Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

Pagina (483/519)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      1012
      DUE MIGLIA E S. SAVINO — DUE PONTIrarsiin barbari tempi, nei quali la ragione civile ce-' deva alla ragione del più forte. Ma quando lo Stato fu meglio assodato e condotto ad unità, quando i feuda-tarii, che si credevano eguali ed erano sempre pronti ad incrociare la lancia o a tirare la spada, furono forzati a riconoscere che le leggi emanavano dal sovrano, da quel tempo il battersi ha dovuto riguardarsi come una violazione della legge. E come può tollerarsi ai giorni nostri che sia un delitto punito dalle leggi lo scambiar pugni in una rissa, che questa maniera di duellare sia dai tribunali punita con pene correzionali, e che poi vada impunito chi ferisce od uccide con la spada o la pistola il suo avversario in duello? Il principio del male nei due casi è lo stesso. Egli è che, invece di dispregiar la ricevuta ingiuria o di chiederne riparazione per via legale, si vuol farla da legislatori ; ma nel secondo caso il male è incomparabilmente maggiore, sendochè per cosa la quale sta al di sotto d'un delitto correzionale si venga di propria volontà ad infliggere la pena di morte. Così ciascuno si la ad un tempo legislatore, giudice ed esecutore della Sentenza che egli ha pronunciata contro il suo avversario. Ognun vede adunque quanto importi che il legislatore trovi un rimedio ad un tanto male.
      Anche nello stato odierno della legislazione il giureconsulto francese Dupin vorrebbe che ogni volta che accade un duello si facesse luogo ad un'istruzione simile a quelle che si fanno in Inghilterra dai coroner, cioè di persone riunite intorno al cadavere, a modo di giuri ; vorrebbe inoltre un'istruzione giudiziaria, e che ogni fatto di questa natura fosse portato a un tribunale di giurati. Tale sentenza sarebbe quella del paese; il giurì parteciperebbe talvolta alla pubblica severità, tal altra chiuderebbe un occhio se la pubblica opinione l'esigesse ; ammetterebbe scuse, e sarebbe indulgente in caso di circostanze attenuanti. In tal modo almeno si provvederebbe sino a un certo punto alla pubblica morale ed alla legge sociale; ma non si udirebbe tuttodì proclamare che i pugni sono vietati e che il duello è permesso ; che una contusione recata col pugno chiuso è punita, e che il dar la morte al suo simile con la spada o la pistola rimane impunito. Si aggiunga che il più delle volte si corre a battersi per cose da nulla e ridicole, per motivi indegni della menoma considerazione; e il chiamarli ad esame con pubblica solennità davanti ad un tribunale sarebbe per avventura un modo efficace per iscreditare il duello.
      Cessino i giornali di fame perpetua apologia e di andarci dicendo con burbanza: che due uomini si sono incontrati, e che hanno soddisfatto all'onore ; e in questa vece tuoni severa la voce dei tribunali, e in pubbliche sedute si odano i giudici con tutta l'efficacia della parola porre in ridicolo i duelli combattuti per una parola sfuggita, per un posto contrastato al teatro, per una cantante od una danzatrice, per una Frine od un'amica, per un urto di gomito od uno sguardo bieco, per dissentimento d'opinioni od altre simili cose ; e per tal modo screditando questa colpevole usanza, si finirà per diradicarla.
      Abbiamo veramente occasione di dolerci che alcuni tribunali sianBi lasciati preoccupare da un fu-
      nesto errore col decidere che il duello fu o non fa legale. Dovevano pensare che l'uomo era stato uo-c:80, e che tanto doveva bastare per porre l'uccisore in giudizio. Bisogna pertanto assolutamente che il fatto sia portato dinanzi ai giurati od altro tribunale ; e se il reo può recare scuse legittime del suo operato, se vi sono circostanze attenuanti, i giudici sapranno diminuire la pena ; ma è necessario che una sentenza sia pronunciata.
      Tale è il parere del Dupin, il quale non si stancò mai di predicare che il duello vuol essere combattuto da tutti i poteri dello Stato, e che bisogna insegnare agli uomini a non riconoscere altra regola che la legge. Ma in Francia il momento non pare lontano di veder cessare un tanto scandalo. In questi ultimi tempi la Corte di cassazione ha stabilito questo principio in giurisprudenza : c Che il duello è un delitto come l'omicidio, e che i testimonii ne sono complici e soggetti alle stesse pene che il principale accusato ». Questa decisione comincia a produrre buoni effetti, riuscendo più difficile il trovar padrini. È certo che questi da lungo tempo si sono sforzati di condurre i contendenti ad aggiustamento, e la pena ad essi minacciata li condurrà, se non altro, a raddoppiare i loro sforzi perchè non si venga alle armi. Saranno inoltre condotti a ricusare la loro assistenza in considerazione del pericolo di una condanna capitale o di una lunga prigionia. Nei casi ordinarli quest'artifizie legale basterà certamente a prevenire i duelli. L'ajuto che può dare la stampa e le soddisfazioni che si possono ottenere per altre vie contribuiranno a renderli più rari. Negli altri casi bisogna affidarsi al progresso, quantunque lento, della pubblica ragione.
      Non mai abbastanza sarà lodata l'opera di quei valorosi, fra i quali primeggia l'onorevole deputato Paulo Fambri (la cui monografia sul Duello è un piccolo capolavoro), i quali si adoprano a circoscrivere, regolare e ridurre a forma di giustizia i casi di duello e le sue forme, cercando di sottrarlo all'iniquo arbitrio dei farabutti, in aspettazione che i progressi della civiltà ne facciano scomparire la funesta usanza.
      DUE MIGLIA e S. SAVINO [geogr.). — Comune nella provincia e nel circondario di Cremona, con 10,529 abitanti.
      DUE PONTI {geogr.). — Nome di una città, il quale deriva dalla posizione di un castello fra due ponti. Essa è situata sull'Erlbach a 83 chilometri circa a ponente di Spira, nei 49° 24' di lat. N.,e 5° di long. E. La sua origine è sconosciuta, cominciando soltanto ad essere menzionata nella storia all'anno 1197, in cui era posseduta da conti proprii. Estintasi la linea diretta di questi nel 1394, il paese venne a mani dell'elettore palatino, che lo divise, nel 1410, fra i suoi tre figliuoli, i quali essendo tutti duchi, Due Ponti ebbe il titolo di ducato. Durante la guerra dei Trent'anni gì'Imperiali lo devastarono, nè miglior trattamento ricevette nelle campagne di ^Luigi XIV, il quale lo occupò sino alla pace di Ryswick del 1697. Siccome nel frattempo il duca era morto senza discendenza, il du* cato spettò a Carlo XII di Svezia, e dopo di lui al conte palatino. Morto anche questi senza prole nel 1723, Due Ponti passò alla casa di Birkenfeld,
     


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Nuova Enciclopedia Italiana - Volume VII (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1879 pagine 1048

   

Pagina (483/519)






Stato Sentenza Dupin Inghilterra Frine Dupin Stato Francia Corte Paulo Fambri Duello Cremona Erlbach Spira Due Ponti Trent Imperiali Luigi XIV Ryswick Carlo XII Svezia Due Ponti Birkenfeld Comune