Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

Pagina (148/519)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      DIRITTO CIVILE
      677
      Marca attribuisce a papa san Leone verso Tanno 460; quella di Dionigi il Piccolo negli anni 496 e 600, di cui Justel ha dato un'edizione a Parigi (1628, in-8°) ; quella di sant'Isidoro di Siviglia, al principio del vu secolo; quella d'Isidoro Mercatore, piena di falsi documenti e priva di discernimento ; quella di Beginone abate di Prum, verso la fìne del secolo ix, di cui il Baluzio diede un'eccellente edizione (Parigi 1671, in-8°); quella di Burcardo tescovo di Worms, nel 1000; quella di sant'Abbone abate di Fleury, morto nel 1004; quella d'Ivone Tescovo di Chartres, nel xn secolo. Tali sono gli antichi materiali di cui Graziano s'è principalmente servito per formare la sua compilazione, intorno alla quale hassi uri assai pregevole lavoro di Carlo Sebastiano Berardi, già professore di diritto canonico a Torino (Venezia 1777, 4 voi. in-4°). Tra i principali scrittori in materia di diritto ecclesiastico sono da citarsi Giampaolo Lancellot, autore delle Istituzioni del diritto canonico; Giovanni Doujat, che scrisse una Storia del diritto canonico assai stimata, di cui si sono fatte molte edizioni; Gaspare Zeigler, che diede un Diritto canonico con osservazioni sulle istituzioni di Lancellot; Claudio Fleury, autore delle Istituzioni al diritto ecclesiastico, state tradotte in latino da Boehmer; Bernardo Zeger van Espen, che compose il Jus eccle-siasticum universum; Giovanni Devoti, che, sotto il pontificato di Pio VII, pubblicò l'opera Institi*-Uonum canonicarum libri IV, 4 voi. in-8°, più volte ristampata, ecc.
      Studiato storicamente e filosoficamente il diritto canonico è una delle più nobili parti della giurisprudenza.
      DIRITTO CIVILE (ilegisl.). — Questo predicato, civile, che aggiunto alla parola diritto le fa assumere un significato particolare, deriva dal vocabolo civi-tas, città, perchè, a differenza del diritto delle genti, comune a tutte le nazioni, il diritto civile è proprio di ciascun popolo costituito in società civile ossia politica. Nel tit. i delle Istituzioni Giustinianee si dice che le leggi di Sòlone e di Dracone formarono il diritto civile degli Ateniesi ; che le leggi di cui i Romani si servivano erano il loro diritto civile ; e che quando si parlava dei diritto civile senza aggiungere di qual paese, s'intendeva parlare del diritto romano, il quale perciò chiamavasi il diritto per eccellenza. Diritto civile chiamasi pure quello che è emanato dalla potestà secolare, ed in questo senso è opposto al diritto canonico, il quale è composto delle leggi emanate dalla Chiesa. Il diritto civile finalmente in un senso meno generale e forse improprio, ma consacrato dall'uso della moderna giurisprudenza, intendesi più particolarmente del corpo delle leggi che regolano soltanto le materie civili, cioè tutto ciò che è relativo agl'interessi dei privati. In questo senso si distingue dal diritto penale, cioè dalle leggi che concernono alle materie criminali, ed è opposto al diritto pubblico (che regola le relazioni dei Governi coi loro governati), ma prende allora il suo proprio nome di di/ritto privato. Tutto ciò pertanto che concerne alle persone, vale a dire al godimento dei diritti civili o alla privazione di questi diritti, agli atti dello stato civile, al domicilio, al matrimonio» al divorzio, alla separazione ditoro, alla paternità, alla filiazione, alla tutela, alle servitù, alle donazioni, ai testamenti, ai contratti o alle obbligazioni di ogni specie, alle ipoteche, ecc. forma la base del diritto privato e civile.
