Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTO AL LAVORO
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      dallo Stato privilegiato. Attentatone dello stesso principio furono le compagnie di commercio fornite di monopolio esclusivo, le quali avevano facoltà di far condannare dai tribunali chi facesse lor concorrenza nei rami di traffico onde godevano esse la privativa. Il colbertismo, il sistema proibitivo, la legislazione dei brevetti, tali ed altri consimili ordinamenti erano e sono tuttavia in parte altrettante violazioni di quel diritto al lavoro, o, per meglio dire, di quella libertà del lavoro, che l'economia politica non ha mai cessato di propugnare. Le vittorie che la scienza ha riportato sullo spirito di monopolio furono il frutto di una lunghissima lotta che la scienza medesima ha combattuta per gl'interessi dell'umanità, e sono il titolo più grande ch'ella abbia alla benemerenza ed alla gratitudine del mondo civile.
      Ma questo diritto al lavoro, difeso e conquistato dall'economia politica, non ha che fare col diritto al lavoro voluto dai socialisti.
      Questi ultimi dichiarano che ogni uomo, vivente in società con altri uomini, ha diritto di domandare a questa società medesima i mezzi di lavorare e di campare la vita; per guisa che, se vengano a fallire le imprese private che fanno lavorare i braccianti, questi ultimi siano autorizzati a rivolgersi alla società e ad intimarle di somministrar loro il lavoro ed il pane.
      Tale è l'idea fondamentale del diritto al lavoro dai socialisti proclamato. Ma affinchè niuno ci accusi di attribuire a costoro nozioni ch'essi non accettano, onde poterle noi più facilmente combattere, lasciamo parlare un socialista, e udiamo da lui stesso definita la teoria al cui esame quest'articolo è consacrato. Ecco le testuali parole del signor V. Considérant:
      t La specie umana è collocata sulla terra per vivere e svilupparsi; la specie è dunque usufrut-
      tuaria della superficie del globo..... Or bene, sottoil regime che costituisce la proprietà in tutte le nazioni incivilite, il fondo comune, sul quale la specie intera ha pieno diritto d'usufrutto, fu invaso, confiscato dal piccol numero all'esclusione del numero maggiore. Ebbene! quand'anco non vi fosse, in fatto, che un sol uomo escluso dal suo diritto all'usufrutto del fondo comune dalla natura stessa del regime della proprietà, questa esclusione costituirebbe da se sola un'offesa al diritto, ed il regime della proprietà, che la consacrerebbe, sarebbe, per fermo, ingiusto, illegittimo.
      « Il selvaggio gode, in mezzo alle foreste e alle savane, dei quattro naturali diritti : caccia, pesca, colletta, pascolo. Tale è la prima forma del diritto.
      « In tutte le società incivilite, l'uomo della plebe, il proletario nulla eredita, nulla possiede, è puramente e semplicemente spogliato elei suoi diritti; non può dirsi adunque che il diritto primitivo abbia qui cambiato di forma, poiché non esiste più. La forma è scomparsa colla sostanza.
      t Ora, qual sarebbe la forma sotto la quale il diritto potrebbe conciliarsi colle condizioni d'una società industriosa? È facile la risposta.
      « Nello stato selvaggio, per usare del suo diritto, l'uomo è obbligato ad agire. I lavori della pesca, della caccia, della colletta, del pascolo sono le con-
      dizioni dell'esercizio del suo diritto. Il diritto primitivo non è dunque che il diritto ai suoi lavori.
      « Ebbene! che una società industriosa, che,ha preso possesso della terra e che toglie all'uomo la facoltà d'esercitare all'avventura ed in libertà sulla superficie del suolo i suoi quattro diritti naturali; cho. questa società riconosca all'individuo, in compenso di questi diritti, dei quali lo spoglia, il Diritto al lavoho; allora, in principio e salva l'opportuna applicazione, l'individuo non avrà più di che lagnarsi. Infatti il suo diritto primitivo era il diritto al lavoro esercitato in seno d'una povera officina, in seno della natura bruta; il suo diritto attuale sarebbe lo stesso diritto esercitato in una officina meglio provveduta, più ricca, ove l'attività individuale dev'essere più produttiva.
      t La condizione sine qua non per la legittimità della proprietà è adunque che la società riconosca nel proletario il Diritto al lavoro, e ch'essa gli assicuri almeno altrettanti mezzi di sussistenza, per un dato esercizio d'attività, quanti questo esercizio avrebbe potuto procurargliene nollo stato primitivo.
      « Ora, l'operajo che non ha lavoro ha egli oggidì il diritto di andar a dire al sindaco del suo comune, al prefetto del suo dipartimento, a un rappresentante della società infine: — Non v'è più lavoro per me nella fabbrica ov'era impiegato, — Oppure : — 11 salario è divenuto talmente esiguo che non è più sufficiente per assicurare la mia sussistenza; vengo dunque a riclamare da voi lavoro, od un salario tale che il mio destino possa giudicarsi preferibile a quello d'un selvaggio libero nei suoi boschi? — No.
      « Non solo questo diritto non è riconosciuto, non solo non è garentito da sociali «istituzioni, ma ancora la società dice al proletario, spogliato da essa del primo, del più sacro di tutti i suoi diritti, del suo diritto di ^oprietà all'usufrutto della terra, essa gli dice: — Trovati lavoro, se tu il puoi, e se noi puoi, mori di fame, rispettando la proprietà altrui. — La società spinge ancora la derisione fino a Dichiaiure colpevole l'uomo che non pud trovar lavoro, che non può trovare di che vivere. Ogni giorno noi gettiamo in prigione infelici colpevoli di mendicità, di vagabondaggio, vale a dire colpevoli di non avere sussistenza, nè asilo, nè mezzo di procurarsene.
      « 11 regime della proprietà in tutte le nazioni incivilite è dunque ingiusto in eminente grado, è fondato sulla conquista, sur una presa di possesso che non è se non una usurpazione permanente, fino a che un equivalente dei diritti naturali non è dato a quelli che sono esclusi, in fatto, dall'uso del suolo. Questo regime inoltre. è estremamente pericoloso, attesoché nelle nazioni ove l'industria, la ricchezza ed il lusso sono molto sviluppati, i proletari non possono mancare tosto o tardi di prevalersi di questa spogliazione per mettere a soqquadro la società » ( Théorie du droit de propriélé et du droit au travati, terza edizione).
      Tale è la teoria del diritto al lavoro, esposta da un celebre scrittore socialista. Preghiamo il lettore a ben ricordare i termini, perchè fra poco prenderemo ad esaminarla. Giova però premettere a questa disamina uno sguardo storico retrospettivo.
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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