Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTO PUBBLICO
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      dell'individuo a conciliai si coll'ordine sociale. Fissare le condizioni essenziali di questa transazione fra l'individuo e lo Stato, precisare per le diverse manifestazioni della libertà umana il loro punto d'intersezione col diritto della società, è un porre le basi dell'organizzazione sociale, un determinare i diritti pubblici dei membri dello Stato, un fondare il diritto costituzionale del paese. La libertà umana si manifesta per fatti materiali e per fatti morali; con questi noi possiamo agire su noi stessi, sui nostri simili, sugli oggetti che ci attorniano. Il diritto degli individui o quello dello Stato sono i punti che ci arrestano nel corso delle nostre azioni. Le manifestazioni dell'attività individuale non cessano di essere legittime nella sfera della giustizia sociale, se non quando ledono il diritto degl'individui o tolgono allo Stato i mezzi di giungere allo scopo della società civile. Quindi la divisione del diritto nazionale in diritto pubblico e privato, secondo che tende a conciliare tra esse le attività individuali, ovvero l'azione degl'individui con quella dello Stato. Certamente ogni eccesso dell'attività individuale a danno degl'individui è nello stesso tempo causa di perturbazione per lo Stato; come ogni lesione dei diritti dello Stato è pregiudicevole agl'individui che lo compongono. Tuttavia si distingue qui l'interesse diretto dall'indiretto; nè si mettono sulla stessa linea i rapporti di famiglia e degl'individui fra loro, e quelli degl'individui e delle famiglie collo Stato. I primi, che concernono essenzialmente lo Stato civile delle persone, l'acquisto e la trasmissione dei beni, sono regolati dalla legge civile ; i secondi dalla legge costituzionale propriamente detta, e dalle leggi organiche che la compiono. Similmente, per la natura stessa delle cose, v'ha un diritto penale privato e un diritto penale pubblico: il primo, complemento della legge civile, il secondo, della legge costituzionale. Così, il dolo e la violenza sono cause di nullità in materia di obbligazioni convenzionali, e se i fatti costitutivi del dolo e della violenza vestono certi caratteri, la legge penale compie la legge civile colle sue pene contro il falso, le minaccio, i ferimenti, ecc. Parimente la libertà individuale e le altre pubbliche libertà sono guarentite e regolate dal diritto costituzionale; se vengono lese, o se si oltrepassano nel loro esercizio i limiti segnati dal diritto nazionale, la legge penale compie colle sue sanzioni la legge costituzionale sia col reprimere gli eccessi di coloro che tendono alla licenza, sia col punire coloro che frappongono ostacolo all'esercizio legittimo di queste libertà.
      Tuttavia questa divisione del diritto nazionale in pubblico e privato, utilissima in ciò che spetta al metodo, non è, nè può nel fatto essere mai assoluta. V'ha materie che si potrebbero dir miste, materie in cui sono egualmente e direttamente interessati lo Stato, gl'individui e le famiglie. Niuno ignora che fra queste hannosi ad annoverare il matrimonio, la patria potestà, ed i principii generali delle successioni. Quantunque coteste materie pei loro legami colle altre parti del diritto privato e per gli sviluppi ch'esigono si collochino naturalmente nel diritto civile ; non è men vero che pei loro principii dirigenti si connettono col diritto pubblico. Egli è solo con unostudio profondo dell'organizzazione sociale e politica del paese che si possono mettere in chiara luce queste parti del diritto privato, conoscerne l'importanza e penetrarsi bene di quelle massime fondamentali da cui tutte le prescrizioni di una buona legislazione devono derivare, come corollarii dalle loro premesse. In una parola, egli è nel diritto costituzionale, nei suoi principii, nelle sue origini storiche che si trovano quasi tutte le fonti del diritto nazionale. Chi ignora il diritto pubblico, ne pone in non cale lo studio e non ne sente l'importanza, si condanna nel diritto privato ad una sterile esegesi, nè può conoscere i rapporti che legano fra loro le diverse parti del diritto nazionale.
      Codesta tendenza ad avvilire lo studio del diritto, a separarlo da ogni idea filosofica sarebbe egualmente funesta alla legislazione ed alla giurisprudenza. L'abuso dell'esegesi genera una logica gretta e meschina. A forza di non guardare ogni oggetto particolare se non isolatamente e troppo da presso, l'occhio dell'intelligenza si fa miope e ogni buona legislazione diviene impossibile. Non v'ha quistione legislativa e politica la cui soluzione razionale possa essere data da un solo e medesimo principio. L'arte del legislatore consiste essenzialmente nel considerare principii e fatti generali diversi e nello scoprire il vero punto in cui si toccano. Certo, l'importanza di ciascun principio non è la stessa; nè tutti possono avere diritto ad un'eguale influenza nell'opera della legislazione. Così ogni altro principio, ogni fatto generale dev'essere subordinato ai principii invariabili della giustizia ; così non v'ha utilità sociale che possa legittimare la condanna di un innocente, o il rifiuto di un figlio di prestare gli alimenti al padre indigente. Ma dentro i limiti immutabili di questi principii eterni, il campo dell'utilità sociale è vasto e variato. Ivi i fatti generali più diversi si possono incontrare, urtarsi, o conciliarsi. Spetta al legislatore il dare a questi fatti generali tutta l'influenza ch'è conciliabile colla giustizia, e di valutare ogni fatto generale in modo che non preponderi il fatto meno importante, e le conseguenze più gravi non siano dedotte dal principio meno utile. La giustizia non ordina, nè proibisce in modo assoluto le sostituzioni. Saranno esse vietate? Lo saranno in tutte le forme, in tutti i casi ? Chi non sa quanti motivi diversi di utilità si possono presentare alla mente del legislatore per dettargli la soluzione della quistione ? L'ordinamento della società, l'interesse delle famiglie, la libertà dei testamenti, gl'interessi dell'agricoltura e del commercio, tutti questi fatti generali si hanno a considerare, ravvicinare, paragonare e conciliare per quanto si può. Quindi quel fatto bene stabilito, esservi poche leggi che a fronte della regola generale non offrano qualche eccezione, qualche limitazione. Il Codice civile di Francia proibì le sostituzioni, considerato lo stato sociale e politico del paese, non meno che le esigenze del commercio e dell'industria; tuttavia questa proibizione non è assoluta, ed alla regola generale si sono fatte alcune eccezioni, avendo riguardo allo spirito di famiglia ed alle sollecitudini dei parenti (lib. m,tit. n, cap. 6). La giurisprudenza incaricata di spiegare, d'interpretare la legge, non che di riempirne le lacune colle sue dottrine ed applicazioni, non ha certamente
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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