Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DEGRADAZIONEreverendo padre Tommaso Vignoli (1804, in-8°); L'antico clero costituzionale giudicato da un vescovo <TItalia (Losanna 1804, in-8°) ; Giustificazione di frà Paolo Sarpi, o lettera di un sacerdote italiano ad un magistrato francese sul carattere e sui sentimenti di quel celebre uomo (Parigi 1811, in-8°: il magistrato era il presidente Agier); Catechismo de Gesuiti (Lipsia 1820, in-8°) ; è un assalto contro la costituzione, i privilegi, il sistema teologico e la condotta segreta de' Gesuiti. Tutte le predette opere sono anonime : lasciò eziandio manoscritto un Trattato deirorazione domenicale, al quale aveva posto molta cura.
      DEGRADAZIONE (dir. can.). — È una pena ecclesiastica, per cui un chierico viene spogliato delle insegne del suo Ordine (V. Deposizione). Antichissima è questa pena, e ne fa cenno il Baronio all'anno 448 parlando d'Ireneo, vescovo nestoriano, privato degli ornamenti e del nome sacerdotale. La degradazione differisce dalla deposizione semplice. Per questa il chierico perde l'esercizio degli Ordini presi, o l'uffizio e l'uso della giurisdizione ecclesiastica , o il benefizio, o tutti questi insieme ; ma non perde il privilegio del canone, e continua ad essere soggetto al superiore ecclesiastico. Per la degradazione, il chierico non solamente è spogliato di ogni uffizio o benefizio ecclesiastico, ma passa sotto la podestà laicale. Bonifacio Vili distinse due specie di degradazioni: verbale o deposizione, e reale o degradazione propria. La verbale è la sentenza per cui il giudice degrada il chierico ; la reale è l'atto stesso o la cerimonia con cui si spoglia il condannato delle insegne chiericali, e si consegna all'autorità secolare. Anticamente la degradazione di un vescovo richiedeva la presenza di dodici vescovi, sei sacerdoti e tre diaconi. Ora le cause vescovili che implicano degradazione si giudicano solo dal Sommo Pontefice. Gli altri chierici bì degradano dai soli vescovi. La pena della degradazione s'infligge soltanto pei delitti più gravi, essendo una delle più severe nel diritto canonico.
      Yedi, fra gli altri che di tale materia trattano diffusamente, Krause, De jure degradationis canonica, ejusque usu (Lipsia 1727) — D'Avezan, De deposition<% degradatione et su spensione, nella sua opera De censur. eccles., inserita dal Meermann nel Thesaur. juris (t. iv).
      DEGRADAZIONE (dir. pen. mil.). — Punizione militare, che consiste nel privare il colpevole del suo grado. Questa pena s'inflisse da tutte le nazioni da tempo immemorabile. Infliggevasi qualche volta a corpi intieri per essersi mal comportati in battaglia, o per trasgressioni. Così durante la guerra di Pirro, e in molte altre occasioni, i Romani condannarono i cavalieri a servire nella fanteria, i legionarii ad entrare nei corpi degli arcieri o from-bolieri, o a servire come saccardi. Qualche volta accompagnavasi questa punizione con un apparecchio ignominioso ; spezzavansi le armi de'colpevoli, stracciavansi loro i panni, strappavansi le insegne di guerra, e, rivestiti d'abiti donneschi, venivano esposti agli scherni dei soldati. Trovausi esempi di tali punizioni ne'primi secoli dell'Impero, e principalmente al tempo dell'imperatore Giuliano. Ciò non pertanto un soldato in tal modo punitopoteva riacquistare il grado perduto, valorosamente combattendo alla prima battaglia; ma bisognava ch'ei recasse al campo le spoglie di un nemico da lui ucciso.
      Nella cavalleria del medio evo facevasi luogo alla degradazione in circostanze determinate con formalità militari e religiose ad un tempo. Il colpevole, condotto sopra un palco, vi vedeva spezzare le sue blasoniche insegne per mano del carnefice ; era gridato traditore e sleale, gli si versava sulla testa un vaso d'acqua calda, come se si volesse cancellare in lui il carattere di cavaliere; recitavasi poscia sopra di lui l'uffizio de'morti, e si faceva calare dal palco sostenuto da corde sotto le braccia, ma questo non era l'unico modo, variando il castigo coi tempi e coi luoghi, niuna legge esistendo determinata, e seguitandosi le tradizioni e le consuetudini dei varii paesi.
      In Inghilterra, quando un cavaliere era condannato a morte, cosa che si faceva da un capo e da dodici cavalieri vestiti a lutto, gli era tolta la cintura e la spada, gli si tagliavano gli sproni con un'accetta, gli si strappava la manopola, e toglie-vasi dal blasone il suo stemma gentilizio.
      In Francia poi, nel caso di condanna capitale, il cavaliere condannato si presentava cogli stivali e cogli sproni, e, secondo i tempi, o un cuoco gli tagliava con una pestarola i legacci d'oro degli sproni sopra un mucchio di letame, o un carnefice gli spezzava gli sproni d'acciajo sopra una pietra con un'accetta. Si faceva poscia salire sul palco tutto armato; un araldo lo pubblicava traditore, villano, sleale, mentitore: quindi, condotto alla chiesa per udirvi cantare un salmo pieno di maledizioni, gli si strappava la cintura, lo scudo, l'armamento d'onore, e si consegnava alla giustizia ordinaria.
      Generalmente parlando, oggidì la degradazione non ha più luogo che per i bassi-ufficiali e soldati. Così un sergente può tornare caporale, un caporale soldato, un granatiere, un volontario può essere mandato alla coda d'una compagnia del centro. Se grave è la trasgressione, un sott'ufficiale può essere ridotto anche immediatamente alla condizione di semplice soldato. Questa punizione puramente di disciplina è inflitta nell'interno del corpo, non è infamante, e coloro che la subiscono possono in breve riacquistare il loro grado, comportandosi bravamente. Non è cosi se tali sentenze sono pronunciate da un Consiglio di guerra e per delitti soggetti a pena infamante. In simili casi reca la degradazione seco l'infamia, ed è inflitta pubblica^ mente con cerimonie ignominiose, quali sono lo strappamento degli spallini, bottoni ed insegne di grado, il togliere di dosso il budriere, facendolo passare per di sotto i piedi, ecc. Colui che viene per tal modo degradato è dichiarato incapace di riprendere servigio. Quanto agli ufficiali, essi possono perdere il loro grado, ma non essere costretti a servire con grado inferiore. I casi di tali degradazioni sono preveduti dalla legge, e sono di competenza delle autorità militari e de' consigli di guerra.
      In Francia, nell'Austria, in Prussia, in Inghilterra, ecc. la legislazione militare in fatto di degradazione è regolata a un di presso sugli stessi
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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