Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
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DIRITTO AL LAVOROche l'idea della libertà porta pure necessariamente con sè l'idea del costringimento. I caratteri del costringimento giuridico sono di essere certo, suf-fic!ente e giusto. Ora l'individuo abbandonato alle proprie forze contro uno o più de' suoi simili può raramente esercitare un costringimento che abbia questi caratteri. Infatti egli non è sempre il più forte, e se ha molti nemici dee finire per soccombere ; e quando è il più forte o il più destro, siccome ei può temere di non esserlo sempre, e come per altra parte può giudicare male della soddisfazione che gli è dovuta e che riceve, facilmente si lascierà trascinare all'ingiustizia dal timore, o alla vendetta dalla collera. La vera guarentigia sta adunque nell'associazione.
6° Un diritto cessa con la sua esecuzione, col-Vestinzione della materia o la morte del soggetto (ma solo relativamente a lui), o per la remissione del debito. Tutti gli altri modi di estinguere le obbligazioni si riducono ad uno di questi. Quando si commutano, non si estinguono, e non fanno altro che cangiare materia o soggetto. La prescrizione non è un modo naturale di estinguere le obbigazioni, ma un modo convenzionale, stato ammesso soltanto per tema di più gravi inconvenienti.
7° Le associazioni di cui l'uomo può far parte sono di diverse specie e dànno origine a diverse specie di diritti. Sono questi i diritti particolari, o piuttosto le applicazioni particolari del diritto. La famiglia, la città, i trattati tra nazione e nazione, ecco alcune di queste applicazioni. Quindi il diritto domestico o di famiglia, il diritto civile in generale, il diritto politico, il diritto internazionale o delle genti. Notiamo tuttavia che la società domestica si fonda assai più sulle affezioni che sul diritto; poiché da una parte la donna sceglie un protettore che può abusare della sua confidenza e » contro il quale ha pòche guarentigie, ed essa calcola più sull'affezione del marito che sui propini diritti ; dall'altra lo stato dei figli non è molto diverso, poiché questi non hanno contratto una società coi loro genitori, ma vi si trovano pel fatto solo di questi. Vi ha tuttavia un diritto domestico, ma la guarentigia di questo diritto non è già nella famiglia, bensì nella città. La prima società di diritto puro, quella in cui sono più necessarie le guarentigie,, perchè gli affetti non vengono in ajuto dei diritti come nella famiglia, quella in cui tuttavia si ritrovano le maggiori guarentigie, è la società civile.
Il diritto civile si può dividere in diritto politico e in diritto civile privato. Il primo comprende, oltre alle leggi relative all'organizzazione della città e a' suoi rapporti esterni, il diritto penale. 11 secondo abbraccia, oltre il diritto civile propriamente detto che regola gì' interessi privati, il diritto commerciale interno. Le leggi di processura civile o criminale non sono altro che leggi istromentali accessorie alla legislazione civile o penale. Diverse divisioni del diritto positivo si sono proposte, fra le quali forse la più plausibile è la seguente: 1° il diritto privato che regola i rapporti fra gl'individui di uno stesso Stato ; 2° il diritto pubblico relativo ai rapporti tra i governanti e i governati, che si può eziandio chiamare diritto costituzionale, poiché nonvi è stato sociale senza una costituzione, qualunque essa sia ; 3° il diritto internazionale, male denominato delle genti, poiché regola i rapporti tra nazione e nazione, e tra governo e governo. Il diritto criminale o penale, quantunque serva di sanzione al diritto privato detto per opposizione ad esso diritto civile, appartiene al diritto pubblico. 11 diritto commerciale, il canonico, V amministrai ivo, non sono altro che applicazioni speciali del diritto. Il diritto marittimo partecipa ad un tempo del privato e dell'internazionale.
La legge è universale, cioè applicabile all'umanità intera, o particolare, cioè fatta per una certa frazione dell'umanità, per uno Stato, una città, ecc. Fissa ed immutabile nel primo caso, la legge è essenzialmente variabile nell'altro, salvi i principii fondamentali desunti dalla legge naturale, cui ogni legge dev'essere consentanea. Codesta legge naturale è la base del diritto naturale, cui si oppone il diritto positivo, che può essere scritto o consuetudinario. Il diritto naturale si riassume in un piccolo numero di principii generalmente ammessi, invece che il positivo si complica pei molteplici e diversi rapporti che esistono fra gli uomini, e per le innumerevoli applicazioni che se ne possono fare nella vita comune. Da questa moltiplicità d'interessi e di rapporti nasce l'importanza della scienza del diritto. Si può stabilire per principio che la forza non fa il diritto ; tuttavia non è raro che leggi ingiuste, violente, immorali siano intruse nel diritto positivo di una nazione. Quindi la distinzione fra i poteri di fatto e quelli di diritto. Tuttavia il diritto del più forte non è veramente un diritto, e non essendo fondato sopra alcun principio di giustizia, non si può riconoscere in lui alcuna necessità morale. La ricerca dei motivi delle diverse disposizioni legali, e la loro spiegazione per mezzo della natura dell'uomo in generale o del cittadino collocato in date condizioni di luogo, di religione, di costumi, di forma di governo, costituisce la filosofia del diritto.
DIRITTO AL LAVORO (econ. poi). — È questa una delle tante formole messe in campo dalla scuola socialistica. Ma per ben comprenderla sono necessarie alcune osservazioni preliminari.
I. Che intendano i socialisti per diritto al lavoro. — Egli è gran tempo che gli economisti proclamarono il principio che : il lavoro è il primo diritto e insieme il primo dovere dell'uomo, in questo senso che a nessuno è lecito sottoporre ad arbitrarie prescrizioni il legittimo esercizio che l'uomo fa delle sue forze e delle sue facoltà. Questo principio era stato violato da tutta l'antichità, e ha ricevuto colpi più o meno fatali in tutte le epoche dell'umana istoria. Lo aveva conculcato il sistema della schiavitù, che costringeva violentemente la grande maggioranza degli uomini a lavorare per esclusivo beneficio della minoranza. Lo feriva pure il servaggio della gleba, che perpetuava, sotto forme molto crudeli, il sistema della schiavitù antica. In seguito lo violarono le leggi di maestranza, che obbligavano gli artefici a congregarsi nelle corporazioni , a seguire certi processi di fabbricazione dalla legge prefiniti, e a versare una parte dei loro guadagni a vantaggio dello Stato e di chi era^.ooQle
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