Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      mDIRITTO MARITTIMO — DIRITTO NATURALE
      calore eguale all'ingegno. Non si può peraltro dissimulare che una scuola affatto positiva e una scuola affatto speculativa sono egualmente difettose. Infatti il passato è egli sempre sufficiente per regolare l'avvenire, e dobbiamo noi chiuderci la via a miglioramenti necessarii? Per altra parte quale può essere l'utilità pratica di una dottrina che sembra troppo spesso trascurare il passato e mettere in dimenticanza gli usi ricevuti per insegnare alle nazioni mere teorie? Così non pensava Grozio, per quanto positivo egli si fosse : egli teneva conto dei fatti passati e delle opinioni dei suoi predecessori, mostrando però le riforme successive che la civiltà e la filosofia avevano introdotte nel diritto delle genti, e indicando i progressi che gli restavano a fare. Grozio è adunque veramente il capo di una scuola mista che si può' dire progressiva, vivente del passato e dell'avvenire, e nel medesimo tempo positiva e speculativa.
      DIRITTO MARITTIMO (legisl.). V. Diritto commerciale e Diritto internazionale.
      DIRITTO NATURALE (filos.). — Sonosi date a queste parole due significati assai differenti. Alcuni filosofi prendono il diritto naturale come sinonimo della morale applicata. Ora la morale nel suo senso più generale tratta del bene e del male morale, della virtù e del vizio, della destinazione ossia fine dell'uomo, o in altri termini mostra in che cosa consiste la sua perfezione morale ed il suo bene supremo. Dopo ciò rimane a risolversi quali siano le norme che l'uomo deve prefiggere alla sua condotta in tutte le circostanze della vita per adempiere alla sua destinazione. Questa questione forma l'oggetto della scienza della morale applicata, o del diritto naturale, ove si voglia prendere questo vocabolo nel suo più ampio significato. Ma tale non è il senso che gli danno la maggior parte dei filosofi. Essi oppongono il diritto naturale ossia la filosofìa del diritto al diritto positivo. Il diritto positivo è la scienza della legislazione, quella scienza che pone i principii che devono regolare le mutue relazioni degli uomini pel mantenimento della società, e che stabilisce pene per l'infrazione di questi principii. Il diritto positivo, avendo sempre per oggetto il mantenimento e la prosperità di una società particolare, è variabile secondo i tempi, i luoghi e tutte quelle circostanze in cui può trovarsi la società. Il diritto naturale, all'incontro, regola bensì ancor esso i diritti e i doveri dell'uomo nello stato di società, ma è anteriore alla società stessa, invariabile, indipendente da tempi e luoghi, e servente di base comune al diritto positivo di tutte le società particolari (V. Diritto).
      V'ha un gran numero di filosofi e di giureconsulti che non ammettono il diritto naturale nel senso testé indicato. Gli uni rigettano il diritto naturale per un principio logico, gli altri per un principio morale e metafisico. 1 primi sono queglino che contestano la possibilità di applicare il metodo a priori alle scienze morali e in particolare alla giurisprudenza; il diritto positivo è per essi l'unica base della scienza; ogni tentativo per trovare una base puramente razionale e indipendente da tutte le convenzioni sociali, secondo essi, non conduce che a vaneggiamenti senza alcun risultato.
      Una tale questione è stata agitata in tutti i tempi;
      essa formava già nell'antichità oggetto di discussione tra i seguaci di Piatene e quelli di Aristotile ; rinnovatasi poi ai dì nostri in Allemagna, vi diede luogo a disputazioni interessantissime. Le due scuole di giureconsulti divise sull'accennata questione vennero in Allemagna designate coi nomi di scuola storica e scuola filosofica. Rappresentanti della prima sono Savigny ed Hugo, e alla testa della seconda trovasi il gran metafisico Hegel co' suoi discepoli, tra i quali tiene il primo luogo il giureconsulto Gans. La filosofia di Hegel ha dato un grande impulso allo studio del diritto naturale, che Schelling, nella sua reazione esagerata contro l'idealismo di Fichte, troppo intento alla natura esteriore, aveva pressoché trascurato. Hegel rappresenta nel diritto naturale il metodo a priori nella sua espressione più ardita ; egli é il più sintetico dei filosofi e procede sempre a priori, ma per una serie di nozioni astratte che si deducono le une dalle altre.
      I giureconsulti che sono in Allemagna alla testa della scuola storica si levarono a gran rumore contro questo metodo astratto e metafisico. Secondo essi, il diritto naturale è una chimera, o tutto al più non è altro che la filosofia del diritto positivo. Gli uomini più distinti di questa scuola non osano escludere dalla giurisprudenza i principii generali ed astratti, ma vogliono che questi principii siano sempre dedotti dallo studio del diritto positivo. Gli argomenti da essi dedotti a sostegno della loro opinione intorno a questo carattere chimerico del diritto naturale non sono che speciosi. Essi adducono a loro appoggio l'estrema differenza che osservasi tra la legislazione dei varii popoli e dei varii tempi, del pari che le transazioni che il legislatore è sempre obbligato di fare quando deve applicare i principii assoluti della morale. Essi domandano, per esempio, perchè la legislazione non punisce le intenzioni. Allorquando l'intenzione del delitto è pienamente verificata, e rimane provato nel tempo stesso che non venne tradotta in azione se non per cause indipendenti dalla volontà dell'uomo, questi non è egli altrettanto colpevole agli occhi della morale come se avesse cominciato a porre ad effetto la sua intenzione ? Ora, perchè la legge si rimane dal punirlo? Perchè la legislazione parimente stabilisce differenze fra casi affatto identici sotto l'aspetto morale? Perchè, ad esempio, non punisce l'adulterio del marito mentre punisce quello della moglie ? Si possono citare molti esempi di questa fatta nelle legislazioni più perfezionate; onde si può, al dir loro, dedurre questa conseguenza, che la legislazione civile non può essere un'applicazione rigorosa delle regole imprescrittibili della morale; che è mestieri consultare l'utile della società e transigere col rigore assoluto dei principii. Ma non è per ciò men vero che esiste un tipo assoluto di virtù e di moralità rivelato all'uomo dalla sua ragione, in forza del quale distingue il bene ed il male, il merito ed il demerito, e ch'è il fondamento della legislazione del pari che della morale. Egli è questo il tipo assoluto da cui deduconsi i principii astratti del diritto naturale, che senza dubbio non possono mai venir applicati ia tutto il loro rigore, ma a cui la legislazione positiva si va sempre più accostando, a mano a mano che la civiltà va facendo maggiori progressi.
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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