Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      685* DIRITTO COSTITUZIONALE — DIRITTO CRIMINALEcinio immediato del re, si potè sottrarre all'arbitrio dei particolari signori. E fu quello pel potere monarchico una conquista di massima importanza.
      Cominciare dal por mano sulla legislazione civile per aggiugnere la dominazione nell'ordine politico era un comportarsi con destrezza, che ottenne piena conferma dal successo.
      La feudalità, 6enza il legame del diritto privato che la unisse strettamente alle popolazioni, dovette soggiacere all'effetto di un tale isolamento ; abbandonata, per cosi dire, a se stessa, ella dovette soccombere sotto i colpi che quei re non cessarono poi di recarle.
      Il diritto consuetudinario, quasi esclusivamente dominante nel centro e nelle parti settentrionali della Francia, non potè prevalere nelle provincie del mezzogiorno, ove il diritto romano conservò mai sempre il suo impero e fu l'unica regola dei tribunali. Questo spartimento della Francia, quanto alla sua legislazione civile, è un fatto sommamente notevole che merita quant'altro mai di essere ponderato così nelle sue cause come ne' suoi effetti. Prima del presente Codice civile contavansi in Francia sessanta costumanze generali, vale a dire osservate in una provincia intera, e intorno a trecento locali, osservate soltanto in una città, in un borgo od anche in un villaggio. L'abolizione di tutte per dar luogo all'uniformità della legislazione è stato uno dei grandi risultamenti politici operati in quel paese dalla rivoluzione.
      L'Italia, soggiaciuta come le Gallio e le altre provincie dell'Impero occidentale alle stesse vicende dell'invasione, alla pluralità dei diritti, allo sminuzzamento del territorio, agli usurpamenti del feudalismo ed all'annientamento dell'autorità reale, vide anch'essa verso la fine del secolo x sorgere nel suo seno un diritto consuetudinario a mano a mano sempre più afforzato dalla fusione dei varii diritti personali, cui sottentrava in forza delle nuove condizioni indotte dall'ordinarsi simultaneo dei due reggimenti feudale e comunale. Ma questo diritto, sulle prime oscuro e quasi latente, e dappoi palese e divolgato in tutti gli àmbiti dei sorti comuni, alla cui fondazione aveva efficacemente contribuito per l'elemento di libertà in esso rinchiuso (Cibrario, Econom. polit. del med. ev., lib. i, c. 3), avea quivi, a differenza di Francia, più assai carattere politico che civile, giacché l'osservanza del diritto romano non mai, come altrove, venuta meno in Italia, esdendosi allora col risorgere della civiltà più che mai estesa, quel diritto divenne in breve legge comune e il fondamento generale della legislazione italiana, e il diritto consuetudinario non più che legge di eccezione (F. Sclopis, Storia della legislazione italiana, t. n, c. v). Nè tampoco come legge di eccezione, tranne pochi casi, ebbe a durare lungamente in Italia quel diritto, giacché attendendo ogni terra, ogni città a provvedersi di un corpo di leggi scritte, le consuetudini con cui eransi in parte rette sino allora passarono, con altri elementi desunti dalle leggi barbariche e dal diritto romano, a far corpo negli statuti comunali (V. Statuto).
      DIRITTO COSTITUZIONALE. V. Costituitone.
      DIRITTO CRIMINALI (legisl). — È la scienza del diritto di punire. Non vi ha parte nel diritto incui regni maggior discrepanza tra le varie opinioni dei pubblicisti ; nè ve n'ha alcuna in cui una tale discrepanza eserciti maggiore influenza tanto sulla teoria, quanto sulla pratica, come in questa del diritto criminale, vale a dire, nella teoria delle leggi che hanno per oggetto non solo di riparare ai danni risultanti dalle azioni illegali, ma ancora di punire l'autore delle azioni a nome dello Stato, infliggendogli una pena. La quistione non è di natura da potersi risolvere con regole positive, poiché il problema sia precisamente nel porre queste regole in armonia colla giustizia naturale. I governi, è vero, da tempi immemorabili si valsero del diritto di punire, senza aspettare il risultamento di tali disposizioni, e persino senza neanche porvi mente, dacché era evidente che nessuno Stato poteva sussistere senza giustizia criminale. Ma quand'anche si considerasse l'esistenza legale del diritto di punire come stabilita dal fatto, nondimeno rimarrebbe ancora un gran numero di quistioni che non possono risolversi se non per mezzo del diritto naturale, e che importano più allo stesso esercizio del diritto, che alle teorie legislative. Infatti, prima di occuparsi dello scopo che deve avere la pena, importa di stabilire il diritto d'infliggerla ; poiché ciò che è d'uopo dimostrare non è già il vantaggio che può ridondare allo Stato dalla facoltà di punire, ma bensì il suo diritto di far uso di questo o di quell'altro mezzo. I vaili sistemi messi innanzi possono classificarsi nel modo seguente:
      1° Sistema della vendetta. — Quegli che ha recato danno altrui non può lagnarsi, come si suol dire, che gli si rechi un danno somigliante, ed è uno sfregio per colui che ha sofferto il danno (o pe' suoi parenti s'egli fu ucciso), ove non Be ne tragga vendetta. Di qui ebbe origine il sistema di rappresaglia che trovasi stabilito presso tanti popoli nei primi loro stadii sociali. Se per una parte il desiderio di vendetta è riguardato come legittimo dall'universale, è importante che coloro i quali si vendicano si guardino di oltrepassare la misura dell'ingiuria ricevuta, onde di offesi non passino ad essere offensori. Sarà forza adunque attenersi strettamente alla lettera, un occhio per un occhio, un dente per un dente, e tale fu infatti per lungo tempo il primitivo diritto criminale dei popoli. Ammesso come diritto generale, anzi come dovere, di versar sangue per sangue, e di aver ricorso alla rappresaglia (vedasi Michaelis nel suo Diritto Mosaico), la punizione dei delitti non riguarda più lo Stato, ma diventa cura particolare di ognuno, e il Governo non interviene se non a por limiti a vendette sempre rinnovantisi, e per trovare una via di sedare tante inimicizie di famiglia, che condurrebbero a rovina la stessa nazione. Quindi nasce il così detto sistema di Composizione (V.) ; le offese si stimano a danaro, e non solo l'offensore è obbligato a pagare la somma fissata, ma l'offeso è costretto a starsene a quel risarcimento quale espiazione sufficiente. A questo progresso va congiunta l'idea di una pace pubblica e la ricognizione ad un tempo di un potere giudiziario e protettore. U sistema di composizione già in vigore presso gli antichi Germani riscontrasi anche oggidì fra i popoli dell'Arcipelago Indiano e fra le tribù selvagge del-
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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