Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DIRITTO ROMANO
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      ai membri della città, quelli che sono regolati dalla legge civile, come quelli che sono guarentiti dalla legge costituzionale, si confonderebbero tra loro cose affatto diverse, si toglierebbe la distinzione tra il diritto pubblico e il diritto privato ; sarebbe addensare le tenebre invece di accrescere la luce. È forza adunque, nei paesi detti costituzionali, di ammettere tre specie di diritti, civili, pubblici e politici.
      DIRITTO ROMANO (giurispr. e stor. ant.). — L'origine storica del diritto romano è sconosciuta, ed i suoi principii fondamentali, alcuni dei quali sopravvissero alle leggi di Giustiniano, sono più antichi che le più antiche memorie della storia d'Italia. I fondamenti delle strette regole del diritto romano per ciò che riguarda la famiglia, l'agnazione, il matrimonio, i testamenti, le successioni intestate, le proprietà, furono certamente da principio semplici consuetudini, le quali riconosciute dal potere sovrano, diventarono leggi. Come in molti altri Stati dell'antichità, il diritto civile era a Roma strettamente connesso col sacro; o piuttosto questo comprendeva in origine ogni altro diritto, e non era permesso ad altri d'interpretarlo che ai soli sacerdoti ed ai re. Durante la dominazione dei re fuvvi tuttavia una legislazione diretta. Le leggi che sono menzionate sotto il nome di regie erano proposte dal re, coll'approvazione del Senato, e confermate dal popolo nei comizii, e dopo la costituzione di Servio Tullio, nei centuriati. Che di quest'antica legislazione fossero ancora alcuni vestigi sotto gl'imperatori, rilevasi dall'esservi stato un diritto civile papi-riano o papisiano, che il pontefice massimo Papirio dicesi abbia compilato e tratto da queste fonti, intorno al tempo dell'espulsione di Tarquinio il Superbo (Dig. i, tit. 2), e dalla citazione loro che si trova fatta da scrittori posteriori. Tuttavia regna una grande incertezza intorno alla vera data della compilazione di Papirio ed alla sua vera natura. Persino il nome del compilatore non è del' tutto certo, essendo egli variamente chiamato Cajo, Sesto e Publio (Dion. Alic., ni, 36 ; Dig. i, tit. 2). Ma la più antica legislazione di cui si abbiano importanti frammenti è quella delle XII Tavole. Non è improbabile che si mandassero uomini in Grecia collo scopo di raccogliere ciò che v'era di meglio nelle sue leggi, per dare una legislazione a Roma; ma è tuttavia innegabile che le leggi delle XII Tavole erano fondate sul diritto romano, non su quello degli Ateniesi •o d'altra parte della Grecia. 11 loro oggetto fu forse di confermare e di definire, piuttosto che di allargare o di alterare il diritto romano, ed è probabile che le leggi di Solone e quelle di altri Stati della Grecia, se pur ebbero qualche influenza sulla legislazione dei decemviri, abbiano servito piuttosto come modelli di forma che come sorgenti di regole positive. Esse non furono mai formalmente abrogate, e commentavansi ancora ai tempi degli Antonini, nei quali Gajo scrisse un commento in sei libri, Ad ìegem Xll Tabularum. Le azioni dell'antica legge romana, dette legitimee o legis actiones, erano fondate sulle disposizioni delle XII Tavole, e la domanda dell'attore si doveva proporre nei precisi termini in esse usati (Gajo, iv, 11). I diritti d'azione erano conseguentemente assai limitati, e non furono col tempo estesi se non per mezzo degli editti deipretori. La brevità e l'oscurità di quest'antica legislazione facevano che ne fosse necessaria un'interpretazione per poterla applicare; e tanto l'interpretazione quanto lo stabilire le forme proprie delle azioni apparteneva al collegio dei pontefici, il quale ogni anno eleggeva uno del suo corpo per giudicare nei casi dubbii. Così il diritto civile era ancora inseparabilmente unito al pontificio, e la sua interpretazione e la conoscenza delle forme della processura erano esclusivamente in mano dei patrizii. I pochi frammenti che ci rimangono di quella legislazione non ci lasciano formare una giusta idea del suo carattere e degli elogi che ne f a Cicerone (De Or., i, 43). Sembra essere stato scopo dei compilatori di darvi una compiuta serie di regole tanto in materia civile, quanto in ciò che spetta alla religione ; nè si limitarono al diritto privato, ma vi compresero pure il pubblico, talché Tito Livio (lib. ni, 34) chiama quelle leggi fona publici privatique juris. Contenevano esse prescrizioni relative ai testamenti, alle successioni intestate, ai dementi, all'omicidio , al furto, alle sepolture, ecc. ; comprendevano disposizioni che riguardavano lo stato di un uomo, come, per esempio, quella per cui non davasi il carattere di legale matrimonio romano (connubium) a quello che contraevasi tra patrizii e plebei. Quantunque poi grandi cangiamenti avvenissero nel diritto pubblico per le varie leggi con cui si concessero ai plebei gli stessi diritti che ai patrizii, e per quelle concernenti la pubblica amministrazione, i principii fondamentali del diritto privato contenuti nelle XII Tavole rimasero tuttavia intatti, e tutti i giureconsulti, sino al tempo di Ulpiano, vi si sogliono riferire. Le vecchie leggi regie, raccolte in un corpo da Papirio, furono commentate da Granio Fiacco al tempo di Giulio Cesare. Dei frammenti loro si fecero parecchie collezioni, e il miglior saggio su di esse è quello del Dircksen ( Versuchen sur Kritik und Auslegung der Quellen des Rò'mischen Rechis, Lipsia 1823). Si hanno pure varie collezioni dei frammenti delle XII Tavole (V. Dodici Tavole). Per un secolo circa dopo la legislazione dei decemviri, i patrizii ritennero l'esclusivo possesso delle forme della processura. Appio Claudio il Cieco compilò un libro delle forme delle azioni, che fu poi pubblicato col proprio nome dal suo amanuense Gneo Flavio. Questo libro fu perciò denominato Diritto civile Flaviano ; ma, come quello di Papirio, non fu che una compilazione. Sesto Elio pubblicò poscia un'altr'opera che fu detta Diritto Eliano, più compiuta che quella di Flavio. Quest'opera, ch'esisteva ancora al tempo di Pomponio, fu pur detta Tripartita, perchè conteneva le leggi delle XII Tavole, un'interpretazione di esse e le azioni della legge. Essa fu poi considerata come uno dei principali fonti del diritto civile (veluti cunabula juris) ; Sesto Elio, chiamato Saggio dal suo contemporaneo Ennio, fu edile cu-rule l'anno 200 avanti Cristo e console nel 198.
      Al tempo della repubblica nuove leggi furono fatte tanto nei comizii centuriati, quanto nei tributi. Le leggi curiate, che facevansi dalle curie, riguardavano solo i casi di arrogazione e la collezione dell'imperio. I comizii centuriati furono resi indipendenti dal Senato per la legge Publilia (Tit. Liv., vili, 12), la quale dichiarò che le leggi fatte in queiA


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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