Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
DIRITTO INTERNAZIONALE 0 DELLE GENTI
©evono ambascerie, conoscono diritti della guerra e della pace; il male sta in ciò, che questo diritto non è fondato sui veri principii » (Esprit des bis, i, 3). I Romani avevano arrecato nelle loro relazioni internazionali un'osservanza più esatta del diritto naturale che tutti i popoli antichi. Sotto il nome di feriali essi avevano pontefici magistrati che presiedevano alla guerra ed alla pace, e ciò che noi chiamiamo diritto delle genti era da essi detto diritto feriale. Ma questo diritto stesso era molto limitato nelle sue regole e nella sua applicazione. Tutti coloro che non erano sottomessi al loro impero erano da essi considerati come nemici, e tutto ciò che ci è rimasto dei loro principii riducesi a un di presso ad alcune preziose massime sulla lealtà con cui si vuol far la guerra e sul rispetto dovuto agli ambasciatori. L'irruzione dei Barbari nell'Europa distrusse in gran parte queste buone tradizioni, e sottentrowi il diritto della forza che fu esercitato in tutta la sua estensione. Nel medio evo il risorgimento graduale della civiltà e l'insti-tuzione della cavalleria portarono qualche temperamento nelle relazioni delle nazioni in guerra e in pace : il clero esercitò spesso un'influenza salutare non solamente sulla riforma dei costumi, ma anche sulle transazioni politiche. Allora dalle frequenti lotte insorte tra il sacerdozio e l'impero nacque un diritto affatto speciale, da cui furono limitati i rispettivi diritti tra l'autorità spirituale e la temporale. Il diritto delle genti, che dicesi europeo, perchè è generalmente riconosciuto ed osservato da tutte le nazioni europee o di origine europea, ebbe principio nell'Europa occidentale. Formatosi per le relazioni tra la Francia, l'Inghilterra e l'Impero, s'estese a mano a mano che si stabilirono rapporti tra la parte N. 0. dell' Europa e gli Stati meridionali, e divenne compiuto quando i popoli situati al N. E. ricevettero il benefizio d'una civiltà più estesa ed entrarono nella società delle nazioni europee. Egli è dunque col sistema politico dell'Europa che il diritto delle genti europee progredì costantemente e che si è sviluppato e successivamente perfezionato. Avvi una colleganza talmente intima tra il diritto delle genti e la diplomazia, la quale è la processura di questo diritto, che la storia dell'uno è inseparabile da quella dell'altra. Noi non ci faremo a tessere questa seconda, poiché l'argomento sarebbe troppo vasto e converrebbe riandare molti dei secoli trascorsi, ma non possiamo trattenerci dal toccare di alcuni fatti importanti dei tempi nostri, i quali fanno conoscere la nuova costituzione del sistema politico europeo. L'alleanza contratta a Chaumont il primo di marzo del 1814 tra la Gran Bretagna, l'Austria, la Russia e la Prussia stabilisce apro delle grandi Potenze una vera aristocrazia, di già abbozzata il 21 ottobre 1813 dal regolamento di Lipsia sull'amministrazione dell'Alle-magna. Quest'aristocrazia, rafforzata dall'accessione della Francia nel congresso di Aquisgrana del 1818, è un avvenimento della massima importanza, e le sue conseguenze sono incalcolabili. È noto che le dette Potenze vi s'impegnarono con un atto solenne a riunirsi, non solamente quando occorrerà di discutere in comune qualche loro interesse proprio, ma eziandio allorché altri Governi invocherannopositivamente la loro intervenzione ; protestando che le loro deliberazioni non avranno altro fine fuorché il mantenimento della pace e il riposo del mondo. E questa dichiarazione ha già prodotto fra gli altri risultati l'indipendenza della Grecia e quella del Belgio. Anche il congresso di Vienna riunitosi nel 1814 occupa un posto luminoso
nella storia del diritto delle genti. Quando si sottoscrisse il trattato di Parigi, il 30 maggio del 1814, fu convenuto che tutte le potenze che erano statefmpegnate nella guerra manderebbero plenipotenziarii a Vienna per riunirsi in Congresso generale, in cui, indipendentemente dalle disposizioni necessarie pel compimento del trattato, si porrebbero le basi di un equilibrio durevole in Europa, e si fonderebbe un nuovo Codice del diritto delle genti. Non è questo il luogo di trattare la questione dell'equilibrio, ma faremo cenno di alcune disposizioni importanti stabilite allora a Vienna, le quali riguardano più particolarmente il diritto internazionale. Gli agenti diplomatici furono designati e ordinati in modo uniforme e regolare ; i loro diritti e quelli delle nazioni che dovevano rappresentare furono determinati quanto all'etichetta. Si stabilì che i fiumi, il corso navigabile dei quali separa o traversa il territorio di più Stati, sarebbero aperti alla navigazione ed al commercio di tutti i popoli. Finalmente si stabilì che in uno spazio di tempo da determinarsi ulteriormente dalle Potenze interessate, la tratta dei Negri sarebbe definitivamente abolita.
Il trattato di Parigi del 1856 introdusse parecchie grandi innovazioni nel diritto delle genti e specialmente nel diritto marittimo, fra le quali primeggia l'abolizione della corsa.
Non daremo fine senza dire una parola sulla storia scientifica del diritto delle genti. Quest'importante diritto ha dovuto particolarmente il suo sviluppo agli scritti dei giureconsulti pubblicisti, che l'hanno, per così dire, ridotto a codice ed hanno dato la maggiore autorità ai suoi principii proclamandoli. Anche in questo ramo del sapere gl'Italiani precedettero le altre nazioni. Alberico Gentile pubblicava il suo Diritto della guerra sin dal secolo xvi. Tuttavia 6rozlo e Puffendorf (V.) sono a ragione tenuti quai padri della scienza, e ad essi tennero dietro Wolf, Vattel, Martens, Schmalz, Lampredi, Raine-val, ecc. Ma è importante di notare che si sono formate due scuole, l'una tutta positiva, fondata sull'osservazione dei precedenti, l'altra tutta speculativa, la quale si limita, per così dire, al solo esame di ciò che dovrebbe essere. Grozio, per le sue continue allegazioni di fatti in appoggio delle sue dottrine, vien riputato capo della scuola positiva, la quale ha particolarmente trovato favore in Allemagna. Gian Giacomo Moser l'ha grandemente sviluppata nei numerosi suoi scritti ; Martens, Koch, Schmalz, Kltiber, Saalfeld l'insegnarono nelle Università. Puffendorf, fondando il diritto delle genti sul diritto naturale, diede origine alla scuola speculativa, di cui Wolf e Vattel sono stati i più illustri propagatori. Ai nostri giorni, Pinheiro-Ferreira, nel suo Corso di diritto pubblico e nelle sue osservazioni sulle opere dei due Martens, e Mill in un eccellente articolo doìY Enciclopedia Britannica, hanno sostenuto i principii di questa scuola cony
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