Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
DODO 0 DIDO 0 DRONTETavole, talvolta semplicemente la Legge, siccome principale fondamento del diritto romano, ecc.
Dopo qualche lotta fra i patrizii e la plebe, fu ?into un plebiscito, l'anno 453 av. Cr. (altri dicono l'anno 454), col consenso del Senato, a termini del quale tre commissarii furono mandati ad Atene e in altri Stati della Grecia per prendere cognizione delle loro legislazioni. Questi tornarono due anni dopo, e l'anno seguente dieci patrizii (V. Decemviri) furono deputati a compilare un codice di leggi, d'onde il nome di leggi deceinvirali. 1 decemviri, alla cui testa era Appio Claudio, formarono un codice di X Tavole, le quali furono approvate dal Senato, e ricevettero la sanzione finale dei comizii curiati. Ma questo codice essendosi poi trovato mancante in certe parti, si elessero nuovi decemviri (tra i quali v'ebbe il solo Appio Claudio confermato), che l'anno appresso compilarono due altre Tavole, il che ne portò il numero a XII. Queste leggi, che vennero incise su tavole di bronzo e collocate in luogo pubblico, furono soltanto promulgate dopo la caduta dei decemviri, i quali avevano tentato di mantenersi in potere oltre il tempo stabilito dalla loro istituzione.
Dalle scarse notizie che si hanno di questa legislazione decemvirale è impossibile ricavare qual parte i commissarii ne riportassero dalle città della Grecia, o sino a qual punto le legislazioni dei Greci influissero su questo primo tentativo romano di formare un sistema di diritto. Probabilmente le leggi greche servirono di modello per la forma, ma non per la sostanza, poiché si ha fondamento di credere che base del codice decemvirale fossero le consuetudini romane. Dicesi che le XII Tavole perirono nella distruzione della città per opera dei Galli; ma pare che non s'incontrasse difficoltà nel rinnovarle, poiché nessuno scrittore romano mette innanzi il menomo dubbio intorno alla loro autenticità.
Queste Tavole sono chiamate da T. Livio fons publiei, privatique juris, giusta una divisione del diritto che era famigliare ai Romani. La parte che riguardava il diritto pubblico fu alterata coll'andar del tempo ; ma il diritto privato, il quale determinava i diritti e i doveri dei cittadini, non fu mai abrogato, venne bensì modificato da quei cangiamenti di circostanze che fecero cadere alcune delle leggi in dissuetudine e dallo sviluppo graduale del diritto pretorio. In un caso peraltro risulta che le prescrizioni delle XII Tavole furono alterate per legge, e si fu quando le anioni della legge furono abolite da due leggi Giulie ed una legge Ebuzia. Col tempo il linguaggio delle Tavole divenne oscuro, e ciò, colle mutazioni avvenute nello Stato, dovette renderle in gran parte inapplicabili negli ultimi tempi della repubblica. Cicerone, il quale parla dell'uso ancora vigente nella sua fanciullezza d'imparare a mente le leggi delle XII Tavole (ut Carmen necessarium), aggiunge che questa pratica era oramai quasi abbandonata, al tempo in cui scriveva, per la maggior importanza che l'editto ossia il di-zitto pretorio aveva acquistata.
Gli scrittori romani fanno grandi elogi della proprietà di lingua con la quale queste leggi erano espresse (Cicerone, De repullL, iv, 8; Diod., xn, 20) ; e certamente, per quanto si può giudicare daiNuovi Encicl. Ital. Voi.
pochi frammenti che ne rimangono, esse erano scritte assai concisamente e con antica semplicità. Ne siano d'esempio i saggi seguenti:
Si in ju8 vocet, atque (i. e. statim) eat.
Si membrum rupsit (ruperit), ni cum eo pacit (paci-8Cetur)ì talio esto.
Privilegia (se. magistratus) ne irroganto.
Quoo postremum populus jussit, 10 jus ratum esto.
Perjuru pokna divina, exilium; humana dedecus.
I giureconsulti romani scrissero commentarii sulle XII Tavole. Parlasi di sei libri d'un commento di Gajo, il che prova che almeno sino ai tempi di Antonino Pio la legge decemvirale era ancora in vigore nella sostanza, vale a dire che i principii fondamentali del diritto romano (il jus privatum) erano ancora da cercarsi nel linguaggio allora antiquato dei decemviri.
Varii autori hanno tentato di raccogliere e di ordinare i frammenti di queste leggi qua e là sparsi, fra i quali il più eminente è Jac. Gotofredo, la cui opera fu arricchita di annotazioni e commentata principalmente da Gravina, Pothier e Terrasson. Gotofredo suppone che le materie fossero distribuite nelle XII Tavole secondo l'ordine seguente: I. Liti e processura; II. Furti e ladronecci; III. Prestiti e diritti dei creditori; IV. Patria podestà ed emancipazione; V. Testamenti, successioni e tutele; VT. Proprietà e possesso; VII. Delitti e danni; Vili. Poderi e loro limitazione ; IX. Diritti del popolo ; X. Funerali, cerimonie e giuramenti ; XI. Culto degli Dei e religione; Xll. Matrimoni e diritti maritali.
Tuttavia è da dubitarsi che questo ordine sia esatto in ogni sua parte, poiché si hanno motivi di supporre che la proibizione dei matrimonii tra patrizii e plebei, per cui non poteva esistere tra loro un vero connubium, appartenesse all'undecima tavola. Cicerone (De rep., n, 37) chiama tabula ini-quarum legum le due che furono aggiunte dai decemviri il secondo anno, ma non si sa positivamente in qual ordine queste Tavole fossero inserite fra le altre.
Molto fu scritto intorno alle XII Tavole. L'ultima e più compiuta storia delle fatiche dei moderni critici su di esse è quella di Dirksen, che porta il titolo: Ueber8ieht der bisherigen Versuehe sur Kritilc und Herstellung des Textes der Zwólftafel Fragmente (Lipsia 1824). I frammenti sono citati in varie parti della detta opera, e sono pure raccolti in fine di essa (V. Diritto romano).
DODO o DIDO o DRONTK (tool). ~ Genere di uccelli che ora credesi generalmente estinto e di cui si è tenuta dubbia perfino l'esistenza. Ne parlano e fanno descrizioni quasi tutti i primi navigatori portoghesi e olandesi, che lo facevano specialmente indigeno dell'isola dei Cigni, situata lungo la costa d'Africa al di là del capo di Buona Speranza e dell'isola Maurizio. 1 zoologi inglesi affermano di averne alcuni avanzi nei loro musei ; ma Cuvier, nella prima edizione del suo Regno animale, alla fine di quanto, dice intorno alla famiglia dei brevipenni (les autru-ches, struthio L.), aggiunge all'ultima specie rhea lai nota seguente : « Non posso collocare in questa tavola specie cosi mal conosciute, anzi così poco auteu»
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