Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTO
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      una cosa propriamente detta, avvi al tempo stesso diritto contro ogni persona. Ma considerato cosi per rapporto alle persone, all'occasione delle cose il diritto è puramente negativo ; cioè che la mia volontà non può giuridicamente essere inceppata ila quella d'altri nell'esercizio della mia libertà sulla tosa mia. Per altra parte le persone contro le quali ho questo diritto non possono esser trattate come mie ed esser oggetto diretto della mia volontà, ma solamente in modo indiretto, nel caso in cui m'impedissero l'esercizio della mia giusta libertà. Non vi sono dunque e non vi possono essere che diritti reali, in questo senso, che ciò ch'è oggetto di diritto, siano cose o persone poco monta, è sempre pel fatto stesso considerato come cosa. Per altra parte si potrebbe anche dire, ma in ben altro senso, non esservi altro che diritti personali, perchè le persone sole possono avere diritti. Da ciò consegue che tutti i diritti sono nel tempo stesso reali quanto all'oggetto o alla materia, e personali quanto al soggetto e al rispetto che debbono avere per questi diritti tutti coloro a prò dei quali non esistono, e tutti coloro a carico di cui esistono. Non v'esiste dunque veramente diritto se 11011 tra le persone all'occasione delle cose, prendendo questa parola nel senso più ampio. Ma facendo astrazione da questo modo di vedere la cosa, si possono anche distinguere i diritti in reali e personali, secondo che si riferiscono più particolarmente alle cose o alle persone. Del rimanente, siccome il diritto sulle persone, sia che derivi o no da contratto, per esempio, quelli di marito e di padre, è per molti rispetti assai diverso dal diritto personale, che non ha altro scopo se non l'esecuzione di un fatto, noi crediamo che sarebbe inconveniente di distinguere con Kant un diritto personale misto, ossia diritto personale-reale, e un diritto personale propriamente detto (jus ad rem).
      3° L'origine dei diritti è assoluta od ipoittica, secondo che esistono senza il fatto dell'uomo, o per suo fatto. I primi comprendono tutti i diritti che appartengono all'uomo pel solo fatto della sua qualità di uomo, senza che sia necessario un contratto per dar loro origine ; tali sono i diritti primitivi cui si riferiscono tutti gli altri, quello dell'esistenza, della giusta libertà di migliorare il proprio stato, dell'onore, ecc. Al contrario, i diritti ipotetici sono quelli che risultano da un fatto lecito o da un fatto illecito. I primi hanno luogo senza contratto o per contratto, i secondi senza contratto. Il fatto lec.to dell'uomo che genera un diritto determinato, senza contratto, è l'occupazione di una cosa che non appartiene ad alcuno, e che può divenir proprietà di qualcuno. È la conseguenza naturale del diritto d'esistenza. È il primo modo di appropriarsi qualche cosa; ma non è nè la prima proprietà, nò un modo di acquistare una proprietà. La nostra prima proprietà siamo noi stessi ; è il principio necessario di tutte le altre. Noi diciamo inoltre che non è un modo di acquistare la proprietà, poiché l'acquisto suppone la trasmissione, e ciò che non appartiene ancora ad alcuno non può essere trasmesso da alcuno. Del resto si può concepire che se il diritto di occupazione non risulta da un contratto, può tuttavia considerarsi come un quasi-contratto tra l'in-
      dividuo che occupa e il genere umano; quasi-con tratto che non sarebbe altro che l'espressione della legge di diritto dedotta dal destino dell'uomo, alla quale tutto il genere umano è supposto aderire sotto pena di porre in principio la propria distru zione; poiché l'uomo non si conserva se non pei mezzo della proprietà. I fatti leciti dell'uomo che costituiscono i contratti e danno origine ai diritti contrattuali propriamente detti, sono di tre sorta.
      11 contratto a titolo gratuito o unilaterale, elio comprende il deposito, il comodato, la donazione.
      Il contratto a titolo oneroso o sinallagmatico, comprendente la permuta, la vendita, il mutuo, la locazione, il mandato.
      Il contratto di assicurazione o di guarentigia, che comprende il pegno, la malleveria, la cauzione personale.
      E qui è da notarsi che l'intenzione è quella che forma essenzialmente ogni contratto ; essa genera il possesso di diritto o mentale; la tradizione ed il possesso non ne sono altro che l'esecuzione e l'espressione. Finalmente l'altrui fatto illecito, qualunque ne sia la gravezza, quasi-delitto, delitto o crimine, dà a chi ne è piegiudicato il diritto di risarcimento del danno che gli è stato.fatto, ma non il diritto di esigere una pena propriamente detta, poiché questa è cosa di diritto pubblico.
      4° Non basta che abbiamo diritti, bisogna ancora che gli altri uomini lo sappiano, che li conoscano, affinchè li possano rispettare. Ora, tutto ciò che può servire a manifestare il pei.siero, può servire a manifestare il diritto, che non è altro che un'idea sacra. Perciò i lavori fatti sopra una cosa, sopra un tratto di terra, sopra un albero, se hanno evidentemente per iscopo la conservazione o il miglioramento, saranno un pegno presuntivo di proprietà. Dicasi lo stesso della dichiai azione verbale o per iscritto ; in una parola, di tijtto ciò che può mani- f festare l'intenzione di appropriarsi qualche cosa o di conservarne la proprietà. Quindi le diverse specie di titoli dichiarativi di proprietà e le diverse sorta di prove ammesse in diritto.
      5° 11 diritto dura quanto è nella sua natura di durare; se è assoluto non può finire senza un fatto particolare di colui che lo ha e per cui se ne spoglia. È anzi opinione comune che questi diritti siano assolutamente inalienabili e imprescrittibili, e che non possano cessare se non coll'uomo. I diritti ipotetici durano sino alla loro esecuzione, cioè finché colui a profitto del quale esistono non ha ottenuto ciò che gli è dovuto. La non-esecuzione di un diritto lo lascia dunque sussistere ; a più forte ragione si vuol dire lo stesso della trasgressione positiva di un diritto acquistato. Il diritto conservandosi così da se stesso, a malgrado della non esecuzione o della trasgressione, non ha d'uopo d'altro per durare. Quando adunque si parla di conscivas.one e guarentigia dei diritti, non si vuole evidentemente parlare d'altro che del rispetto alla proprietà esi- • stente, o della immissione in possesso della proprietà cui si ha diritto. Ora, queste guarentigie stanno definitivamente nella forza, o nel costringimento; di maniera che l'idea del diritto pratico porta con sé quella della forza. E siccome la sfera del diritto contiene quella della libertà, ne segue


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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Kant