Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
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RECIDIVAnegarono la legittimità d'ogni aumento di pena. La loro obbiezione cade di fronte all'argomento che si fonda sull'inefficacia speciale della pena. Il quale nondimeno trova un avversario nel Tissot, che lo chiama argomento debole, falso ed odioso.
Conseguenze essenzialmente pratiche scendono dal vario modo di risolvere il problema. Varii sistemi vi prendono origine circa al determinare le circostanze della recidiva. Un primo sistema ammette recidiva quando il reato precedente sia stato colpito da sentenza divenuta irrevocabile: sistema abbracciato dal Codice italiano, secondo il quale « è considerato recidivo colui che dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commetterà altro crimine o delitto » (art. 118). Manifestamente con ciò si accede alla prima teoria rammentata sulla ragione della maggior penalità, cioè a quella che vuol aumentare l'imputazione anziché la sola pena. A questo sistema si sono informati eziandio il Codice penale francese (art. 56 e 57), quello che vigeva nel regno di Napoli (art. 78, 91), quello dei Paesi Bassi (art. 4) e il progetto belga (art 56). Il Codice di Baden (§ 184), il Codice di Vttrtemberg del 1839, ed altri Codici germanici si accontentano della semplice condanna, ossia ammettono quella che le scuole chiamano recidiva finta, ma vi aggiungono la necessità che il nuovo reato sia simile o almeno congenere a quello contro il quale già intervenne la sentenza del magistrato.
Un secondo sistema tutto diverso esige, oltre la condanna, anche la espiazione della pena; altro principio, altre conseguenze. Sono uniformi a non ammettere che la recidiva vera il Codice ticinese del 1816 (art. 63), l'annoverese del 1840 (art. 11), quello di Bruuswich pur del 1840 (art. 88), e il Toscano del 1853 (art. 82).
Oltre alla espiazione della pena vogliono anche somiglianza ossia identità in genere fra i due reati il Codice di Vttrtemberg del 1823 (art. 112); di Annover (art, 130); di Baden (§ 183); della Lui-siana; del Brasile; e il Codice toscano (art. 84).
Esigono non solo somiglianza, ma identità di specie fra i due reati il Codice bavaro del 1813 (articolo 111) ; il Codice di Sassonia del 1838; il Codice Gregoriano (art. 21).
11 Codice italiano, invece, al pari del francese e dell'antico napoletano, si accontenta della recidiva in genere, graduando solo la severità dell'accresci mento di pena, secondo la gravezza del primo reato (Cod. it., art 122-124; Frauc. 56-58; Leg. pen. nap., 82 e seg.). Il Trebutien trova lodevole questa disposizione, perchè in colui il quale ripete lo stesso reato vede malvagità minore di quello che in colui che commettendo reati di specie diversa, mostra d'essere un homme disposé à toutes sortes de crimes.
La recidiva deve tenersi a calcolo anche quaudo un considerevole spazio di tempo sia trascorso fra il primo e secondo reato, oppure deve essa ridursi in un limite d'anni determinato? I Codici d'Italia, di Francia, di Napoli, di Baden, di Roma stanuo per la perpetuità; quelli di Prussia del 1851, di Vttrtemberg, di Hesse del 1841 (art 94) e della Toscana (art 83, § 1) limitano l'effetto della recidiva ad uu tempo più o men lungo, determinato dal toscauo a
: dieci anni se la pena precedente non fu minore I della casa di forza, a cinque nel caso contrario. Del resto un sistema conciliativo sarebbe quello che mantenendo in perpetuo la recidiva, ne diminuisse gli effetti in ragione diretta degli intervalli fra i più reati.
Abbiamo già visto come per lungo tempo si lasciasse al giudice il determinare l'effetto della recidiva , e come si mutasse sistema primamente in Francia col Codice del 1791. Venne allora comminata al recidivo una pena accessoria a quella portata dal nuovo reato, ed era la deportazione. La legge del 24 fiorile anno x inflisse al recidivo il bollo con la lettera R.
Si cambiò di nuovo col Codice del 1810, il quale (art 57) comminò il massimo del carcere minacciato al nuovo delitto semplice; e le leggi penali di Napoli (art. 82 e 83) seguirono l'esempio pure per quanto spettava ai soli delitti. 11 Codice dei ' Paesi Bassi e quello di Baden (§ 188, 189) adot-I tarouo indistintamente il nuovo sistema ; e cosi il toscano, che infligge un aumento della metà al più della pena incorsa pel nuovo reato (art. 85).
Per quanto spetta ai reati detti crimini, il Codice francese, anziché tenersi nello stesso grado, passa dal bando alla reclusione, da questa alla galera a tempo, dalla galera a tempo alla galera a vita e da questa alla morte. La legge del 25 aprile 1832 modificò alquanto lo eccesso di questa ultima disposizione. 11 Codice napoletano pei misfatti (crimini, art. 79), il Gregoriano (art 21,22), e l'italiano (art 122, 123), sempre per crimini e delitti, passano pure da grado a grado; quest'ultimo si estende fino al massimo di due gradi d'aumento, purché nei delitti non ecceda il doppio della pena dalla legge stabilita.
Finora abbiamo alquanto svolte le discordanze fra gli scrittori ed i Codici, e basterebbero esse sole a mostrare se sia vero quanto dicemmo della complicata quistione della recidiva. Ma sorgono poi nuovi dubbii e quistioni, che ci limitiamo ad accennare, ponendo d'accanto la soluzione di qualche Codice ed in ispecie del nostro. In ciò, come in molta parte, di questo articolo, seguiamo le traccio della monografia dottissima pubblicata nel 1862 a Lucca dal professore Carrara, Stato della dottrina sulla recidiva; monografia degna del più illustre forse tra i discepoli del Carmi guani.
Quistione prima. — Conviene egli moltiplicare gli aumenti penali in ragione del moltiplicarsi delle recidive ; o deve una terza o quarta recidiva punirsi come la prima? — La Legge 28, § 3, Dig. xlviii, 19, citata da principio, e gli usi propugnati dai dottori, appoggiano l'affermativa, adottata dal Codice olandese, dal sassoue, da quello di Baden ; la negativa è accolta da quelli di Francia, di Roma, di Napoli, di Toscana.
Quistione seconda. — Deve o no darsi ai giudici del secondo reato la facoltà di esaminare se la prima sentenza fu giusta? — Eccetto il Codice di Baden (§ 186), tutte le legislazioni stanno pel no; la Cassazione francese tuttavia con sentenze 11 aprile 1828 e 30 dicembre 1825 adottò l'affermativa.
Quistione terza. — Costituiscono recidiva le condanne profferite all'estero, o le pene espiate &ll*e-
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