Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
DEPUTATO
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quido o gassoso, si adoperano quei diversi mezzi che valgono a separarli dagli altri corpi coi quali possono trovarsi allo stato di combinazione o di semplice miscuglio. Negli articoli consacrati allo studio di questi corpi si troveranno indicati i metodi di preparazione e in pari tempo i mezzi adoperati dalla chimica onde ottenerli allo stato della maggiore possibile purezza.
DEPUTATO (poft*.). — Da deputare, destinare, eleggere a fare alcun che, si deriva legittimamente il participio deputato, che nell'uso moderno si voltò in nome di qualità e d'ufficio politico : ma già nelle accademie italiane, e nella stessa Accademia della Crusca si conosceva l'incarico di deputato ad alcun lavoro speciale; e nelle nostre leggi comunali chia-mavansi alcuna volta deputati quegli ufficiali a cui veniva commessa qualche parte dell'amministrazione comunale ; e in Lombardia avevano nome di deputati i consoli e ministri delle comunità. Ma questo vocabolo venne principalmente in uso dopo la grande rivoluzione francese. Solo nella lingua francese il vocabolo di deputazione, che in italiano trovasi usato per delegazione e anche per sostituzione, non può applicarsi che ad un corpo collegiale. Deputati chiamavansi in Francia i messi che sedevano negli Stati generali del regno, non per dritto personale, ma per delegazioni delle città e degli ordini. A questo titolo fu sostituito quello di rappresentanti della nazione quando, nel 1789, i deputati della borghesia ottennero che gli Stati Generali, raccolti per trovar modo di riordinar le finanze, si mutassero in Assemblea Nazionale Costituente. Benché la questione dei nomi poco importi, giova notare che il titolo di rappresentanti fu sempre preferito dai democratici, e quello di deputato dai monarchici: perchè veramente negli Stati che pendono a democrazia la rappresentanza della nazione è nel consesso elettivo ; mentre che nei Governi ove ancora ha luogo l'elemento monarchico il principe ha egli stesso in sè alcuna parte della rappresentanza nazionale. Infatti nelle Costituzioni francesi del 1814 e 1830 gli eletti del popolo presero nome di deputati, a quel modo che deputati si chiamavano i membri dei consessi elettivi di Baden, d'Assia Darmstadt, di Prussia, di Sassonia, d'Annover; e invece si chiamarono rappresentanti i membri delle assemblee legislative degli Stati Uniti, della Norvegia, delle repubbliche dell'America spagnuola. Il titolo di deputati sembra naturalmente restringere il mandato dei rappresentanti del popolo a determinate facoltà costituzionali; e risponde a quello di nunzii, che pigliavano gl'inviati dei Palatinati alla Dieta polonica, e di proeuradores che avevano gli eletti alle Cortes spagnuole. Il titolo di rappresentanti del popolo invece sembra accennare una cotale eventualità di plenipotenza ; ond'è che il re di Prussia, quando aprì nel 1847 la Dieta del regno, s'intricò in lunghi ragionamenti per dimostrare che il consesso da lui convocato non doveva arrogarsi alcuna parte della rappresentanza popolare.
Le facoltà concesse al corpo de' rappresentanti o deputati variano naturalmente secondo le diverse costituzioni (V. Parlamento, Rappresentativo sistema) ; quanto alle prerogative personali, ponno qui accennarsi quelle che dipendono da principii generali.
Qual pur siasi la parte di potere sovrano che si vuol accordare ad un consesso politico, egli è evidente che l'indipendenza di questo consesso e dei membri che lo compongono è una condizione essenziale perchè esso possa esercitare un libero sindacato sugli altri poteri che hanno parte nell'esercizio della sovranità. Perciò ogni consesso e ogni persona che partecipa all'esercizio della sovranità deve essere inviolabile, come erano inviolabili e sacri i tribuni di Roma, che avevano il diritto d'opporsi alle decisioni del Senato. L'inviolabilità dei consessi sovrani (V. Parlamento) si riduce a forme d'immunità personale quando trattasi dei membri di essi ; immunità che tanto nel seno del Parlamento come fuori vengono condizionate per forma da non convertire in pericoloso privilegio quello che è politica necessità. I consessi politici statuiscono essi medesimi il proprio regolamento, e in esso provvedono che l'immunità e la libertà di ciascun membro in faccia all'intero corpo siano rigorosamente guarentite e tutelate. Quanto poi alle immunità di ciascun deputato in faccia agli altri poteri sociali, d'ordinario il solo consesso politico può autorizzare un processo criminale contro uno dei proprii membri, o permetterne la cattura. Così, senza sottrarre i deputati al diritto comune, si provvede che gli altri poteri dello Stato non possano con pretesti legali e con persecuzioni di procedura disanimare o indebolire le opposizioni che 1 trovassero nel Corpo elettivo.
Quanto alle elezioni dei deputati, le diverse costituzioni indicano le condizioni necessarie perchè un cittadino possa essere eleggibile. In generale, dove prevalgono le democrazie, la scelta del popolo è legge. Dove invece gli ordini sono più stretti, le condizioni dell'eleggibilità vengono più rigorosamente determinate, sia rispetto all'età, sia rispetto al censo.
Nella Carta costituzionale che, appena leggermente modificata nel 1830, resse per trentaquattro anni la Francia, e diede origine, per la molteplice e lunga e combattuta esperienza, a una vera giurisprudenza politica, non erano eleggibili alla deputazione che i cittadini i quali avessero compiuti i trent'anni d'età e avessero pagato un'imposizione diretta di 500 lire annue.
Per lo Statuto Italiano, nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non sia suddito del re, non abbia compiuta l'età di trent'anni, e non goda dei diritti civili e politici ; ma non vi si fa alcun cenno di censo. I deputati sono eletti per cinque anni, dopo i quali cessa di pieno diritto il loro mandato. Lo Statuto ammonisce che i deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole Provincie in cui furono eletti; e ch'essi non debbono accettare dagli elettori alcun mandato imperativo. Quanto alle immunità, lo Statuto stabilisce che nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio criminale, senza il previo consenso della Camera ; e così che nessun mandato di cattura per debiti può eseguirsi contro un deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti le sessioni. Queste immunità sembrano assai ristrette, principal-I mente per ciò che riguarda le procedure criminali,
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