Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTOlegge positiva stessa; 3° la scienza di questa legge; 4° la ragione ultima della legge, una sola ci deve occupar qui, cioè il diritto in se, l'idea stessa del diritto considerato nella sua generalità suprema ed assoluta; idea che dà a tutte le altre specie d'idee di questo genere il loro senso ed il loro valore. Noi faremo in prima conoscere l'origine e il valore assoluto dell'idea di diritto, e quindi lo considereremo sotto i suoi principali punti di vista in gu'sa da poterne abbozzare largamente la scienza.
      L'idea del diritto, benché primitiva e naturale, non apparisce nello spirito umano senza ragioni o condizioni. Affinchè sia logicamente possibile, bisogna che l'essere intelligente che la possiede sia inoltre senziente, dotato di riflessione, e che supponga le stesse qualità in altri esseri che possono divenir ostacolo all'esercizio della sua libertà. Senza queste condizioni la nozione del diritto non è possibile. Infatti si richiede primieramente intelligenza perchè si concepisca un fine, una destinazione, per comprendere la volontà suprema della natura o ciò che la ragione prescrive a questo riguardo. Vuoisi inoltre sensibilità cioè capacità di ricevere gradevoli o sgradevoli sensazioni, poiché senza di ciò non solamente non avremmo interesse alcuno, ma non saremmo neppur capaci di concepirne uno. E tuttavia, siccome il diritto è la regola degl'interessi, esso è senza scopo ed in conseguenza impossibile dal momento che non v'è nulla a regolare. In terzo luogo è d'uopo che l'essere intelligente e senziente sia una persona; bisogna cioè non solamente che abbia conoscenza d'altrui, di altre cose, ma ancora che conosca se stesso, che possa prendere possesso di se medesimo con la riflessione, costituirsi nel mondo come parte integrante ma distinta di esso, per conseguenza come un essere su cui la Provvidenza ha intenzioni particolari, e cui lascia la cura di adempierle, somministrandogliene per altioi mezzi. Senza la personalità, senza la riflessione noi saremmo per noi stessi come se non fossimo : noi non potremmo dir io, e perciò non mio, non proprietà. Adunque la materia del diritto ci mancherebbe affatto: e siccome la forma o l'idea non apparisce primitivamente se non all'occasione della materia, siccome essa è questa forma soltanto per la materia, nello stesso modo che la materia non è materia di diritto che per la forma del diritto, queste due cose mancherebbero nello stesso tempo. Esse si determinano scambievolmente; se togliete l una, togliete l'altra. Finalmente l'idea del diritto non potrebbe nascere in noi se la nostra volontà personale fosse la sola da noi conosciuta, lu questa ipotesi non vi sarebbe che un solo agente, noi stessi; e siccome la nostra volontà non può essere contraria a sé stessa, noi non potremmo fare ostacolo a noi medesimi, inceppare ingiustamente la nostra libertà. Potremmo bensì cadere in errori che ci riuscirebbero nocevoli, ma non commettere ingiustizie: Ni mini volenti fit in-juria. Nè la natura esterna, a meno che noi non la concepissimo a nostra immagine, sarebbe atta a farci nascere in mente l'idea del diritto : poiché se questa natura ci fosse favorevole, non avremmo a lagnarcene, a opporle il nostro diritto, a rimproverarle la sua ingiustizia: se invece noi fosse,
      siccome essa non è attiva, quantunque in moto, siccome essa è essenzialmente inerte, senza volontà e senza intelligenza, mai non fa alcuna cosa per noi o contro noi. Essa non è una persona che comprenda il suo fine e il nostro, e che possa volere il suo a nostro danno Non v'è dunque per essa nò mio, nè tuo; per conseguenza non ve n'ha neppure riguardo ad essa, poiché se si potesse dir mio opponendosi ad essa, egli è ch'essa pure potrebbe dir mio alla sua volta. Ma siccome la cosa non va così, l'uomo isolato da ogni essere che potrebbe supporre simile a sè sarebbe nell'impossibilità di concepire l'idea del diritto. L'idea del diritto essendo primitiva, naturale, non ha maggior bisogno di essere legittimata che alcun'altra della stessa natura, per es. quella della nostra esistenza, ecc. L'errore non è possibile nel credere alla verità di questa sorta d'idee; egli è anzi impossibile che non le abbiamo (supponendo le circostanze proprie a farle nascere) e che non vi prestiamo piena fede. Ma con ciò non vogliamo dire che vada esente da ogni errore l'applicazione che se ne ia; poiché si vuol badare che l'applicazione di un'idea, oltreccliè non è l'idea stessa, è opera dell'uomo, massime nei casi difficili, cioè precisamente quelli in cui più frequente è l'errore. Se noi consideriamo ora il diritto ne' suoi principali aspetti, avremo a renderci conto: 1° della sua forma e materia: 2° del suo soggetto e del suo oggetto; 3° del modo con cui comincia; 4° del modo con cui si manifesta o si dichiara; 5° della durata della sua conservazione o deìla sua guarentigia; 6° del suo fine o della sua estinzione; 7° delle diverse posizioni giuridiche speciali in cui l'uomo può trovarsi, e in conseguenza delle diverse specie di diritto.
      1° La forma di un diritto determinato è il diritto stesso; la materia di un diritto non è altra cosa che il suo oggetto, cioè la persona o la cosa cui si riferisce. Perciò nel diritto non v'ha luogo a distinguere materia e forma se non in quanto si tratta di un diritto determinato, di qualche diritto particolare, e non del diritto in generale, poiché il diritto in genere non s'intende che della forma. Altra conseguenza di questa distinzione è che la forma è la stessa per tutti i diritti possibili ; poiché l'idea del diritto è essenzialmente una, senza del che non potrebbe esprimersi con la stessa parola o definirsi con una medesima definizione. Ben diversa è la cosa per ciò che riguarda la materia, essendo questa variata quanto le cose che c'interessano.
      2° Il soggetto del diritto è l'uomo; il suo oggetto è la materia, o la cosa cui s'applica il diritto. In altri termini, il soggetto è la persona, l'oggetto la cosa. Nei casi particolari il soggetto di un diritto è dunque colui a profitto del quale il diritto esiste. L'oggetto può essere una cosa o una persona; ma in questo secondo caso la persona è considerata come cosa; poiché il diritto può soltanto cadere su ciò ch'è uno stromento atto ad ajutarci a raggiungere il nostro scopo reale od arbitrario, vale a dire ciò ch'è destinato a subire la nostra volontà. Infatti se una cosa non è giuridicamente sottomessa alla nostra volontà, lungi dall'avere un diritto su di essa, abbiamo, al contrario, un dovere a suo riguardo. Tuttavia nei casi stessi in cui il diritto cade sopra
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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