      Non v' ha dubbio che le regole che abbracciano un si gran numero di materie dovettero variare a seconda dei tempi e dei costumi dei popoli cui erano destinate. Certamente in origine esse presero ^ derivarsi dall'applicazione che nell'infanzia delle società facevasi dei principii dell'equità naturale, quando occorreva di terminare una contesa, sia a proposito di una quistione di proprietà, sia intorno alla maniera d'interpretare un accordo,un patto, ecc. Egli è solo in decorso di tempo che quelle varie decisioni e consuetudini invalso dovettero essere raccolte e mandate in iscritto onde servissero di regole uniformi. Narra Plutarco aver Licurgo proibito che le sue leggi, comprese le civili, venissero poste in iscritto.
      Cajo Papirio sembra essere stato il primo che, poco dopo l'espulsione dei Tarquinii, siasi fatto a raccogliere le leggi reali, tanto sacre che civili, che il popolo romano, distribuito in curie o in centurie, aveva sanzionate e che sono designate col nome di curiata e di centuriata. Per fare la raccolta di questo diritto papiriano che risultò di trentasei articoli, si dovette cercarne gl'incompleti frammenti in Cicerone, in Tito Livio, in Plutarco e in parecchi altri scrittori. Il secondo codice romano è la legge delle Dodici Tavole, cui posero mano i decemviri, prendendo a modello le leggi greche. Da quell'epoca sino ai tempi d'Augusto, i codici, gli editti, i decreti moltiplicaronsi all'infinito. Non si è conservato alcun testo nè del diritto Flaviano, opera nella quale Gneo Flavio aveva spiegate le formolo giudiziarie, nè del diritto Eliano, compilato da Sesto Elio, l'anno di Roma 533. I pretori diedero origine al diritto pretorio che interpretava le leggi, le modificava e suppliva al loro silenzio. Se ne conoscono soltanto i testi che vennero inseriti in compilazioni pubblicate posteriormente (V. Diritto romano); e così è pure di parecchie leggi particolari denominate dai loro autori, come la legge Letoria sui minori, la legge Furia sui testamenti, ecc. Le due leggi più notevoli emanate nell'intervallo che corse tra la battaglia di Azio e Costantino sono la legge reale di Augusto e l'editto perpetuo di Adriano. Comparvero dappoi, tra il fine del regno di Diocleziano ed il principio di quello di Costantino, le due collezioni di costituzioni imperiali, appellate l'una codice Gregoriano, e l'altra codice Ermogeniano, dal nome dei loro autori Gregorio ed Ermogene (V. Codice). Il codice Teodosiano, opera del giureconsulto Antioco, così detto dall'imperatore Teodosio lì che l'ordinava, conteneva sedici libri, che versavano su tutte le parti del diritto. Ma egli è principalmente alle compilazioni di Giustiniano che si deve ricorrere se si vuol conoscere a fondo il diritto civile dei Romani. È noto che quelle compilazioni sono opera di Triboniano, ajutato da parecchi altri giureconsulti.
      1 Romani avevano portata la loro legislazione in tutte le contrade alle quali avevano esteso il loro impero, ma sembra che non ne facessero l'applicazione se non ai soli cittadini romani. Le orde bar-
      ^.ooQle


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

Pagina (148/519)






Leone Tanno Dionigi Piccolo Justel Parigi Isidoro Siviglia Isidoro Mercatore Beginone Prum Baluzio Parigi Burcardo Worms Abbone Fleury Ivone Tescovo Chartres Graziano Carlo Sebastiano Berardi Torino Venezia Giampaolo Lancellot Istituzioni Giovanni Doujat Storia Gaspare Zeigler Diritto Lancellot Claudio Fleury Istituzioni Boehmer Bernardo Zeger Espen Jus Giovanni Devoti Pio VII Institi Istituzioni Giustinianee Sòlone Dracone Ateniesi Romani Chiesa Governi Plutarco Licurgo Papirio Tarquinii Cicerone Tito Livio Plutarco Dodici Tavole Augusto Flaviano Gneo Flavio Eliano Sesto Elio Roma Letoria Furia Azio Costantino Augusto Adriano Diocleziano Costantino Gregoriano Ermogeniano Gregorio Ermogene Teodosiano Antioco Teodosio Giustiniano Romani Triboniano Qle Diritto Diritto Codice