Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
DIRITTI POLITICI — DIRITTO
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sta libertà non comprende la facoltà di sottrarsi ai servigi che tornano utili al civile consorzio e che la patria può esigere da loro. Tutti gli uomini hanno il diritto di godere della vita e della libertà, ma nessuno può disporre della propria vita e troncarne il corso : e nessuno parimente può alienare la sua libertà. Qualsiasi contratto a questo riguardo è una mostruosità che ripugua alla morale ed al criterio comune. Tutti hanno il diritto di acquistare, di possedere e di valersi delle facoltà di cui natura gli ha dotati per procurare di ottenere la più gran quantità di bene possibile. Tutti debbono godere di un intiera libertà di culto e di coscienza. Ma il diritto di proprietà è determinato dalla legge e dalla legittimità dell'acquisto. Ogni bene mal acquistato è mal posseduto. Nessuno può procurarsi la felicità a detrimento de'suoi simili ; e la libertà di culto non si estende alle dimostrazioni esteriori che potessero offendere in qualsivoglia modo le instituzioni del paese. Come cittadini gli uomiui hanno ancora il diritto di godere delle loro rendite, del frutto delle loro fatiche e della loro industria... e come membri di uno Stato liboro, di concorrere almeno per rappresentazione alla formazione delle leggi che li reggono. Finalmente, secondo l'espressione di Fox, gli uomini hanno, se non altro, il diritto di essere ben governati. Questi principii, che basta qui accennare, sono, a cosi dire, la base di ogni edifizio sociale : sì al di qua che al di là spalancasi un abisso. In altre parole, quando i depositarii del potere hanno circoscritto i diritti dell'uomo in un cerchio troppo ristretto, e che una casta si è arrogata, col monopolio degl'impieghi, dei titoli e delle prerogative, la facoltà di tenere le altre classi in soggezione e persino in servitù, v'ha abuso, v'ha usurpazione, e si conculca la dignità dell'uomo, abbassandolo alla condizione degli animali. D'altra parte, tuttavolta che il popolo abusa della sua forza e della sua maggiorità per varcare i lìmiti che la giustizia gli aveva imposti nell'interesse della sua stessa esistenza, v'ha anarchia, v'ha dissoluzione del corpo sociale.
La storia dei popoli inciviliti ci offre una lotta continua tra queste due tendenze. Spesso i governi opprimono il popolo, distruggono ad una ad una le sue franchigie e rendono, per cosi dire, i suoi diritti un problema di sottile metafisica. Cionnondimeno i cittadini, nel fondo dei loro animi in apparenza avviliti, non perdono mai il sentimento della loro dignità, e quando arriva il giorno della rigenerazione sociale sollevansi unanimi per proclamare nuovamente le verità eterne, che non avrebbero mai dovuto essere disconosciute.
Fu nell'America settentrionale, nell'anno 1776, che i diritti dell'uomo e del cittadino vennero proclamati per la prima volta qual base fondamentale della legislazione sociale. Poco corse che la Francia imitò quest'esempio: ma una tale pubblicazione vi fu sparsa sulle prime sotto forme puramente teoriche da Condorcet, Pétion, Siéyès, Mirabeau, Camot, Robespierre e da parecchi altri, e fu soltanto nel mese di agosto del 1789 che per opera di Lafayette ella venne alla luce in forma di decreto legislativo. A dì 24 giugno del 1793 la Convenzione mandò fuori un nuovo programma dei diritti, e il Direttorio ebbe ancor esso il suo incapo alla costituzione dell'anno in, in virtù della quale esisteva. Tra le varie proposizioni generalmente vere e giuste di cui coniponevansi quelle proclamazioni, ve ne avevano altresì delle assurde ed orribili : Camot, per esempio, concedeva ad ogni cittadiuo il diritto di vita e di morte sopra se stesso, e legittimava così il suicidio. La Carta francese del 1814, l'atto addizionale alle costituzioni dell'Impero, e l'atto emanato dalla Camera dei rappresentanti di Francia il 15 luglio 1815 contengono parimente dichiarazioni di tal fatta. L'Inghilterra seguì ancor essa l'esempio che l'America settentrionale e la Francia le avevano dato; ma le sue dichiarazioni comparvero soltanto sotto forma teorica in varii atti emanati da parecchie di quelle società che si chiamano clubs. L'America meridionale entrò nel medesimo arringo. Bolivar nella Colombia, San Martin al Perù, O'Hyggins al Chili, Puyredon e Rivadavia a Buenos-Ayres addivennero, a questo riguardo, a nobili professioni di fede.
DIRITTI POLITICI. V. Diritti civili e politici, e Diritto pubblico (legisl).
DIRITTI REGALI. V. Regalie (giurispr.).
DIRITTO (legisl. filos.). — La parola diritto (dal lat. directum) nel suo significato primitivo è l'opposto di curvo, tortuoso; e siccome dicesi cammino diritto quello che conduce più presto alla meta, cosi dicesi figuratamente andar per diritto cammino, per dire non allontanarsi dalla linea di condotta segnata dal diritto. Perciò la parola diritto significa essenzialmente una regola di condotta. Ma siccome questa regola ci viene tracciata dalla natura o dalla ragione, essa viene imposta alla nostra attività con un'autorità tale che gli altri uomini sono obbligati a riconoscerla e rispettarla. Egli è il sentimento di questa necessità morale che costituisce il dovere corrispondente ad ogni diritto. Il diritto inchiude adunque eziandio, ed essenzialmente, il rispetto che gli uomini si debbono nell'esercizio ragionevole della loro libertà ; e questo senso relativo della parola è anzi il più ordinario. Senonchè l'idea generale di diritto ha poi diversi significati speciali. Essa può significare la facoltà concessa o riconosciuta esplicitamente o tacitamente dalla legge di fare o non fare una cosa ; la facoltà di costringere a fare o d'impedir di fare ; quella d'impiegare questo o quel mezzo per compiere una cosa che si ha il diritto di fare, ecc. Significa pure la ragione immediata della legge o la giustizia com'è considerata dal legislatore nelle circostanze generali, abbastanza determinate però perchè la legge possa essere applicata: inoltre l'opera collettiva del legislatore o l'insieme delle leggi positive, il che costituisce la scienza del diritto quando si considerano le leggi in astratto o nei loro principii, e la giurisprudenza quando si abbraccia eziandio la cognizione dell'applicazione che ne fanno i tribunali di ciascun paese. Finalmente la parola diritto significa l'ultima legge delle leggi, lex legum, come dice Bacone, o la ragione suprema d'ogni legge: quest'è il diritto in se stesso, quale lo proclama in origine la ragione seguendo la natura e il destino dell'uomo. Di tutte queste varie maniere d'intendere il diritto, che possono ridursi a quattro, 1° il diritto come effetto della legge positiva ; 2° la
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