Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTO COMMERCIALE 680
      proteggitrici dei diritti dei negozianti. L'associazione delle città italiane per l'acquisto della loro libertà dimostrò l'influenza che l'industria e la ricchezza davano sin d'allora a chi dedicavasi al commercio. L'opinione più generalmente ricevuta attribuisce a questo secolo l'invenzione della lettera di cambio, e ne fa autori gli Ebrei, quantunque sianvi forse eguali motivi per attribuirla ai Fiorentini ed ai Lombardi stabiliti in Lione. Le fiere della Sciampagna e di Brie, floridissime allora, erano frequentate da Italiani che vi esercitavano il commercio del danaro, e introducevano così in Francia i costumi del nostro paese. Il contratto d'assicurazione sembra essere stato l'ultimo che s'inventasse ; trovasi pienamente stabilito in principio del secolo xv nel Mediterraneo, e divenne quindi uno dei rami principali della legislazione commerciale e marittima. La compilazione detta Ruoli o giudieii (Roo-les ou Jugements) d'Olèron è uno dei monumenti più importanti del diritto marittimo del medio evo. Varie sono le opinioni intorno al paese ed al tempo in cui questa collezione è stata fatta. Alcuni credono che siano la traduzione di un certo numero di articoli della compilazione detta Diritto marittimo di Wisby, riputata la più antica del medio evo; altri, che siano stati in origine compilati col nome di Giudieii di Damme, e che quindi fossero adattati ai luoghi in diverse contrade d'Europa; altri finalmente gli attribuiscono all'Inghilterra e molti vogliono che parecchi re di quella contrada gli abbiano pubblicati e aumentati. Leibnitz pensa che siano opera di Ottone di Sassonia quando era signore di Olèron, per la cessione che Riccardo I d'Inghilterra gli aveva fatta della Qui enne e del Poitou in cambio della contea di York. Finalmente i Francesi li rivendicano, e credono che Eleonora di Guienne, moglie di Luigi VII e duchessa di Aqui-tania, facesse porre per iscritto questi usi od almeno li mettesse in vigore al suo ritorno dalla crociata, ove aveva accompagnato suo marito. Checché ne sia, i Ruoli d'Olèron, stampati da Cleirac ne* suoi Us et coutumes de la mer, giusta il testo inserito nel Grand routier de la mer di Gari, e ristampati con maggior cura, giusta antichi manoscritti, dal Pardessus nel tom. i della sua Collection des an-cienncs lois maritimes, sono uno dei documenti più preziosi della giurisprudenza commerciale del medio evo. Le Assise di Gerusalemme (V.) contengono pure nella parte detta Court des borgés (corte dei borghesi) interessanti particolari sul diritto commerciale e marittimo di quell'epoca. La Fiandra e l'Olanda godevano nel medio evo di una sì gran prosperità commerciale, che si vuol credere le loro leggi concernenti a questa materia dover essere state saviamente fondate sull'esperienza. Quindi la celebrità degli usi detti Giudieii di Damme o Leggi di Westrcapelle, delle consuetudini di Amsterdam, d'Enchuysen, di Stravern e del Diritto tnarittimo di Wisby. Finalmente noi dobbiamo mentovare il Consolato del mare, del quale s'ignora l'origine e l'epoca, ma che è scritto in quella lingua che i Francesi dicono romane, e sembra risalire al sec. xiv ; quindi il Guidon de la mer di cui si trovano parecchie prescrizioni riprodotte nell'ordinanza francese del 1681 sulla marineria, e finalmente il Diritto marittimo della lega anseatica.
      La grande rivoluzione commerciale che si operò nel secolo xv, in seguito alla scoperta dell'America e di un passaggio pel capo di Buona Speranza, dovette influire sulla legislazione relativa al commercio. A poco a poco disparvero le antiche consuetudini che privavano i naufraghi del diritto di raccogliere i loro avanzi ; le borse di commercio si moltiplicarono, s'impose un freno ai pirati, le prede di guerra furono regolate ; in una parola, agli usi commerciali del medio evo, misti ancora di barbarie, sottentrò una legislazione più degna di popoli che facevano gran passi verso la civiltà.
      Dopo di aver abbozzato la storia del diritto commerciale dei principali popoli dell'antichità e dell'Europa durante il medio evo, crediamo di non dover omettere un rapido cenno sulle istituzioni della stessa natura che ebbero luogo in Francia cominciando dal regno di san Luigi, siccome quelle che servirono in più di un'occasione di norma a parecchie altre legislazioni europee. San Luigi protesse il commercio ; e dalla Raccolta del prevosto Stefano Boyleau, intitolata Etablissemenis des mé-tiers de Paris, rilevasi che sin d'allora l'industria era molto fiorente in quella città. I mestieri erano allora soggetti a regolamenti che senza dubbio, secondo le nostre idee d'economia politica, o piuttosto avuto riguardo alle esigenze dei nostri tempi, incaglierebbero l'industria, ma che trovansi in tutte le legislazioni commerciali di quell'epoca. Del rimanente quel monarca studiavasi d'impedire le falsificazioni dei pesi e delle misure, reprimeva le frodi dei mercatanti, provvedeva alla sicurezza delle strade, e per tal guisa contribuiva alla prosperità del commercio ne' suoi Stati. I suoi successori imitarono talvolta il suo esempio, ma le guerre straniere e civili che per più secoli desolarono la Francia dovettero nuocere al commercio ed alle istituzioni che il favorivano. Perciò noi arriviamo al regno di Francesco II, o piuttosto sino al cancelliere L'Ho-pital, senza incontrare alcuna legge importante relativa al soggetto che trattiamo. Si fu nel mese di agosto del 1560 che quel gran magistrato mandò fuori l'editto il quale ordinava che tutte le controversie fra i negozianti fossero decise da arbitri. L'Hópital creò in novembre 1563 la giurisdizione dei giudici-consoli di Parigi, e stabilì un'i stitu-zione che esiste tuttavia con quei cangiamenti che la diversità dei tempi dovette necessariamente arrecarvi. Dopo questi monumenti legislativi, i più notevoli sono: l'ordinanza di commercio del mese di marzo 1673 e l'ordinanza di marina di agosto 1681. In questi due codici, eccellenti pei loro tempi, scorgesi un'impronta della grande amministrazione di Luigi XIV, e il Codice di commercio ora vigente in Francia, e imitato altrove, è in gran parte fondato sopra le prescrizioni in quelli contenute. Una buona legislazione commerciale abbraccia un gran numero di oggetti. Essa deve da prima determinare la qualità di negoziante e le obbligazioni speciali cui vanno soggetti coloro che la posseggono, particolarmente per la tenuta dei loro libri di commercio. Le regole delle diverse specie di società vi debbono essere accuratamente stabilite, e specificati i doveri dei pubblici ufficiali, quali sono i sensali e gli agenti di cambio preposti dalla legge per
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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