Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RECIDIVA
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      parte della deputazione dell1 Impero dopo la conclusione della pace di Luuéville. Nel 10*6 firmò,
      10 qualità d'inviato di Baviera, la dichiarazione di Ratisbona, mediante la quale la più parte dei principi separaronsi dall'Impero d'Allemagna. Nel 1815 si trovò come ministro plenipotenziario bavarese al congresso di Vienna. Ei prese anche parte alle risoluzioni del congresso di Carlsbad, alla nomina della commissione di Magonza ed alla procedura rigorosa contro le persone sospette in materia politica. Il conte Luigi di Rechberg si ritirò qualche tempo dopo la proclamazione di Luigi I a re di Baviera.
      Giuseppe, secondo fratello del precedente, nato
      11 3 maggio 1769, morto il 27 marzo 1833, comandò contro la Francia un corpo d'esercito bavarese nelle campagne del 1813, 1814, 1815, e fu poi, fino al 1826, ministro plenipotenziario di Baviera a Berlino.
      Carlo, terzo fratello dei precedenti, nato il 2 febbraio 1775, morto il 6 gennajo 1847, era consigliere intimo e gran mastro della Corte bavarese , e si fece conoscere per tre opere scritte in francese: Les peuples de la Russie (Parigi 1811-1813, 2 voi.); Mosurs et coutumes des peuples (ivi 1811-1814) e Voyage pittoresque en Russie (ivi 1832). Il testo di queste opere fu riveduto da Depping; esse sono corredate di belle tavole.
      Dal conte Luigi Rechberg nacquero Alberto e Giovanni Bernardo Rechberg, il quale ultimo dopo essere stato internunzio a Costantinopoli e coadju-tore per gli affari civili di Radetzky nel Lombardo-Venete, divenne ministro plenipotenziario d'Austria presso la Confederazione germanica, ed al è presente ministro d'Austria.
      RECIDIVA (dir. pen.). — Fu generalmente una specie d'istinto punire più severamente colui che, reo già d'un delitto, aveva nuovamente volto la sua mano ad offendere i diritti altrui e a turbare la pubblica sicurezza, di quello che uno il quale per la prima volta avesse dato sfogo alle sue malvagie passioni. Codesto istinto si formulò in teoria generale assai tardi, e le legislazioni anche oggidì ripetono le numerose discordanze che dividono gli scrittori intorno alla recidiva, e dimostrano come essa formi una delle più complicate quistioni del diritto penale.
      Nelle leggi romane si trova spesse volte cenno d'un rincaro di pena contro di coloro che ricadevano nello stesso reato. Ma sono casi speciali e tassativamente determinati, dai quali non si ricava argomenti d'analogia per estenderne le disposizioni a reati diversi. Trovasi, per esempio, alla Leg. 28, § 3, Dig. xlviii, 19, che i tumultuanti venivano per la prima volta fustigati , quod si ita corredi in eisdem deprehendatur, exilio puniendi sint. La pena si aggrava inoltre per la concussione e la diserzione ripetute: desertor, si in urbe inveniatur, capite punir* solet: altbi adprehensus , ex prima deser-tiane restitui potest : iterum des erendo, capite pu-niendus est. Leg. 5, § 3, Dig. xlix, 15, e si veda inoltre alla Leg. 5, § 1, eod. tit. ; Leg. 1, Dig. xxxvii, 14; Leg. 8, § 1, Cod. ix, 12; Leg. 4, Cod. vi, 1; Leg. un., Cod. x, 20 ; Leg. 3, in fin., Cod. i, 4).
      I dottori, interpretando ed estendendo i passi citati, ne cavarono una massima generale: consue-
      tudo delinquendi et circumstantia aggravandi delirium, et delinquentem acriuspuniendi (Farinaccio, Quaist., 18, n° 80). E la severità della pena ripetuta poteva raggiungere il massimo grado: consue-tudo ea facit delictum, alias non capitale, capitale reputari (Id., ibid., n° 16). Il furto, contro il quale specialmente si rivolgeva il rigore delle leggi, perchè poteva dal reo abituale facilmente esser preso a mestiere, veniva la terza volta punito, anche se lievissimo, persino con la morte (Farin., Qucest. 23, n° 4). E un esempio di severità atroce nella recidiva di vagabondaggio vedemmo alla parola Reato.
      Ma non a tutti i delitti, nonostante la citata massima, estendevano le leggi il loro rigore: cosi la celebre costituzione penale di Carlo V, detta la Carolina, non contiene che due prescrizioni speciali relative alla punizione del secondo e del terzo furto (art. 157, 161, 162), e anche posteriormente il valutare in genere gli effetti di codesta circostanza aggravante (giacché come tale si considera) era lasciato al potere discrezionale dei giudici. Nel Codioe penale francese del 1791 si mutò sistema, e vedremo più sotto quali principii vi fossero introdotti.
      Accennammo già alle discordanze degli scrittori e dei Codici intorno alla recidiva. Nelle prime generalità essi non differiscono; tengono cioè disgiunta l'idea di recidiva da quelle di concorrenza e di reiterazione dì delitti. La concorrenza, che ha luogo quando i più reati non sono congeneri, e la reiterazione, che si verifica nel caso opposto, vanno a carico del reo in una sola sentenza: mentre nella recidiva è necessario che dell'antecedente reato già trattato in giustizia, pronunciando condanna.
      Ma si comincia a discutere quanto al motivo dell'aggravare la pena a danno del recidivo; si chiede, cioè, se questo aggravamento abbia origine in ragioni di maggiore imputazione, o nella stessa natura intrinseca della pena. Alcuni, sul fondamento che dalla pravità morale del delinquente si determina la ragione del punire , dicono che si deve colpire più gravemente chi ricade in reato, perchè mostra un animo doppiamente malvagio; altri ripetono che la malvagità dell'agente non può farsi entrare come elemento assoluto nei calcoli della penalità, se non vuoisi aprir l'adito ad un sindacato retrospettivo della vita dell'accusato, e se non vuoisi confondere l'ufficio del legislatore penale con quello del moralista; che quiudi motivo di aggravare la pena, è la sperimentata inefficacia di essa riguardo al recidivo. Pare che Cicerone la pensasse in questo secondo modo, a quanto risulta dalle sue parole (ad div., 1. 12) : graviter cegrotant ii qui cum morbo levati violenter in eum de integro inciderunt. Sic gravius peccant ii, qui poìna soluta ac finita renovatum delictum perficiunt. Il passo del Digesto (lib. xlviii, titolo 19) più sopra riferito, con le parole ita corredi, mostra pure di credere necessaria la espiazione della pena per tener conto della recidiva.
      11 Carnot, il Carmignani, il Gesterling ed altri non potendo accedere alla prima opinione, perchè riconoscevano ingiusto che il recidivo dovesse tenersi per due volte responsabile del primo reato,
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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