Storia fiorentina (volume 9) di Benedetto Varchi
172 STORIA FIORENTINA. ' [1529]perchè ella è non meno lunga e confusa che barbara e crudele, che si creassero cinque uficiali i quali si chiamassono i Sindachi de'rubelli; quattro per la maggiore e uno per la minore, senza poter rifiutare e allegare privilegio nessuno, eccetto che ricorrere fra otto giorni alla Signoria. L' autorità sua era amplissima e più che tirannica, perchè, oltrachè riguardava in dietro, potendo essi dal primo giorno di settembre passato infino a quel tempo ritrattare 1 e correggere tutte le cose fatte da' provveditori della Torre circa i ribelli, fuori solamente che le vendite, a loro s' aspettava dichiarare se i contratti erano simulati o fittizi, e frastornargli; in loro potestà era annullare i fidecommissi, le substituzioni o volgari o pupillari, le donagioni, le cessioni di ragioni ed altri termini di legisti, i quali, se gì' intendevano essi, non sono gran fatto intesi da altri ; all' ufficio loro s'aspettava incorporare tutti i beni mobili ed immobili e semoventi, e di più le ragioni ed i crediti di qualunche sorta per qualunche cagione e sotto qualunche nome cantanti, e, quello che do verrà parere tanto più strano, quanto egli fu più enorme, potevano non solamente vendere all' incanto tutti i detti beni e ragioni (per non istare a replicare ogni volta senza necessità tutte le medesime parole, come essi fanno), ma non avendo chi comperar gli volesse, o chi vi dicesse su all' incanto, costringere qualunque più loro paresse, eziandio le persone ecclesiastiche, a tòrgli per lo pregio (chè pure vi aggiunsero questo) ragionevole ; senza mettervi però chi dovesse esserne lo stimatore: cosa non mai più, che io sappia, non che fatta in una repubblica, sognata nelle tirannie. E se per tal conto da alcuno de' ribelli fussero fatte o fatte fare rappresaglie in alcun luogo, tutti i giudici, tutti i dottori, procuratori, notai e scrivani che di ciò s'impacciassero, s'intendessero issofatto esser banditi, e le sostanze loro confiscate. E chiunche, ancoraché fosse uomo di chiesa, portasse nel dominio fiorentino citazione, o notificazione alcuna per tal cagione, dovesse esser fra lo spazio di due giorni fatto morire dal primo giudice o uficiale che lo sapesse, sotto pena, se ciò non eseguisse, di bando di
4 Gli stempiiti, ritrarre.
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Sindachi Signoria Torre
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