Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      DUELLO
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      1° per delitto capitale ; 2° per delitto commesso notoriamente ; 3° per infamia pubblicamente incorsa ; 4° per impossibilità di produrre testimonianze. Il duello non fu mai permesso senza testimonii, ai quali troviamo darsi il nome di pa/r«'m sin dal 1250.
      Il jus duellum tenendi non apparteneva a tutti i feudatarii indistintamente, ma a quelli soltanto che
      10 avevano acquistato per legge o per consuetudine, e nel caso di aggiustamento o prima di battersi o dopo di aver cominciato, dovevasi pagare al signore un'ammenda che si prelevava sui pegni dati, ed ©ra maggiore o minore secondo i luoghi, trovandosene di 7 soldi e 6 denari, ed anche di soli 2 soldi e mezzo.
      In un lungo editto di Filippo il Bello riferito dal Du Cange stanno registrate e per ordine esposte le cerimonie ed usanze che si dovevano osservare in caso di duello. Ma ogni nazione ebbe in proposito usi e norme dal più al meno differenti; e vi furono casi nei quali per intercessione di autorevoli personaggi fu dai principi comandato ai duellanti di ristarsi dalle offese. TSeWRistoria Harcu-riana ad an. 1300 è detto che : insorta contesa tra
      11 signore di Harcourt ed il ciamberlano di Tan-carville, scesi nel vallo, alla presenza di tre re, si combatterono valorosamente: che i re d'Inghilterra e di Navarra pregarono quello di Francia (Filippo il Bello) di far sospendere la tenzone, perchè stato sarebbe un gran danno il perdere due sì valenti cavalieri ; che il pregato acconsentì, e che fatta far pace ai tenzonanti, diede ad entrambi il titolo di conte.
      In Italia, al dire del Muratori, l'uso dei duelli spettacolosi durò sino al secolo xvi, ed alcune chiese v'ebbero anch'esse ricorso pei- sostenere i loro diritti. Combattevasi per lo più a cavallo, tanto dai cavalieri che dai campioni, colla lancia, collo scudo, colla spada e col pugnale. Assistettero al duello imperatori, principi o supremi magistrati, senza il consenso dei quali non si poteva avere il campo ; ma questa licenza venne poi per abuso trasandata. Nel di stabilito dal principe o dai giudici eletti, i combattenti venivano chiamati per nome e ad alta voce dall'araldo,e montati sopra destrieri magnificamente bardati, colle visiere alte od aperte, con lo scudo pendente dal collo in sul petto, colla lancia in sulla coscia, con due spade e colla daga entravano nello steccato preceduti da una bandiera, nella quale era dipinto Cristo crocifisso, coll'immagine della Vergine o di quel santo al quale avevano particolare divozione, e giunti al cospetto del giudice, l'assalitore ripeteva l'accusa, e il difensore la mentita, e giurando poscia ambidue sul santo Vangelo la verità delle loro parole, s'accingevano alla pugna, mentre gli araldi o padrini assegnavano loro il luogo dello steccato e lo partivano in modo che i duellanti avessero nelle loro prime mosse ugual vantaggio o disavvantaggio dal sole. Ad un suono di tromba i combattenti si correvano addosso a briglia sciolta, e rotte le lancie davano mano alle spade t poi stringendosi più dappresso, adoperavano le daghe ed i trafieri ; nè finiva il duello se non quando uno dei combattenti cadeva morto o si dava per vinto. Se combattevasi per un delitto capitale, tutto il torto, tutta l'infamia cadevano sul vinto, fosse accusatood accusatore. Gli araldi lo spogliavano delle armi, e fattele in pezzi, le spargevano pel campo, e consegnavano lui alla giustizia, che lo mandava al fuoco o alle forche, o gli faceva mozzare le mani
      0 le orecchie od il naso.
      I progressi della civiltà, i divieti dei principi e della Chiesa posero modo a questi barbari giudizii: ma non cessò per questo in Italia il furor dei duelli ; chè gli Spagnuoli vi diedero eccitamento col punto d'onore. Per la qual cosa chiunque fra noi professava la milizia affidò ai duelli le vendette degli odii privati e delle opinioni politiche e religiose, e quanto v'ha di più acre nelle bollenti passioni dell'uomo. Notevole è nella Storia del Varchi la descrizione, del duello tra Lodovico Martelli e Giovanni Ban-dini, che fu combattuto sotto le mura dell'assediata Firenze l'anno 1529, l'ultimo che si sappia celebrato in Italia con tutte le cerimonie cavalleresche, e al quale diede occasione, per quanto si crede, una secreta rivalità di amori.
      Dalla metà del secolo xvr, e massimamente sul principio del xvu, emanarono severissime leggi civili ed ecclesiastiche contro il duello ; esse ne abolirono le pompe, ma finora non valsero a togliere ovunque e pienamente l'abuso, principalmente tra militari.
      La quistione del duello meritò l'attenzione dei giureconsulti sino dai tempi in cui gli studii della giurisprudenza risorsero, e se le leggi furono sempre impotenti a diradicarlo, forse fu per essersi cercato di reprimerlo con la pena meno temuta dai duellanti, vogliamo dire la morte. Chi si avventura in un duello pensa in ogni peggior caso di far morte onorata, pensa da un'altra parte che, ricusandosi dal cimentarsi, il suo onore ne rimarrebbe macchiato. Egli si espone perciò ad uccidere o ad essere ucciso ; e minacciarlo di morte non è sempre sufficiente rimedio.
      Se le leggi avessero invece cercato repressioni morali che ponessero in pericolo, non la vita, ma l'onore e la pubblica estimazione, forse sarebbero giunte al loro intendimento. La legge doveva porre
      1 duellanti a rischio certo di perdere la considerazione altrui e i diritti politici e civili, e così mettendoli in bivio di cedere ad un falso punto di onore, o di perdere quanto l'uomo suol avere di più caro, avrebbeli condotti a rinunciare al duello. Per non vedersi per sempre escluso dai pubblici ufficii, dal far testimonianza in giudizio, dal diritto di poter testare, in una parola, per non essere privato di ogni vantaggio sociale, l'uomo più coraggioso, per non dir temerario, troverà nell'estimazione altrui, nel proprio avvenire ed in quello della sua famiglia onorevoli motivi per preferire al duello il rispetto dovuto alla legge.
      Un principio di questo genere è stato messo in pratica da alcuni degli Stati Uniti dell'America settentrionale, nei quali si è considerato un duellante come un uomo che ha perduta la ragione, e gli si è, interdetta l'amministrazione de' suoi beni. Miglior legge di questa forse non si poteva ideare per le persone ricche, e purché sia rigorosamente posta ad, esecuzione, noi non dubitiamo che non sia per avere, un ottimo effetto.
      II duello, sotto qualsivoglia aspetto vogliasi considerare, non è che un atto di barbarie, e potè tolle-
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

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