Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
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DELEGATO — DELESSERT (BARONE) BENIAMINOleria, di cui i costumi erano, secondo lui, del pari sfrontati e brutali, e il cui talento battagliero aveva infiltrato nelle nostre abitudini il duello. Gli studii che intraprese sul movimento letterario ed artistico produssero altre opere : La vie nouvelle de Dante ; Florence et ses vicissitudes ; Le Vatican, serie di lettere scritte durante il regno di Carlo X; tìré-goire VII; Saint Francois d'Assise et saint Thomas cTAquin. Inserì inoltre numerosi articoli nel Dictionnaire de la conversation, nella Encyclopédie du dix neuvième siècle, nella Revue des Deux Monde* , nella Revue de Paris, ecc. Come critico d'arte, la sua opera principale è il libro pubblicato nel 1854 col titolo : Louis David, son école et son temps. Collaborò parimente nélYMstoire des villes d'Europe, nel Plutarque Frangais, e altre.
Vedi: Vapereau, Dictionn.univers. des contempo-rains ; Annuaire encyclopédique (an. 1864-65). „ DELEGATO (amm. pubb.). — Chi è deputato dall'autorità ad esercitare un ufficio od una giurisdizione qualunque. Indi assessore delegato nei muni-cipii, giudice delegato nei fallimenti, ecc. _ DELEGAT0RI0 (dir. can.). — Rescritto col quale il papa commette a giudici la cognizione di qualche lite straordinaria.
DELEGAZIONE DI FUNZIONI (dir. amm.). — È l'atto col quale un uffiziale pubblico è autorizzato, in virtù della legge, ad incaricare in tutto o in parte delle sue attribuzioni i funzionarti che lo seguono nel medesimo ordine gerarchico. Così i ministri, gli amministratori delle provincie e i sindaci dei comuni possono in molti casi delegare i loro inferiori a sostenere le loro veci. La delegazione è espressa o tacita: espressa quando risulta da un ordine del funzionario superiore; tacita quando l'impiegato superiore è surrogato di diritto dall'inferiore, come nel caso di cessazione assoluta, o d'impedimento temporario dalle sue funzioni.
DELEGAZIONE DI GIURISDIZIONE (giurispr.). — Nei paesi dove non è in vigore il governo rappresentativo si riconosce talvolta la convenienza di non portare avanti ai tribunali ordinarli la cognizione di certe cause, sia per evitare la pubblicità di segreti di famiglia che le parti contendenti hanno interesse di tener celati, sia per altri motivi di eguale o maggiore importanza che si verificano specialmente quando la lite verte fra persone strettamente congiunte. In questi casi il principe avoca a sè la cognizione della causa, e quindi la delega ad un solo magistrato, investendolo di tutta la necessaria autorità per condurre a termine l'affidatagli incumbenza.
Queste delegazioni però si vogliono concedere raramente e per gravi motivi, essendo contrario alle buone regole di governo il derogare alle leggi generali a favore di privati. Tali giudizii vanno soggetti a tutte le formalità prescritte dalle leggi, e le sentenze del delegato sono inappellabili, specialmente quando sia stato investito dell'autorità del Prefetto pretorio (V.).
V'ha un'altra specie di delegazione di giurisdizione, la quale si fa dai giudici nei casi specialmente preveduti dalle leggi, ed ha luogo allorquando il giudice incarica qualcuno di esercitare le sue attribuzioni in tutto od in parte ; così, per esempio,
allorquando trattasi di ricevere un giuramento, di procedere ad un esame di testimonii, ad uu interrogatorio, ed altri simili atti, in caso di lontananza delle parti, i tribunali possono a quest'effetto delegare un tribunale vicino, od altro giudice qualunque.
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (giurispr.). — Atte col quale uno dà al suo creditore un altro debitore, il quale si obbliga di pagare il debito.
La sostituzione di un nuovo debitore può operarsi in più modi. Essa può essere stabilita: 1° tra il creditore e il debitore delegante, senza il concorso del debitore delegato; 2° tra il debitore delegante e il debitore delegato, senza il concorso del creditore a vantaggio del quale si fa la delegazione; 3° tra il debitore delegante, il creditore delegatario e il debitore delegato. Nei primi due casi la delegazione è imperfetta, siccome contenente soltanto l'indicazione di una terza persona alla quale il debitore potrà pagare, o dalla quale il creditore potrà ricevere. Quindi per questa delegazione il debitore non è liberato se non quando abbia avuto luogo il pagamento. Nell'ultimo caso invece la delegazione è perfetta, ed ha per effetto di estinguei e il debito del primo debitore liberandolo intieramente ed operando una vera Novazione (V.).
DELEGAZIONI PONTIFICIE (stor. e geogr.). V. Legazioni.
DELESSERT (barone) Beniamino (biogr.).— Celebre banchiere, scienziato e filantropo francese, nato il 14 febbrajo 1773 a Lione, morto il 1° marzo 1847 a Parigi, servì da principio nell'esercito francese, e fondò dipoi una casa bancaria in Parigi, la quale raggiunse, mercè la sua attività e rettitudine, un alto grado di floridezza, sì che, quando fu istituita la Banca di Francia, ei divenne uno dei direttori. Durante il blocco continentale, Delessert prese a fabbricare per primo lo zucchero di barbabietole, di che Napoleone lo nominò membro della Legion d'onore e gli conferì, nel 1813, il comando d'una legione della guardia nazionale di Parigi. Dopo la Ristorazione ei fece parte della commissione pel miglioramento delle carceri, e quantunque Luigi XVIII lo nominasse uffiziale della Legion d'onore, ei si rimase però sempre fedele a' suoi sentimenti patriottici, e nel 1815 protestò con altri capi della guardia nazionale contro l'occupazione della Francia per parte degli alleati, il che occasionò, al secondo ritorno dei Borboni, il suo licenziamento. Già deputato nel 1815, fu rieletto nel 1817, e rimase ininterrottamente nella Camera fino al 1838. Durante la Ristorazione fece parte del centro sinistro, e fu dei duecentoventuno deputati che diedero, nel 1830, il segnale della resistenza. Dopo la rivoluzione di luglio fu eletto, nel 1831 e 1834, vicepresidente della Camera, in cui accostossi ai seguaci del cosi detto partito di resistenza. I suoi discorsi e rapporti parlamentari furono pubblicati in un volume (Parigi 1839). Presidente del Tribunale di commercio della Senna, membro dell'Istituto, membro del Consiglio d'amministrazione degli ospedali, presidente della Cassa di risparmio di Parigi, gli è soprattutto come fondatore di essa cassa, nonché della Società di previdenza e della Società d'incoraggiamento per l'industria nazionale, che il nome di Beniamino Delessert suonerà riverito fra i posteri.
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