Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
DANNI ED INTERESSI - DANNO
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tissimo di Lavater, quello del principe Paolo di Wurtemberg, vera testa antica, quello della granduchessa Stefania di Baden, i tre della regina Caterina di Wtìrteinberg, quello del re Guglielmo e quello finalmente del generale russo barone di Benkendorff. Ma il suo capolavoro, cui eonsecrò per otto anni il cuore e la fantasia, è la statua del Redentore, di cui le sembianze ineffabili concepì in un sogno, coll'epigi afe : Per me ad Patron, eseguito in marmo per l'imperatrice Maria Feodorowna di Russia (precipuo ornamento al di d'oggi della nuova chiesa di Mosca), e ripetuto di poi con qualche variante per la vedova del principe di Thurn e Taxis. Fra queste due statue del Cristo, Dannecker esegui, la classica dell'evangelista Giovanni, che adorna la cappella mortuaria della regina Caterina a Rotlien-burg, e già aveva ideato un Angelo della morie, quando quest'angelo il sopraccolse. Dannecker sta in mezzo a Canova e Thorwaldsen, e il suo merito principale pare consista nella profonda percezione e adequata espressione delle più squisite qualità dell'anima Le sue forme sono consentanee alla natura, ma uniformi nel carattere, e la sfera dell'arte sua è assai circoscritta. Naturale, schietto, grazioso nella rappiesentazione della forma femminile, ei non tentò mai, od almeno non riuscì mai ad esprimere la robusta bellezza maschile, e i suoi panneggiamenti sono spesso dissimili al vero. Fra i suoi allievi meritano speciale menzione Wagner e Zwerger.
Vedi: Griineisen e Wagner, Dannecker's Werlce in liner Auswahl; mit einem Lebensabriss des Mei-sters (Amborgo 1841) Kunstblatt (n° 2 del 1842).
DANNI ed INTERESSI (giurispr.). — Queste parole significano la perdita che taluno ha fatta e il guadagno che non ha potuto fare (lucrimi cessans et dumnum emergens). Le convenzioni obbligano non solamente a quanto si è espresso nel contratto, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso e la legge attribuiscono all'obbligazione, secondo la sua natura. Oggi la principale di queste conseguenze consiste nei danni ed interessi che sono dovuti all'una delle parti da quella che non adempie la sua obbligazione, e il pagamento dei danni ed interessi è un obbligo che nasce dalla legge e dall'equità, ed è la sanzione delle convenzioni. I danni e gl'interessi sono dovuti tanto per l'inadempimento, quanto pel ritardo nell'eseguimento di un'obbligazione. L'inadempimento o il ritardo possono soltanto provenire da tre cause, cioè dal dolo, dalla colpa, o dal caso fortuito. Vi ha dolo ogniqualvolta una delle parti non ha adempito, o ha ritardato di adempiere l'obbligazione con intenzione di nuocere all'altra; il debitore è in colpa quando ha mancato a'suoi impegni senza lyia causa legittima, e senza essere stato impedito da alcun avvenimento che non gli si possa imputare; dicesi finalmente caso fortuito o di forza maggiore quell'avvenimento impreveduto e non imputabile, per cui il debitore fu impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.
L'inadempimento o il ritardo nell'eseguimento di un'obbligazione per dolo o colpa di una delle parti contraenti fa luogo al pagamento dei danni ed interessi dovuti al creditore per la perdita sofferta epel guadagno di cui fu privato ; avvertendo però che allorquando si tratta solamente di colpa e non di dolo, il debitore è soltanto tenuto ai danni ed interessi che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto. Nel caso poi in cui l'inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni ed interessi l'elativi alla perdita sofferta dal creditore ed al guadagno di cui fu privato non debbono estendersi se non a ciò ch'è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenzione, poiché, altrimenti operando, e calcolando anche le conseguenze ulteriori, nella maggior parte dei casi si verrebbe a risulta-menti d'indennità cosi sproporzionate che sarebbero contrarli alla giustizia, non meno che all'equità. In fine, quando l'inadempimento o il ritardo nell'eseguimento dell'obbligazione è cagionato da un caso fortuito o di forza maggiore, il debitore non è tenuto al pagamento dei danni ed interessi, poiché, secondo la regola adottata da tutte le legislazioni, casvm nemo prcestat; L. 23, ff. de reg. jur.
DANNO (giurispr.). — Secondo il giureconsulto Paolo nella L. 5, ff. de damno in fedo, la parola danno ab adempitone, et quasi diminutione patri-monii diefa est. Per quanto semplice e chiara sia l'idea che noi ci facciamo del danno, egli è assai difficile di trovare una forinola che ne esprima tutte le specie. La definizione meno imperfetta . sembra quella di Volilo, secondo il quale il danuo è la privazione di una cosa che ci appartiene, cagionata senza il concorso della nostra volontà ed in maniera che non possiamo più ricuperarla.
Secondo le leggi civili, qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto, al risarcimento. Questa disposizione comprende tutti i fatti qualunque, i quali , per se stessi cagionano altrui un danno, e che hanno i il carattere di delitto, quasi delitto, o di semplice ; colpa. S'intende per delitto ogni fatto illecito in se ; stesso condannevole e che reca pregiudizio, ma che ; ebbe luogo senza intenzione di nuocere; la colpa , finalmente suppone pure l'assenza del dolo e del-; l'intenzione di nuocere, ma essa non riguarda im-i mediatamente e direttamente che l'interesse privato, mentre invece i delitti e quasi delitti si riferisco:.o a fatti illeciti in se stessi e contrarli all'ordine pubblico. La legge proibisce tutti i fatti nocevoli alla società o ai membri che la compongono; quelli formano l'oggetto delle leggi penali, e questi entrano nelle attribuzioni della legge civile.
Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per sua negligenza o per sua imprudenza; similmente ciascuno è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dev'essere garante, ovvero colle cose che ha in propria custodia; cosi il padre, l'avo, la madre, i padroni, i committenti, i precettori e gli artigiani sono tenuti pei danni cagionati dai figli minori abitanti con essi, dai domestici, commessi, allievi ed apprendisti, entro i limiti però che la legge assegna a tale guarentigia ; così pure il proprietario di un animale o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è tenuto per il danno da esso
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