Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

Pagina (17/415)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      16
      Reatospecie loro. I crimini e i delitti sono ripartiti dal Codice italiano nelle seguenti classi :
      1° Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato;
      2° Contro la religione dello Stato e gli altri culti;
      3° Contro la pubblica amministrazione (violazione di domicilio, prevaricazione, abusi di autorità, ribellione, fuga di detenuti, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ecc.) ;
      4° Contro la fede pubblica (falso in documenti, in monete, in bolli, ecc. ; falsa testimonianza, calunnia) ;
      5° Relativamente al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze militari, ai pubblici incanti (bancberotte, ecc.);
      6° Contro la pubblica sanità;
      7° Contro il buon costume;
      8° Contro la pubblica tranquillità (associazione di malfattori, minaccie, oziosità, vagabondaggio, porto d'armi, ecc.);
      9° Contro l'ordine delle famiglie (stupro, adulterio, esposizione d'infante, violato sepolcro, ecc.);
      10° Coutro le persoue e le proprietà (omicidio, ferite, diffamazione, duello, furto, grassazione, truffa, incendio, ecc.).
      Le contravvenzioni vengono alla loro volta classificate secondo riguardano l'ordine pubblico, o sono dirette contro le persoue, ovvero contro le proprietà.
      È naturale che in quest'ultima specie di reati, dove più cbe altro considerazioni di opportunità e mire di prosperità sociale guidano il legislatore, siano molto variabili le pene non solo, ma ancora la qualità e il numero delle azioni punite. Le leggi di polizia non hanno nè possono avere per base la giustizia stretta; mutano quindi coi governi, coi tempi, colle circostanze.
      Ma ciò che suggerisce pensieri ben tristi e sconfortanti sulle cognizioni umane e sulla realtà di quello che dicesi senso morale universale, è l'incertezza nel determinare e nel punire un gran numero di reati che entrano nella classe dei crimini e dei delitti.
      Lo studio della legislazione penale presso i differenti popoli della terra mostra quanto sia mutevole il concetto che l'uomo si fa di ciò che deva considerarsi e punirsi come reato. È vero bensì che presso alle nazioni civili certe norme regolano ugualmente la massima parte di tale materia ; ma restano sempre certe supreme discordanze, delle quali devesi pur tener couto Dell'applicare la pena, affinchè ciò che altrove, e tra noi pure un tempo, fu ed è azione lecita, non venga ora colpito dal supremo dei castighi.
      Non ci estendiamo a notare tutte le azioni le quali, reati tra noi, sono permesse o comandate tra i popoli non inciviliti. Trascorreremo sul truce diritto concesso uei paesi del graud'Oceano ai padri, d'uccidere la loro prole: e ugualmente lascieremo da parte altri fatti, i quali, presso milioni e milioni di uomini tolti alla luce della civiltà, disonorano la nostra specie. Ricorderemo di passaggio che quel diritto competè per lunghi secoli anche ai padri romani sui loro tìgli; e faremo memoria pur anco del diritto dei creditori di uccidere e far a pezzi li corpo debitore. Diritti che oggi sareb-
      bero delitti. Ma dove più ha aberrato la mente dei legislatori, è nei reati religiosi, nei politici, e in quelli che riguardano le famiglie. Per cominciare da questi ultimi, l'incesto, punito presso tutti i popoli soggetti alia religione cristiana, e presso molti dell'antichità, non è solo in onore fra i Copti ed i Ghebri, ma benanco in Atene fu permesso per lungo tempo, potendo ii fratello sposare la sorella consanguinea: e in Alessandria era lecito il matrimonio tra fratelli anche uterini; e gli Assiri e i Persiani sposavano le loro madri: mentre gli Egiziani, gli Ebrei ed i Romani avevano il matrimonio fra cognati. E non ci narra Mosè dei matrimonii compiuti in famiglia dai primi padri del genere umano? Ora si metta a confronto questo stato di cose, permesso un tempo dalla religione perchè richiesto dalla natura, si paragoni col nuovo genere di reato d'incesto inventato dai canonisti nei rapporti carnali fra il confessore e la sua penitente : e si dica dove stia veramente l'aberrazione, dove stia l'offesa alle leggi della natura! Nel 2* giugno 1673 a Parigi fu condannato alla forca come reo d'incesto un confessore che aveva abusato della sua penitente. Nè altrimente venne considerata la re-, lazione che passava fra il padre Girard e la celebre La Cadière, della quale il Michelet seppe fare una , così pietosa narrazione nella Sorcière. E in America, in pieno secolo xix, l'incesto, punito severamente, non era, prima dell'abolizione della schiavitù, considerato come reato se il padrone lo commetteva sulla figlia schiava.
      Anche l'adulterio, benché a noi si presenti come violazione a tutti i doveri conjugali, come offesa dei più sacri diritti, come sorgente di scandali, di , disordini sociali, anche l'adulterio fu da un grande ! legislatore in certe occasioni permesso. Solone aveva ; fatto una legge, per la quale il più prossimo pa-, rente d'un defunto poteva domandare la sua vedova in matrimonio: che se lo sposo era impotente, la donna poteva ricorrere a un parente di lui perchè compisse con lei i doveri conjugali almeno tre volte , al mese. Non ci fermiamo sugli usi a tal riguardo ! in vigore presso popoli barbari, nè parleremo degli atti ai quali si abbandonano gli abitanti dell'America settentrionale, tra i quali il disprezzo alla donna ed il mercato che ne fanno non impedisce la più violenta gelosia contro la moglie colpevole d'essersi data ad altri senza permesso del marito.
      Scorriamo pure sul delitto di bestialità, contro natura, sulla magia ed eresia. Tutti sanno a quali eccessi siano corsi gli uomini sotto pretesto di punire cotesti delitti, e come siensi fatto mantello della religione. E gli efferati supplicii non erano erano per certo pene troppo gravi, di fronte al concetto che si formava la società d'allora intorno a tal genere di azione; nessun dolore poteva ugua-, gliare la enormità del reato di lesa maestà divina. ' L'uomo che si arrogava la facoltà di vendicare Iddio, non poteva a meno di trovar tenue ogui più atroce supplizio contro l'offensore. E quando il sovrano fa tenuto rappresentante della divinità sulla terra, e mandatario di essa, anche il reato di lesa maestà umana fu punito con pene atroci. Non vogliamo usurpare la materia che va esposta in articoli epe» j ciali, ma nel quadro che qui ci siamo tracciati nont^ooQle


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

Pagina (17/415)






Codice Stato Stato Relativamente Coutro Oceano Copti Ghebri Atene Alessandria Assiri Persiani Egiziani Ebrei Romani Mosè Parigi Girard La Cadière Michelet Sorcière America America Iddio Qle Diritti Solone