Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
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DIRITTO COMMERCIALEbanche che invasero l'Europa nel v, vi e yii secolo avevano leggi loro proprie che non cercarono parimente d'imporre ai popoli da loro soggiogati; d'onde risultò la strana mescolanza di altrettante leggi o diritti quante erano le razze diverse conviventi nello stesso paese, c II Franco, dice Montesquieu, era giudicato secondo la legge dei Franchi, il Borgognone secondo la legge dei Borgognoni, e il Romano secondo la legge romana ; e benché sin d'allora già si pensasse a rendere uniformi le leggi dei popoli conquistatori, non si pensò pur mai a farsi legislatore del popolo vinto ». In Italia dopo la conquista di Carlomagno e la caduta del regno longobardico, contavansi sei specie diverse di leggi di origine germanica, cioè la longobarda, la salica, la ripua-ria, l'allemanna, la bavara e la burgundica. 11 diritto longobardico primeggiava fra tutti e formava per così dire la legge comune, dalla quale si dipartivano, quasi altrettante eccezioni legali, le altre cinque sunnominate. A lato di questi diritti barba-liei conservossi pur sempre il diritto romano, sformato e sminuito in molte parti, ma pur tanto divulgato, come diritto particolare del clero e della massima parte dei nativi, che ciò basta a spiegare come in Italia meno fitta che altrove sia sempre stata la barbarie, e come qui più presto che altrove sia risorta dalle tenebre la luce della civiltà che poscia rischiarò tutta Europa. Non occorre dire che il diritto romano, siccome il più antico, il più morale e il più adatto ai progressi della società, fu quello che superò in efficacia la legge longobardica : questa tuttavia non fu spenta se non molti secoli dopo la distruzione del regno dei Longobardi. Il Muratori propose formalmente la quistione se ai tempi suoi (nella prima metà del secolo xvm) il diritto longobardico si dovesse avere per abrogato ; senza decidere, egli si mostra disposto ad ammetterne la continuazione. E veramente non fu se non al comparire dei moderni codici che si dileguarono tutte le vecchie ombre dell'italiana legislazione, fra cui era pure l'editto dei Longobardi; il quale se come corpo di leggi unico da varii secoli non aveva più forza alcuna, poteva pur dirsi tuttavia in vigore, come quello ch'erasi in gran parte rifuso in tutti gli statuti dei comuni. Il diritto romano adunque insieme col diritto municipale dall'epoca del risorgimento della civiltà sino al moderno rinnovamento della legislazione formarono generalmente la base del diritto civile degl'Italiani.
11 diritto civile francese componevasi un tempo del diritto romano e del diritto consuetudinario; e siccome da principio il diritto romano era la sola legge scritta che vi fosse nel regno, chiamavansi paese di diritto scritto le provincie nelle quali il diritto romano aveva forza di legge, e paese di diritto consuetudinario (coutumier) le provincie che reggevansi per consuetudini o statuti. Questo diritto componevasi di circa 300 statuti diversi tanto generali che locali, i quali per la più parte non vennero tradotti che verso il secolo iv. Esso trattava di parecchie materie che formavano pure l'oggetto del diritto romano, come delle successioni, dei testamenti, ecc.; ma ve n'erano poi di quelle che erano proprie del diritto consuetudinario, come la comunione dei beni, gli assegnamenti alle vedove, ecc.
La diversità che correva, non solo tra il diritto romano e le consuetudini, ma eziandio tra le consuetudini stesse, era una vera calamità per la giustizia ; e un tale stato di cose durerebbe forse ancora senza la rivoluzione dell'89, che abbattendo in suo corso tutte le vecchie istituzioni e riedificando da capo un ordinamento sociale, potè dar opera & quella stupenda riforma legislativa che fu di tanto frutto non solo alla Francia, ma all'Europa tutta. 11 codice civile fu il primo che nel 1803 aperse quella bella schiera di codici, di cui il genio di Napoleone, maturatore in ciò dei larghi semi della rivoluzione, dotò la civiltà moderna, posciachè da essi presero norma quasi tutti i moderni legislatori dell'Europa, e alcuni pur anche del Nuovo Mondo. Il codice civile di Haiti, promulgato nel 1825, e quello della Luigiana non sono quasi altro che una pretta riproduzione del codice francese. Alla stessa fonte attinsero pure largamente nella compilazione dei loro codici rispettivi e il regno di Napoli, e il ducato di Parma, e il Piemonte, e il ducato di Baden, e parecchi cantoni della Svizzera. Il sistema legislativo francese, salvo alcune modificazioni, conservò ancora il suo impero nelle provincie del Reno appartenenti alla Prussia ed alla Baviera, a Ginevra, nel Belgio e nei Paesi Bassi.
Quanto alla Prussia, essa è retta da un codice generale, che non costituisce una legge principale, un diritto positivo immediato, al modo del codice civile francese, ma che ha per uffizio di supplire alle lacune che le leggi, le consuetudini e gli statuti in vigore nelle varie sue provincie possono presentare. L'Austria possiede un corpo di diritto civile che in generale risponde ai suoi bisogni. Per quanto concerne la Russia, il suo diritto civile trovasi coordinato nel corpo delle leggi in vigore dall'anno 1835 in poi. Difficilissimo riesce lo studio delle leggi inglesi in materia civile ; e chi volesse averne esatta cognizione dovrebbe ricorrere al celebre commento di Blackstone (V.) e ad un'opera succosa intitolata The cabinet Lawyer.
Se noi ci facessimo qui ad esporre le regole che costituiscono il diritto civile, eccederemmo di troppo i limiti di quest'articolo, senzachè le principali tra esse ricorrono sotto gli speciali loro titoli in altri luoghi di quest'Opera. Diremo soltanto che una buona legislazione civile dev'essere chiara, precisa, dar poco campo all'interpretazione e per conseguenza non favorire in alcun modo lo spirito di cavillo. Hannovi due maniere di trattare il diritto civile, cioè prendendolo a considerare o dal lato teorico, come fecero Bentham e Comte, o da quello dell'utilità pubblica, come Pothier, Toullier, ecc. Ciascuno di questi metodi ha vantaggi suoi proprii, e amen-due, usati da uomini di alto senno, non possono a meno di concorrere al miglioramento d'una delle parti più essenziali della legislazione generale degli Stati (V. Codice, Diritto consuetudinario, Diritto romano, Statati, ecc.).
DIRITTO COMMERCIALE (legisl). — Si dà questo nome alle consuetudini ed alle leggi scritte destinate a regolare le relazioni dei negozianti fra loro, per ciò che riguarda le operazioni del oommercio. Egli è facile il vedere che le prescrizioni del diritto civile non sono sempre applicabili alle materie com-
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