Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTO DELLE GENTI — DIRITTO ÀLLEMANNO 0 GERMANICO
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      óve, le cui fasi vanno svolgendosi in diversi continenti, in opposti climi ; saper perdere in un dato giorno per guadagnare il doppio all'indomani ; queste ed infinite altre sono le difficoltà che il commerciante deve saper superare. E queste difficoltà volete metterle in faccia al Governo ed ai suoi stipendiati? Ma oggidì, mentre il Governo ha una massa d'incumbenze di certo minore di quella onde volete incaricarlo, non siete voi i primi a gridare contro di lui, ad accusarlo di rimanersi inferiore ai suoi doveri? e sperate ch'ei riesca all'intento quando lo avrete costituito l'agente universale, il provveditore di tutti, incaricato di dare a tutti lavoro, di gerire tutte le industrie e di distribuirne i prodotti nell'immensa associazione di cui sarebbe il gerente?.....
      Ingiustizia e spogliazione da una parte, assurdità e miseria dall'altra, tali, insomma, sarebbero gli effetti del diritto al lavoro (V. Associazione, Comunismo, Socialismo).
      Vedi Boccardo, Dizionario d'economia politica.
      DIRITTO DELLE GENTI. V. Diritto internazionale.
      DIRITTO DI ACCRESCIMENTO (giurispr.). V. Accrescimento (diritto di).
      DIRITTO DI ALBINAGGIO (dir. pubbl.). V. Albinaggio (diritto di).
      DIRITTO DI ALLUVIONE. V. Alluvione.
      DIRITTO DI ASILO. V. Asilo.
      DIRITTO DI CITTADINANZA. V. Cittadinanza.
      DIRITTO DI NAUFRAGIO. Y. Naufragio.
      DIRITTO DI PATRONATO. V. Patronato.
      DIRITTO ALLEMANNO o GERMANICO (sior. del dir.). — Le tribù germaniche, la cui mescolanza formò dopo un certo tempo la nazione allemanna, entrarono in questa comunità politica in circostanze molto diverse, a diversi intervalli, con nozioni di diritto e gradi di civiltà assai differenti. L'Allemagna meridionale e la sua parte più occidentale erano da lungo tempo ridotte allo stato di provincia romana, e la civiltà dei vincitori vi aveva naturalmente esercitata molta influenza. Al contrario, le tribù slave, stabilitesi a settentrione, per lungo tempo non adottarono i costumi e la lingua dei Germani. Ma abbracciando il cristianesimo, fecero il primo passo verso lo stabilimento dell'ordine legale. Colla conversione degli Allemanni alla cristiana religione coincide lo stabilimento delle loro prime leggi, che a tofrto si riguardarono come una compilazione ufficiale di regole di diritto preesistenti, giacché la maggior parte di queste leggi componevasi di regole che fiirono per la prima volta stabilite. Queste leggi antiche rimontano al secolo v e vengono sino al ìx ; esse possono considerarsi sino a un certo punto come un patto tra i vinti e i vincitori ; come un passaggio dal paganesimo e dall'antica licenza alla religione cristiana ed alle nozioni di diritto che suppone; come un tentativo di conciliazione tra la libertà popolare e la sovranità dei principi ; finalmente come altrettanti trattati tra un capo e gli uomini che intorno a lui si rannodavano, tra i comuni e gli ufficiali del principe. I principali di questi^ antichi monumenti del diritto germanico sono i seguenti : la legge dei Visigoti del re Enrico, dal 466 al 484; quella dei Franchi Salii verso il fine del secolo y; quella dei Borgognoni verso il
      517; dei Franchi Ripuarii, dal 511 al 534; dei Ba-vari e degli Allemanni dal 613 al 638; dei Longobardi dal 643 al 724; degli Anglo-Sassoni, di Adalberto da Kent (501-604) sino alla conquista dei Normanni; dei Frisoni, dei Sassoni, degli Angli all'epoca di Carlomagno. Queste leggi si rassomigliano in molti punti; tuttavia cadrebbe in gravi errori chi giudicasse della legislazione di uno di questi popoli sovra un punto di diritto qualunque per un'induzione tratta da quella d'un altro popolo sullo stesso punto (Phillips, Storia del diritto anglosassone, Gottinga 1825).
      I capitolari emanati dai principi nei tempi posteriori, quando il potere reale aveva già acquistato maggior forza ed indipendenza, costituiscono la seconda parte della storia del diritto allemanno; ma è difficile il determinare se questi capitolari si stendessero a tutte le parti dell'Allemagna, o se ve ne fossero alcune in cui non avessero forza. Sin dal decimo secolo il feudalismo cominciò a divenire quasi dappertutto la base della proprietà territoriale e dello stesso diritto pubblico ; ma i progressi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio fecero ben tosto nascere nell'Europa occidentale il bisogno di un sistema di diritto più regolare e più compiuto, e ciò tanto più che il diritto romano, il quale non tardò a insegnarsi nuovamente nell'alta Italia, attirava da ogni parte gli studiosi, ed insi-nuavasi più o meno in tutte le legislazioni. Ora per emulazione, ora per ispirito di opposizione si riducevano a forma sistematica i vecchi diritti nazionali, e la compilazione di Eccardo di Repkow, che diventò poscia famosa col nome di Specchio dei Sassoni (Sachsenspiegel), diè origine in Alle-magna, dal 1215 al 1235, a molte imitazioni, compendii, addizioni, ecc., mentre in tutti gli Stati europei, da Napoli (Codice dell'imperator Federico 11, di Pier delle Vigne, 1231) sino al settentrione (Diritto jutlandese del re Valdemaro 11, 1240), si operava un movimento analogo, e molte città si costituivano con un diritto particolare, con leggi espresse, o con usi e consuetudini. Tuttavia lo splendore del diritto romano, cui diedesi in qualche modo per appendice il diritto feudale lombardo, andava sempre più spandendosi in ogni paese, e venne ad esercitare la più grande influenza sui pubblici affari. La legislazione comune del Santo Impero (Capitolari, diritto feudale, ecc.) si venne ognor più ristringendo nella sua azione per l'autorità particolare dei principi che cresceva ogni giorno. Tuttavia continuarono ad avere forza nei tribunali le consuetudini di diritto proprio all'Al-lemagna, diverse bensì nei loro particolari, ma aventi molta analogia nelle loro basi, finche nella legislazione particolare di ogni Stato, e particolarmente dal secolo xv in poi, si venne a manifestare una sempre più grande attività. Allora ogni Stato ebbe la sua legislazione speciale, e l'ordinanza penale di Carlo Quinto (V. Carolino Codice) dovette far luogo a novelli codici. Intorno all'epoca della guerra dei Trent'anni si cominciò ad abbandonare il diritto romano e ad investigare le fonti storiche del diritto nazionale, massime in ciò che riguarda il diritto pubblico. Ora, quando oggidì dicesi diritto allemannot intendesi parlare del dirittay


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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