Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
DISTANZA FOCALE — DISTANZA LEGALEfronte e l'altra, tra schiera e schiera, tra colonna e colonna. Differisce dall'Intervallo (\.), che è lo spazio tra un drappello ed un altro, tra battaglione e battaglione, ecc.; quindi la distanza si prende da petto a schiena, e Yintervallo da spalla a spalla. La distanza varia coi diversi corpi che essa divide, e però dicesi distanza di drappello, distanza di battaglione, di squadrone, ecc., per accennare lo spazio che potrebbe occupare un drappello, uri battaglione, uno sqadrone spiegati.
Gl'ingegneri militari chiamano poi distanza dei poligoni quella linea di costruzione che misura la distanza tra il lato del poligono interno e quello dell'esterno.
Negli articoli nei quali si discorre di ordini di battaglia e di esercizi] militari antichi e moderni, e di opere di fortificazione offensiva e difensiva, campale o permanente, si troveranno accennate le distanze prescritte dai regolamenti e dalle teorie. 11 volerle qui accennare condurrebbe a lunghe e vane ripetizioni.
DISTANZA FOCALE (Catottrica e Lente.
DISTANZA LEGALE (dir. civ.). — È quel sito che si deve lasciar vacuo in caso di costruzioni, scavamento e piantagioni tra due fondi vicini. Secondo le regole consacrate dal diritto romano, non era lecito fabbricare sul confine del proprio fondo, , ma era da osservarsi la distanza dalla legge pre-: scritta tra il fondo vicino e la nuova fabbrica, anche quando si volesse fabbricare sovra un fondo affatto libero da servitù ; la legge 13, ff. fin. regund., nella quale si riferisce la legge data da Solone agli Ateniesi , stabilisce che se taluno vuol fabbricare un muro presso il fondo altrui, debba lasciare la distanza di un piede ; se una casa, di due. La disposizione delle leggi romane, ch'era stata variamente modificata dalle consuetudini locali, non fu riprodotta in alcune moderne legislazioni; per esempio, il Codice civile francese non impone l'obbligo d'osservare una certa distanza, salvo pel piantamento d'alberi di alto fusto, per le siepi vive e per alcune speciali costruzioni (art. 671 e 674)'; con ciò il detto Codice ha tacitamente conceduta la facoltà a chiunque di fabbricare case e muri sul confine del propiio fondo. Nel Codice austriaco poi non si trova alcuna disposizione riguardante la distanza legale. Ma nel Codice piemontese e poscia nell'italiano si credette opportuno di mantenere il disposto dalle leggi romane, modificandolo però in modo che il libero esercizio del diritto di proprietà fosse impedito il meno possibile, e si ricavasse quel maggior vantaggio che si può aspettare a questo riguardo da una legge, lo scopo della quale è unicamente quello di conciliare tutte le convenienze e tutti gl'interessi. La distanza legale è varia secondo la diversità dei fondi urbani e rustici; se trattasi di caseggiati, quegli che vuol fabbricare una casa od anche semplicemente un muro, può costruirlo sul confine della sua proprietà, salva la facoltà al vicino di rendere )l muro comune in tutto o in parte (sempre però per tutta l'estensione della sua proprietà) rimborsando al padrone del muro la metà del totale suo valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto e facendo altresì leopere che occorressero per non pregiudicare il vicino (art. 578 e 591 del Cod. civ. piem. e 556 e 570 Cod. civ. ital.). Anche quando non si eseguisca la costruzione sul confine, se non si lascierà una distanza almeno di un metro e mezzo, potrà il vicino chiedere la comunione del muro, e costruire sin contro il medesimo, pagando, oltre al valore della metà del muro, anche il valore del sito che verrebbe occupato dalle sue costruzioni, salvo che il proprietario del sito preferisca di estendere egli stesso contemporaneamente il suo edificio sino al confine. Non volendo il vicino profittare di tale facoltà, dovrà fabbricare in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro del vicino. Questa stessa distanza vuol essere osservata in tutti gli altri casi in cui la fabbrica del vicino si trovi distante meno di tre metri dal confine (art. 59*2 Cod. piem. e 571 Cod. ital.). Le riferite disposizioni però non sono applicabili agli edifizii destinati ad uso pubblico, nè ai muri confinanti colle piazze, contrade ed altre pubbliche strade, pei quali debbono osservarsi le leggi e i regolamenti particolari che li riguardano (art. 593 Cod. piem. e 572 Cod. ital.). Chi vorrà costruire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo nero od una fossa di latrina o di concime presso un muro altrui, od anche comune, dovrà, quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti locali, osservare la distanza di due metri fra il preciso confine colla vicina proprietà ed il punto più vicino del perimetro del nudo interno del pozzo d'acqua viva, della cisterna, del pozzo nero o della fossa di latrina o di concime. Quanto ai tubi di latrina, di acquajo, od anche d'acqua cadente dai tetti, ovvero i
n ascesa per mezzo di tromba o macchina qualunque, dovrà la distanza essere almeno di un metro dal preciso confine. Eguale distanza sarà osservata per le diramazioni dei detti tubi, e sarà sempre computata dal preciso confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo. E qualora, serbate le prescritte distanze, ne risultasse tuttavia danno al vicino, saranno a giudizio di periti aumentate le distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino (art. 573 Cod. ital.). Chi vorrà costruire camini, forni, fucine, stalle, magazzini di sale o di altre materie corrosive contro un muro comune o divisorio, ancorché proprio, ovvero stabilire in vicinanza della proprietà altrui opificii messi in moto dal vapore, od altri per cui siavi pericolo d'incendio o di scoppio, o di esalazioni nocive, dovrà eseguire le opere e mantenere le distanze che secondo i casi fossero prescritte dai regolamenti vigenti e in difetto stabilite a giudizio di periti per evitare ogni danno al vicino (art. 574). I fossi ed i canali che si scaveranno da alcuno nel propi io fondo dovranno avere dal confine del fondo altrui una distanza per lo meno uguale alla loro profondità, salvo le maggiori distanze che fossero prescritte da regolamenti locali (ari. 575). L'anzidetta distanza si misura dal ciglio della sponda di detti fossi o canali la più vicina al detto confine. Questa sponda dovrà essere inclinata a tutta scarpa, ovvero in mancanza di questa scarpa dovrà essere munita di opere di sostegno. Ove il confine del 4Vndo altrui si trovi in un fosso comune, ovvero in
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