capitano guascone con trecento fanti, il quale ed i quali riuscirono non meno fedeli che coraggiosi.
Vili. Erasi agli tredici vinta nel Consiglio maggiore, perchè non mancassino danari da pagare i soldati, e non aggra-vassono tante volte i cittadini privati, una forte provvisione, che si dovessono vendere all' incanto tutti i beni di ciascuna delle ventuna arti, e di più tutti quegli di tutte le fraternite e compagnie, così della città, come del contado, e di qualunque altro luogo pubblico, il quale nelle vendite de' suoi beni obbligato non fosse a dovere spedire il breve, secondo l'ordine de' beneficii ecclesiastici, non ostante qualunque condizione, proibizione e fideicommisso o tacito o espresso, eziandio se tornassono in benefìcio de' luoghi pii; e nessun giudice o laico o ecclesiastico per nessuna cagione potesse udire, anzi dovesse incontinente scacciare dal giudicio, chiunque volesse in modo alcuno contraddire o contravvenire a dette vendite, sotto pena, se fosse fiorentino, di mille fiorini larghi, e se forestiero, di bando di rubello e confiscazione di tutti i suoi beni; e nelle medesime pene incorresse qualunque tentasse in qualsivoglia modo d'invalidarle, venendo, o dicendo loro contra; con questo però, che a dette arti fra il termine di sei anni si dovessero i danari che de' loro beni si cavassero, restituire, ed infinochò rimborsate non fussono,
« Tempo legge il MS. P. e il cod. Riccard. cH.
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