Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTO COMMERCIALE
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      marciali e che si dovettero fare eccezioni alla legislazione generale quando si trattò di determinare le norme dei numerosi e svariati negozii cui dànno origine i bisogni e il movimento del commercio. Perciò sino dai più remoti tempi si ritrovano traccie d'una legislazione speciale applicata alle cose commerciali, e principalmente presso quei popoli che si diedero al traffico con maggior attività e buon successo. E questa legislazione stessa fu loro cagione di encomii per parte degli antichi storici ; e, per citaro un solo esempio, ricorderemo che la Bibbia loda la saviezza delle istituzioni destinate a proteggere il commercio di Tiro (In tnuUitudine sapientice tuce et in negotiationetua multiplicasti Ubi fortitudinem. Ezech., xxviii, 5). Le leggi dei Rodii concernenti il diritto marittimo erano venute in gran fama, e Cicerone rese loro omaggio ,in presenza del popolo romano (Pro lege Manilla, § 18). Di tutti i popoli antichi, gli Ateniesi sono quelli di cui si siano conservate più ampie notizie di una legislazione commerciale. Infatti Demostene nelle sue arringhe riferì molti fatti, i quali paragonati insieme offrono una idea di ciò ch'era allora il diritto relativo al commercio. Da essi emerge la prova che il commercio godeva in Atene di molta protezione, a tale che erano comminate pene a chiunque rinfacciasse altrui la mediocrità del traffico cui dedicavasi, e si condannavano a gravi ammende coloro che intentavano ad un negoziante un'azione mal fondata. La prova per iscritto vi era ammessa in materia commerciale. L'atto che la conteneva ponevasi in mano di un terzo, quando i contraenti non credevano opportuno di lasciarlo in mano di uno di essi, e la prova di questo deposito facevasi per testimonii o per dichiarazione del depositario. Tuttavia, a meno che una legge non avesse espressamente imposto che il contratto fosse scritto, le obbligazioni e specialmente le liberazioni si potevano provare con testimonii, i quali dovevano deporre di ciò che personalmente sapevano e non per altrui relazione. Si è pure osservato che i negoziatiti, per assicurare il loro credito ed acquistare o conservar fama di esattezza, si procuravano buon numero di testimonii dei pagamenti che facevano. Si prendevano molte guarentigie per assicurare la fedeltà dei venditori, e il commercio di commissione, quale ora l'intendiamo, era ad Atene in grande attività ; vi si conoscevano pure le operazioni bancarie e il cambio dello monete. I banchieri dovevano tenere i registri ed inscrivervi giornalmente ciò che ricevevano e ciò che pagavano, da chi avevano tolto ad imprestito ed a chi dovevano restituire. Le società commerciali, gl'imprestiti con pegno, le cauzioni, ecc. erano egualmente in uso fra gli Ateniesi e soggetti a regole in alcune parti somiglianti a quelle che si applicano ancora a questi contratti. Finalmente il commercio marittimo eravi protetto da una legislazione consentanea allo stato sociale di quell'epoca e particolarmente coll'instituzione dei pros-sent, il cui ufficio aveva qualche somiglianza con quello dei consoli moderni. Non pare che vi si usasse il contratto di assicurazione, ma vi era frequente il cambio marittimo.
      Demostene nella sua arringa contro Lacrito entrò in non pochi particolari su tale contratto.
      Coloro che desiderano più ampie notizie intorno al diritto commerciale presso gli Ateniesi possono consultare l'opera intitolata Leges altiere di Samuele Petit, e la Collection des anciennes lois maritimes del Pardessus.
      A Roma l'agricoltore ebbe dapprima una qualche superiorità sul negoziante ; ma in processo di tempo si stabilì fra queste due professioni una specie di equilibrio. Le regole relative al diritto commerciale presso quella celebre nazione si hanno a cercare particolarmente in Cicerone, nelle Pandette, nel Codice, nelle Instituzioni di Gajo, nelle Sentenze di Paolo. Vi si scorge che il cambio delle monete e i banchi erano già in uso anche presso i Romani. Quanto alle società, esse furono rette dai titoli del Digesto e del Codice Pro socio. Il diritto commerciale marittimo dei Romani ci mostra che il cambio marittimo era da essi conosciuto ; ma il contratto di assicurazione, almeno come è in uso presso di noi, non era allora praticato, e si crede che vi supplissero o coi contratti condizionali od aleatori!, o colla fidejussione. Del resto, secondo Haubold, questo diritto fu tolto dai Rodii fra gli anni 55 a 51 av. Cristo. La legislazione rodia, che più sopra abbiamo semplicemente mentovata, merita che ne diamo alcuni particolari. Essa è infatti antichissima e fu lodata da Cicerone, dagli storici e dai giureconsulti. Si disputò molto sul punto se sia stata scritta. Meyer sostenne che consisteva soltanto in semplici consuetudini, generalmente seguite. Pardessus, al contrario, opina che le espressioni adoperate nelle Pandette, lege rhodia cavetur, legerhodia judicetur, indichino veri testi e che sia un diritto scritto che Cicerone designa colla parola disciplina, e Strabone colla parola eùvopia. È opinione, a quanto pare incontestabile, che la compilazione pervenutaci sotto il nome di diritto navale dei Rodii sia una vera produzione del medio evo; e questa tesi fu con molta evidenza di prove sostenuta da dotti giureconsulti, da Francesco Baudoin sino al Pardessus. Le invasioni dei Barbari in Occidente, quantunque arrecassero un colpo funesto al commercio, non hanno potuto sradicare le principali disposizioni del diritto romano in materia commerciale, essendo queste fondate sopra principii naturali che resistono ai tempi ed alle rivoluzioni.
      Quindi dalle annotazioni di Aniano scorgesi che il cambio marittimo era ancora in uso a' suoi tempi non meno che il getto e la contribuzione cui dà luogo, conforme alle definizioni che si trovano nel Digesto. Intorno all'epoca della quale ci occupiamo, Amalfi tiene un luogo importante nella storia del diritto commerciale ; se crediamo all'Azuni, questa città aveva già una corte d'Ammiragliato cui ricorrevano liberamente tutte le nazioni commercianti del Mediterraneo e la stessa Costantinopoli. Pensa il Pardessus che quest'opinione non sia fondata sopra alcuna testimonianza storica ; tuttavia egli è incontestabile che Amalfi aveva un tribunale di consoli incaricato di giudicare intorno alle contestazioni insorte fra negozianti. Gli Ateniesi avevano conosciuto un'istituzione analoga, e le città di Trani, Pisa e Marsiglia ne possedevano anch'esse di somiglianti. Il secolo xii vide svilupparsi una grande prosperità commerciale in conseguenza d'istituzioni
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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