Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTO CRIMINALE
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      l'America. Partendo da questo punto, il primo passo è la ricognizione del principio che in generale la società è tenuta ad impedire i delitti. La vendetta allora passa allo Stato, e non si aspetta più la querela privata dell'offeso, lo Stato medesimo (il principe o il comune) pigliandosi il carico dell'accusa.
      2° Sistema dell'esempio. — Questo sistema, che è il più affine col precedente, si propone d'impedire i delitti col freno del timore. Ciò stante la punizione s'infligge pubblicamente, e quanto più un delitto è per sua natura odioso, tanto più si cerca per mezzo della gravezza e della stessa crudeltà delle pene d'ispirarne al popolo l'orrore. A questo sistema possono venir opposte le più gravi obbiezioni tanto riguardo al diritto quanto riguardo al fine che trovasi inetto ad aggiungere; nondimeno ha prevaluto quasi dappertutto sino alla metà del secolo scorso, ed è tuttavia in vigore in parecchie contrade. Non potrà mai essere permesso di tormentare o di far morire un uomo perchè altri dallo spettacolo de'suoi patimenti ricevano un'impressione che gli allontani dalla tentazione di commettere il delitto di cui quello si rese colpevole, scopo che al postutto non si ottiene neanche; e d'altra parte converrebbe adottare per le pene una misura che sarebbe in opposizione diretta con quella che in ogni caso sarà stabilita dalla sana ragione. Di ben poca efficacia è sull'animo umano il timore della pena, e ben più possente su di esso è l'avversione naturale per l'ingiustizia, principalmente quando questo sentimento è sviluppato da una buona educazione e dai buoni esempi dei superiori. Per essere conseguenti nel sistema d'incutere timore, qual mezzo d'impedire i delitti, converrebbe al contrario stabilire le pene più severe contro le colpe più leggiere, quali sono quelle cui è più inchinevole l'umana fralezza, e d'altra parte si dovrebbero lasciare quasi impuniti i misfatti più atroci, quelli cioè cui gli uomini non si abbandonano se non assai difficilmente.
      3° Sistema preventivo. — Il sistema dell'esempio, specialmente per ciò che riguarda la pena di morte, dopo la comparsa della famosa opera Bei delitti e delle pene del Beccarla (V.), divenne sempre più dubbioso, e allora molti dotti si volsero al sistema preventivo. Tra questi si distinse principalmente C. L. G. Di Grolman, antico ministro del gran duca d'Assia, il quale ne' suoi Principii della scienza del diritto criminale (Giessen 1798) sene mostrò incontrastabilmente il più ingegnoso difensore. Considerando l'uomo come un essere che è conseguente Dell'operare, ogni delitto diventa l'espressione di uno dei principii della sua condotta: onde ne segue che ogni delitto commesso trae con sè la minaccia di azioni consimili per l'avvenire. La società ha dunque il diritto di provvedere alla sua difesa, e se il delitto fu causa dell'annientamento di un bene irrecuperabile, la punizione può allora estendersi sino alla privazione della vita. Questo principio ha il vantaggio di stabilire per base della pena una ragione di diritto che non potrebbe contestarsi ; ma in primo luogo gli si può opporre che questa precauzione contro i delitti avvenire non è per se stessa una punizione; in secondo luogo che bisognerebbe astenersene se non vi esistesse timore difuturo pericolo, sia per circostanze particolari del fatto, sia per non dubbio pentimento. Si può inoltre aggiungere che questo sistema non offre alcuna misura di pena, poiché la difesa della società non sarebbe mai assicurata se non dalla morte o dalla prigionia perpetua. »
      4° Sistema del contratto. — La direzione che ' prendeva sul fine del secolo scorso la scienza del diritto naturale, col farsi a cercare nelle convenzioni il fondamento di ogni diritto, diede origine a questo sistema, il quale suppone che diventando membro dello Stato ognuno abbia contrattato, cioè si sia assoggettato alla pena; ma non è a questo modo che può giustificarsi il diritto di punire. Niuno può obbligarsi a cosa che per se stessa sarebbe contraria alla dignità umana, se non fosse giusta indipendentemente dal contratto. Fichte col suo ingegno originale diede a quest'idea un altro aspetto; ei pose per massima che colla violazione dei diritti altrui l'uomo si priva di ogni diritto di essere trattato come un essere ragionevole ; e ciò non può negarsi, poiché il diritto di un essere libero non ha altro fondamento che la reciprocità. Quindi non v'ha differenza intrinseca tra i varii delitti ; e ciascuno di essi si trae seco l'espulsione dalla società; donde consegue che il contratto che determina la pena è tutto in favore di coloro che vengono assoggettati alle punizioni più leggiere. Ella è questa j una specie di composizione; piegandosi a soppor- , tare un castigo, i rei acquistano il diritto di venire di nuovo accolti nella società civile. Quegli stesso che incorre nella pena di morte, soffrendola, espia il suo delitto. Questo sistema ha molte cose assai duste, tranne che la pretesa composizione è nel mtto priva di verità.
      5° Sistema della riparazione. — In quel torno stesso di tempo Klein ed alcuni altri immaginarono la teoria della riparazione. 11 delinquente nuoce di due maniere : primieramente all'offeso ledendone i diritti, e per questo motivo gli deve un risarcimento giusta le regole del diritto civile ; secondariamente nuoce coll'esempio, scemando il rispetto dovuto alle leggi dello Stato ; egli deve adunque un'altra riparazione alla società. Ora, questa riparazione consiste nella pena, e, per ciò appunto che il colpevole la sconta, la legge riprende la sua forza sugli animi delle popolazioni. Queste idee furono esposte con molta acutezza da Schultz (Sposizione dei principii filosofici del diritto civile e penale, 1813), da Martin (Teoria del diritto criminale, 1819-1825), e prima di loro da Romagnosi (Genesi del diritto penale, 1781).
      6° Sistema delraffrenamento psicologico.—Questa teoria di Feuerbach, non è in sostanza altra cosa che il sistema del timore ossia dell'esempio; solo vi aggiunse questa considerazione, che la minaccia della pena in generale è permessa, giacché essa non impedisce alcuno di fare ciò che ha diritto di fare, e d'altra parte una tale minaccia legittima l'applicazione della pena a casi speciali, poiché colui che ne è l'oggetto avendo saputo anticipatamente ciò che aveva da aspettarsi dalla sua azione, ed avendola ciò non ostante commessa, si può dire che se l'è attirata di suo pieno volere. Questa teoria va soggetta alle stesse obbiezioni che si muovono aLaOOQle


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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