Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
DIRITTO CONSUETUDINARIO
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la guarentigia di certe operazioni. Debbonsi ugualmente fissare le norme per le lettere di cambio e gli altri biglietti di commercio, con quant'altro vi ha relazione, come l'accettazione, la girata, la scadenza, ecc. Il fallimento soprattutto, coi diversi caratteri più o meno gravi che può presentare, la processura cui dà luogo il concordato, il contratto d'unione, la riabilitazione, ecc., devonsi pure regolare colla massima cura. Finalmente il commercio marittimo ha da occupare quel posto importante che gli è dovuto. I bastimenti e coloro che vi hanno interesse, come i proprietarii, i capitani, i marinai, la gente d'equipaggio; i noleggi, le polizze di carico, il cambio marittimo, le assicurazioni, l'abbandono, le avarie, il getto e il contributo, sono materie difficili che il diritto marittimo presenta nelle sue relazioni col commercio. Le principali di esse sono trattate in quest'opera nei loro speciali articoli (V. Assicurazione, Borsa di commercio, Camkie, Sensale, ecc.), onde ci asteniamo di più lungamente parlarne in questo luogo. 11 Codice di commercio, che è in vigore in Francia dal 1808, aveva coordinato con bell'ordine metodico le diverse parti della legislazione commerciale e marittima, ma in molte sue disposizioni lasciava ancora assai a desiderare, e particolarmente in quelle che riguardavano i fallimenti. A questi difetti si è già in parte provveduto colla sostituzione di un nuovo titolo sui fallimenti, miglioramento fatto con la legge del 1838. 11 nuovo Codice di commercio piemontese, pi endendo per base quello della Francia, ha potuto valersi dei cambiamenti che l'esperienza vi ha fatto introdurre, e giovarsi dei suggerimenti degli autori che l'hanno commentato.
Fra gli autori che hanno trattato di giurisprudenza commerciale ci limiteremo a ricordare: Azuiii (V.); Pardessus (Cours de droit commercial, 5 voi. in-8°) ; Em. Vincens (Législation commerciale, 3 voi. in-8°) ; Mollot ( Traitédes bourses de commerce, 1 voi. in-8°) ; — La Collection des loia mariiimes antérieures au XV111 8iècle, opera pubblicata dal Pardessus, e che abbiamo già accennata, contiene i testi dei più preziosi documenti legislativi, concernenti un tale argomento, arricchiti d'introduzioni, di dissertazioni e di note che rischiarano grandemente la storia del diritto commerciale e marittimo delle diverse epoche che abbraccia (V. Commercio e Consoli di commercio).
DIRITTO CONSUETUDINARIO (giurispr. e stor.). —
E quella parte della legislazione che si riferisce alle consuetudini ossiano costumanze locali passate ad aver forza di legge, solo per contare molti anni di una continuata osservanza, senz'altro legittimo fondamento conosciuto. Questa è forse la parte più curiosa di ogni legislazione, perchè abbraccia tutti quei punti usuali di contestazione che sfuggirono all'attenzione del legislatore, e cui è pur mestieri di risolvere ad ogni modo. In origine il diritto consuetudinario non era un diritto scritto; esso constava del complesso di tutti gli usi o regole osservate ab antiquo nel medesimo luogo, ed erasi senza dubbio venuto formando colla sola autorità dei precedenti. Allorché nell'infanzia dei popoli insorgeva qualche difficoltà, siccome non eranvi ancora leggi stabilite, era pur iòrza attenersi alladecisione dei savii o dei vecchi, che sentenziavano secondo i principii della ragione : tali sentenze contraddistinte di equità, facevano regola per l'avvenire, ed era cosa naturale che si prendessero per leggi ogni volta che accadeva che si rinnovasse un caso consimile di contestazione. Tuttavolta queste non costituivano vere leggi, chè per essere tali dovevano essere rivestite di certe forme ed avevano d'uopo di una sanzione più solenne; esse facevano soltanto autorità per tacito consenso, e quando coll'incivi-limento si venne ordinando la scienza delle leggi, quelle antiche regole passate in consuetudine non cessarono di essere osservate, e formarono il complemento naturale e necessario della legge scritta. A questo modo tutti i popoli ebbero il loro diritto consuetudinario, e a' giorni nostri ancora questo diritto conserva parte di sua forza in parecchie delle attuali legislazioni di Europa. Dànnosi tuttora molti casi in cui, la legge non avendo provveduto, i magistrati sono costretti a ricorrere alle antiche costumanze dei luoghi ed a prenderle per norma delle loro decisioni. Vuoisi soltanto por mente che tali costumanze non possono più oggidì prevalere sulle disposizioni contrarie scritte da una legge positiva; locchè viene espresso con quell'assioma, che la consuetudine non può derogare alla legge.
Il diritto risultante dalle consuetudini locali, quale sussiste ancora a' giorni nostri, può adunque essere considerato sotto due aspetti differenti, cioè primamente come diritto positivo, ed è quella parte della legislazione consuetudinaria concernente le costumanze locali che il legislatore per disposizione espressa ha mantenute, di maniera che devono riguardarsi come inserite nella legge stessa, attesoché questa dichiara di riferirvisi ; secondariamente, come regola d'equità, ed è quella parte delle costumanze locali che non é eretta in legge necessaria, ma che può venire utilmente consultata nei casi dubbiosi.
Fu un tempo, nei primordii delle moderne nazioni europee, durante alcuni secoli dopo il mille, in cui il diritto consuetudinario ebbe assai più larga parte nella direzione della cosa sì pubblica che privata dei popoli, ma in nessun lucgo con tanta pienezza ed estensione come in Francia, dove divenne la legislazione positiva della maggior parte degli abitanti, più della metà del territorio non conoscendo e non seguendo altre regole fuorché quelle che per antica osservanza erano passate in consuetudine, e che finirono per costituire un corpo di leggi le quali furono riunite sotto il titolo di consuetudini o costumanze chiamate dai Francesi coutumes. Carlo VII fu il primo che pose mano a quella grand'opera nazionale del raccorre in una tutte le costumanze del regno, opera che conti* nuata con amore e condotta a termine da' suoi successori, contribuì non poco a dare viemaggior lustro e forza al diritto consuetudinario. Nella compilazione di quel vasto lavoro si cercò il più che era possibile di geileralizzare, di far scomparire le contraddizioni troppo cozzanti che lo spirito di località doveva naturalmente aver introdotto nelle varie costumanze. D'allora in poi la legislazione consuetudinaria, posta in certo modo sotto il patio-
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