Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTO PENALE — DIRITTO PUBBLICOteresse ben inteso. Essa ci dà il mezzo di valutare la quantità di bene e la quantità di male che emanano da un'azione e di determinare il rapporto di tali due quantità. L'aritmetica sociale applica alla giurisprudenza lo stesso genere di ricerche secondo il principio dell'interesse generale.
      Non sarebbe molto difficile di additare nel sistema di Bentham contraddizioni analoghe a quelle che abbiamo appuntate in quello di Hobbes. La maggior difficoltà consiste in sapere come si faccia a passare dall'utile individuale, che è per lui la base della morale, all'utile generale, base della legislazione criminale e sociale. L'utile privato dell'individuo può trovarsi in opposizione coll'utile generale; e in questo caso che cosa determinerà l'individuo a sottomettersi, se non riconosce un principio superiore a quello dell'utilità? È questa la grande obbiezione che può farsi a tutti i filosofi eudemonisti, e che Bentham non fu capace di risolvere meglio degli altri. Oltre questa contraddizione generale che venne sempre apposta alla sua teoria, se ne possono appuntare altre nelle applicazioni. Bentham, per esempio, ammette, come noi, ch'egli è giusto di non punire i delitti dei pazzi e dei fanciulli, che sono tuttavia dannosi alla società quanto quelli degli altri. E nondimeno, se si lasciano impuniti, egli è in virtù di un principio morale, che non permette di punire coloro che non possono rispondere delle loro azioni, qualunque sia il male che abbiano cagionato alla società.
      Noi abbiamo qui esposte brevemente le basi fondamentali del diritto naturale; di altre cose intorno ad esso si tocca negli altri articoli relativi ai varii diritti.
      DIRITTO PENALE. V. Diritto criminale e Pene (leg.).
      DIRITTO POLITICO o COSTITUZIONALE (legisl.). V. Aristocrazia, Costituzione, Democrazia, Diritto pubblico, Governo, ecc.
      DIRITTO POSITIVO. V. Diritto e Diritto naturale (giurispr.).
      DIRITTO PRIVATO. V. Diritto e Diritto civile. DIRITTO PUBBLICO (legisl). — Questo diritto comprende due grandi sezioni: il diritto pubblico interno o costituzionale, e il diritto pubblico esterno o internazionale. Qui parleremo soltanto del primo, trattandosi dell'altro in un articolo separato.
      La società civile è costituita da due elementi, l'aggregazione e Y ordine. L'aggregazione è la riunione di un numero maggiore o minore di famiglie in un dato luogo e per uno scopo comune; l'ordine è il principio che vivifica e legittima questo fatto, è la legge che governa l'associazione. 11 fatto dell'aggregazione produce colle sue varietà le differenze esterne che distinguono una società dall'altra ; e dalla legge costitutiva dell'associazione risultano le differenze intime, le varie organizzazioni che si riconoscono nelle diverse società civili. L'aggregazione può aver luogo fra uomini di razze diverse o di una stessa razza; può essere più o meno numerosa; distinguersi da tutte le altre per la natura del clima, per l'estensione e le qualità del suolo che occupa, pei lavori cui si deve sottomettere, per le abitudini che deve contrarre a fine di provvedere alla propria sussistenza ed alla propria difesa. La legge organica dell'aggregazione può offrire differenze an-
      cora più intime. E in primo luogo, secondo ch'essa adotta il principio dell'eguaglianza civile, o fonda e sanziona il privilegio, essa dà origine a due società civili separate da un abisso, a due gran fatti sociali, di cui l'uno domina la storia del mondo antico, mentre l'altro anela alla conquista delle società moderne. Se il principio dell'eguaglianza civile non ammette varietà molto rilevanti nelle sue applicazioni sociali, il principio del privilegio, al contrario, può dare origine alle istituzioni apparentemente più disparate. Scritta o no, stipulata da un patto, imposta da un atto del potere, la legge organica della società regola le condizioni fondamentali dell'associazione e i diritti di ciascun associato, in quanto è membro dell'istessa comunità. In questo modo essa segna i limiti che la giustizia e le esigenze dell'ordine sociale impongono all'attività individuale, e dà allo Stato, come all'individuo, la guarentigia dei diritti che sono loro mantenuti o riserbati. Dal fatto dell'aggregazione di un maggiore o minor numero di esseri liberi, intelligenti e responsabili, e dal principio dell'ordine che l'anima e l'organizza, risulta lo Stato colla sua personalità, la sua azione, i suoi diritti, le sue obbligazioni, la sua responsabilità morale. Al cospetto dello Stato è Vindividuo, esso pure essenzialmente libero, attivo, responsabile. Lo Stato non esisterebbe se non gli fosse data origine dalla riunione di molti individui attivi, liberi e morali sotto una comune legge e con uno scopo comune ; l'individuo mancherebbe dei mezzi indispensabili allo sviluppo della sua natura, e si troverebbe fuori delle vie regolari dell'umanità, se non trovasse nello Stato protezione e soccorso. Se lo Stato, esagerando i suoi diritti, esercitando un potere illimitato, assorbe le attività individuali e tende a trasformare gl'individui in puri strumenti, qualunque sia la denominazione e la forma esterna di tale associazione, v'ha tirannide. L'abuso dei principii d'ordine e di unità rende immobile e, per così dire, impietrisce la società. L'uomo individuale dispare allora al cospetto di un'astrazione, o si ritira dinanzi un interesse egoistico che si nasconde sotto il velo del bene pubblico. Codesto fatto si è spesse volte osservato negli Stati del mondo antico. L'individuo non v'era gran fatto rispettato; lo Stato era un dio spietato i cui altari erano troppo spesso bagnati di sangue umano ; il disprezzo della vita umana è un tratto caratteristico del mondo antico, di quel mondo che il cristianesimo non aveva ancora illuminato. Se, al contrario, l'indipendenza personale prevale sui diritti dello Stato, e lo mette nell'impossibilità di far trionfare il diritto e di applicare agli affari umani i provvedimenti di utilità generale compatibili con le leggi della giustizia, v'ha anarchia. Egli è a questo modo che le invasioni dei popoli del Settentrione sconvolsero le fondamenta dell'Impero romano; ai principii d'ordine e di unità politica si sostituirono i principii d'individualità e d'indipendenza personale; e la ricostruzione dell'edificio sociale non divenne possibile se non quando le tradizioni romane, i principii del cristianesimo promotori della civiltà, e l'unità della società religiosa s'impadronirono delle razze indisciplinate del Settentrione e costrinsero la libertà
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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