Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTO FEUDALE — DIRITTO INTERNAZIONALE 0 DELLE GENTIm
      pertanto punite da leggi particolari (delieta juris fositivi). L'omicidio, il furto, ecc. si hanno a punire dovunque anche senza leggi formali ; ma il contrabbando non va soggetto a punizione se non quando è stato proibito da leggi positive. Altri, e principalmente Feuerbach, non riconoscono alcun diritto di punire senza autorità di leggi penali. Corre una stretta relazione tra questa quistione e quella di sapere. 2° Sino a qual punto Io Stato abbia il diritto, o, ciò che torna allo stesso, l'obbligazione di punire delitti commessi all'estero. Non si può a questo riguardo procedere arbitrariamente, e non si vorrebbe nè concedere che non ne debba punire alcuno, nè esigere che li punisca tutti. Una divergenza di opinioni non meno importante sorge allorquando si tratta di sapere secondo quali leggi debba venir punita un'azione commessa all'estero ; si procederà egli secondo le leggi dello Stato cui appartiene il delinquente, o secondo quelle del paese in cui fu commesso il delitto? Sì l'un partito che l'altro ha le sue difficoltà. 3° Quale larghezza vuoisi dare all'arbitrio del giudice per la ponderazione delle varie circostanze del delitto ? La tendenza presente è di determinare ogni cosa con tanta precisione, che il giudice trovi la sentenza bell'e fatta nei termini della legge, e di stabilire così bene la tariffa dei delitti, che ciascuno possa, in certo modo, far* il sm conio senza % tribunali. Si domanda se questi minuti particolari possono raggiungere lo scopo, se egli è possibile in generale di prevedere tutti i casi. Le circostanze di quantità e di età possono indurre, nella determinazione delle pene, diversità di grandissimo momento; alcuni soldi di più possono fare che un reo venga punito con più anni di reclusione in luogo di una breve prigione ; un quarto d'ora è il limite di due età, e decide se un uomo ha da essere condannato alla morte o ad una pena puramente correzionale. 4° Finalmente uno dei punti più gelosi e difficili si è come il far ragione dei delitti contro l'onore, questione a cui nei paesi di reggimento costituzionale si connette la legislazione sulla libertà e sui delitti di stampa. Sino a qual punto si vuole dare libero sfogo alla verità? Quanto è da concedersi all'ordine pubblico ed alla decenza ? Ma egli è oramai intorno alla processura che si aggirano le questioni più importanti (V. Giuri, Processura criminale, ecc.).
      Sono da consultarsi sulle teorie del diritto criminale: l'opera di Richter, Diritto penali filosofica fondato sull'idea del giusto (Lipsia 1825); la collezione periodica di diritto criminale pubblicata da Mittermaier e Konopak ; il progetto di Codice penale (Das strafrecht) di Zacharise. I più insigni criminal isti italiani, le cui opere possono pure consultarsi con molto frutto, sono Beccaria, Pagano, Renazzi, Romagnosi, Raffaelii, Carmignani e Pellegrino Rossi, la cui opera è venuta alla luce in lingua francese.
      DIRITTO FEUDALE (legisl. e stor.). V. Feudi e feudale diritto.
      DIRITTO GERMANICO (stor.). V. Diritto alternano e Sant'Impero.
      DIRITTO UJTERHAZIONALK o DELLE SENTI (filos. eitor.). — Denominazione con la quale si abbracciano tutte le leggi che regolano le reazioni delie na-
      zioni fra loro. I Romani davano un senso diverso all'espressione diritto delle genti; essi l'applicavano alle leggi osservate generalmente da tutte le nazioni, ossia da tutte quelle che conoscevano. Per evitare ogni equivoco tra i giureconsulti, Bentham propose che s'introducesse il nome di diritto intemazionale, e questa espressione, adottata soprattutto dagl'Inglesi, fu ammessa nella lingua dei pubblicisti di tutta Europa. Le nazioni sovrane essendo tutte indipendenti l'una dall'altra, e non andando soggette ad alcun giogo comune, si è talvolta messa in dubbio l'esistenza del diritto delle genti. È ben vero che spesse volte alcune nazioni potenti abusarono della loro forza per violare le regole del diritto, e la politica fece trascurare la giustizia: ma le leggi non cessarono per ciò di sussistere, gli oppressi non cessarono d'invocarle, e quasi sempre lo stesso oppressore, colorando con ispeciosi pretesti la sua condotta, rese loro un vero omaggio. Non si potrebbe adunque, senza un vero accecamento, negare l'esistenza di regole comuni alle quali i popoli sono necessariamente sottoposti nelle loro mutue relazioni. Una gran parte di queste regole è tolta dal diritto naturale e si riduce ai grandi principii di giustizia universale cui vanno tutti soggetti. Il resto del diritto delle genti si è formato successivamente a mano a mano che il commercio divenne più frequente e la civiltà più sviluppata; il bisogno e l'utilità diedero luogo particolarmente in Europa a consuetudini che una specie di consenso tacito rese generalmente obbligatorie. Quindi il diritto delle genti è anch'esso in parte naturale, in parte positivo. Ma, nonostante l'indipendenza delle nazioni, le leggi che governano le loro relazioni non mancano di sanzione. L'interesse degli Stati è talmente collegato coll'os-servanza di queste leggi, che non se ne possono quasi mai dilungare, nelle circostanze gravi, senza mettere a repentaglio la propria conservazione, od almeno la loro prosperità. V'ha in Europa un certo numero di Stati di tal forza e ricchezza da poter lottare contro la nazione che volesse turbare l'ordine generale: e tutte le volte che un popolo si mostrò manifestamente ingiusto, fu tosto o tardi obbligato a cedere alla resistenza degli altri. L'equilibrio politico che si è stabilito in Europa e che servi di base a quasi tutte le transazioni diplomatiche da circa tre secoli è veramente il principio conservatore del diritto delle genti.
      I. Diritti delle nazioni nei loro rapporti fra loro. — Le nazioni sono società che possono considerarsi le une rispetto alle altre come persone morali, aventi in conseguenza diritti analoghi a quelli degli individui. Cotesti diritti sono assoluti o condizionali Assoluti diciamo quelli che le nazioni hanno unicamente dalla natura e dalla propria esistenza ; condizionali quelli che risultano da circostanze variabili, da convenzioni stipulate o talvolta da ingiurie ricevute. Nello stesso modo che ogni uomo ha il diritto di conservare la propria vita e di respingere le aggressioni; nello stesso modo ch'egli ha il diritto di tutelare la sua libertà, ogni nazione ha dalla sua sola esistenza due diritti inalienabili, quello della sua conservazione e quello della sua indiperde^za. Questi sono i suoi di"tti assoluti.
     
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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