Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DECRETO DI GRAZIANO - DECURIONI
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      che fu spinta sino all'abuso, e in una maniera più di una volta arbitraria. 1 decreti che contenevano disposizioni di regolamenti generali avevano forza di legge se fra i dieci giorni dalla loro pubblicazione non vi era opposizione per parte del Senato per motivo di così detta incostituzionalità ; ma, come è da credersi, il Senato era troppo servile per opporsi alla volontà del padrone.
      Passando dalle cose civili alle ecclesiastiche, aggiungeremo che le decisioni dei Concilii presero il nome di decreti dall'espressione solita ad adoperarsi, decrevit sancta synodus. Tuttavia si dà ordinariamente il nome di canone a ciò che riguarda il domma, e quello di decreto ai regolamenti intorno alla disciplina (V. Canone).
      DEGRETO DI GRAZIANO {dir. can.). — Collezione di canoni e di decreti in materia ecclesiastica, fatta da Graziano, monaco benedettino, nativo di Chiusi, e compiuta l'anno 1150. Egli l'intitolò Concordia dis-cordantium canonum, perchè vi riferisce molte autorità che sembrano opposte e si studia di conciliarle; ma le è rimasto il nome di Decretum Gratiani. Le fonti da cui la desunse sono: 1° la sacra Scrittura; 2° i canoni apostolici ; 3° i Concilii generali e particolari ; 4° le decretali dei papi, e fra le altre le false decretali sotto il nome d'Isidoro Mercatore; 5° i santi Padri, confondendo però con essi le opere che loro sono falsamente attribuite ; 6° il corpo del diritto romano, i capitolari dei re di Francia, i rescritti di alcuni imperatori, ecc.
      L'opera è divisa in tre parti, e, ad imitazione delle Pandette di Giustiniano, vi si tratta separatamente delle persone, dei giudizii e delle cose. La prima comprende 101 distinzioni, e vi si parla specialmente del diritto in generale e delle sue parti, indi dei ministri della Chiesa, del papa sino all'ultimo chierico; la seconda è divisa in 36 cause, che sono altrettanti casi particolari, sopra ciascuno de' quali propone molte quistioni, inserendo per digressione nella 33a sette quistioni intorno alla penitenza ; la terza, che tratta delle cose, comprende un trattato della consecrazione, diviso in cinque distinzioni; in esso parlasi dei sacramenti dell'Eucaristia, del battesimo e della cresima, e di alcune cerimonie. Nel corpo dell'opera sono pure occasionalmente trattate alcune questioni teologiche.
      Siccome ai tempi di Graziano si può dire che non si aveva alcuna idea di critica, non è da maravigliarsi se questo compilatore inseri nella sua collezione molti canoni apocrifi tratti dalle compilazioni di Burcardo di Worms e d'Ivone vescovo di Chartres, e da altre non autentiche sorgenti. Oltre a ciò, egli confuse talvolta un Concilio coll'altro, e le sentenze dei Padri coi decreti dei pontefici, falsando sovente i nomi degli autori e dei luoghi, e cadendo in altri simili errori. Antonio Conti, Dido Cuvaruvia ed Antonio Agostini si adoperarono a correggere l'opera di Graziano; chiamati perciò correttori romani del decreto di Graziano, siccome a ciò deputati dai pontefici Pio IV e Pio V. Il commento si pubblicò col titolo Emendatio Gratiani, e venne approvato da Gregorio XIII. Credettero alcuni che il decreto fosse stato approvato da Eugenio HI e che da lui avesse forza di legge; ma questa opinione non ha altro fondamento fuorché
      il fatto che allora non fu conosciuto altro diritto canonico se non quello che era compreso in questo libro, e che questo solo fu pubblicamente insegnato Il Decreto di Graziano forma ancora la prima parte del Corpus jtiris canonici, alla quale tengono die~ tro le varie compilazioni che poi si chiamarono Decretali, il Sesto, le Clementine e le Estravaganti (V. Decretali e Dritto canonico).
      Vedi: Sarnelli, Lettere eccl. (tom. v, lett. 29) — Mamachi, Degli acquisti delle mani morte (lib. n, p. 2, c. 3).
      DECRETO DI DIO (teol.). V. Predestinazione.
      DECUBITO (imed.). — Con questo vocabolo usato nel linguaggio medico, e tratto dal latino cubitus, s'indica il giacer nel letto dell'ammalato. Per coloro che hanno imparato a conoscere le condizioni normali della vita non è difficile in molti casi dedurre approssimativamente le sue alterazioni anche dal modo con cui l'individuo si comporta nella giacitura orizzontale. Uno che non possa giacer comodamente su tutti i lati, accusa già uno sconcerto nelle proprie funzioni, e la lesione di qualche organo. Il decubito sul dorso accompagnato da rigidità dei muscoli svela qualche perturbamento dei centri nervosi : il decubito sul ventre indica sofferenze dei visceri addominali. Il segno più favorevole è la facilità di decombere sull'uno o sull'altro dei fianchi, ordinariamente sul destro colle membra mollemente piegate ; tale è la postura che prende istintivamente l'uomo sano che si addormenta.
      DECUMARIA (Decumana) [hot.). — Genere di piante appartenente alla famiglia delle filadelfee, alla dodecandria monoginia del sistema sessuale, i cui caratteri sono ; calice a tubo campanulato, con sette a dieci denti nel lembo; altrettanti petali; stami in numero triplo dei petali, due davanti e dieci tra ciascun petalo, uni-seriali; stilo unico, grossissimo, dilatato alla sommità in un disco che porta sette a dieci stimmi raggiati ; cassula ovoidea, aderente col calice oltre la sua metà, coronata dallo stilo e dallo stimma, eyalve, irregolarmente deiscente, con sette a dieci logge; semi in numero indefinito, oblunghi, rinchiusi in un arillo membranaceo, affissi obliquamente al centro. Questo genere consiste in una sola specie.
      Decumaria barbara (decumaria barbara L.). — Frutice sarmentoso, a foglie opposte, glabre, spesse, interissime o dentate all'apice, non punteggiate, ovate-oblunghe, acute alle due estremità; gemme coperte di peli brevi, rossicci ; fiori bianchi soavemente olezzanti, sub-corimbosi, terminali, talora dioici negli orti. Nella varietà p sarmentosa Bosc le foglie inferiori sono rotondate.
      Questa pianta nasce nei luoghi ombrosi della Carolina e della Virginia, e coltivasi nei giardini di delizia per ornare i luoghi ombreggiati, mette facilmente radici dalle articolazioni del suo fusto, il che serve a moltiplicarla.
      DECURIONI {stor. ant.). — Titolo di certe persone che nelle città e nelle colonie d'Italia, le quali godevano di liberi diritti municipali, tenevano il luogo dei senatori in Roma. Il corpo dei decurioni dice-vasi ordo decurionum, e poscia anche curia decu-rionum, donde i membri dell'ordine venivano pur detti curiales. L'intiera amministrazione degli affari
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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