Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
RECIDIVA u RICADUTA
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utero? —11 Niccolini stette pel si;il Codice di B&den (§ 1S4) e quello duovo di Portogallo (art. 59) pure ; la Cassazione francese negò e il Codice toscano espressamente dispose per la negativa (art. 83, § 2). Il nostro non ha disposizione sul caso.
Quistione quarta. — Le condanne profferite sotto una legislazioue abolita possono esse mantenere il condannato nello stato di recidiva sotto la nuova legislazione? — Prevalse per l'affermativa la Cassazione francese ; nei Paesi Bassi ed in Toscana si adottò la negativa senza alcuna distinzione. Il Codice italiano invece (art. 129) esclude più razionalmente la recidiva solo quando l'azione pella quale ebbe luogo una prima condanna, venga colla nuova legge cancellata dal novero dei reati.
Quistione quinta. Nei reati scusati da grave provocazione, deve ella cessare l'aggravante della recidiva? — Generale è la risposta negativa; solo negli Stati già pontificii era prevalsa una giurisprudenza contraria.
Quistione sesta. — Deve ammettersi l'aumento perla recidiva nei fatti colposi ? —11 Codice toscano, solo forse, sta per la negativa.
Quistione settima. — Bastano a costituire in istato di recidiva lo condanne profferite dai tri-banali militari? - La legge francese del 20 aprile 1832 e il Codice italiano (art. 127i mantengono la affermativa. La prima condanna però deve essere stata pronunciata per crimini 0 delitti comuni.
Quistione ottava. — La grazia cancella la recidiva? — Il Codice di Sassonia dispone pel si; il Codice che vigeva a Napoli (art. 90), quello nuovo di Portogallo (art. 60) e l'italiano (art. 128) negano alla grazia un tale effetto, non avendo essa quello di cancellare la condanna, ma solo le conseguenze di essa. In Toscana la legge degli 8 aprile 1856 tenne pure questo sistema.
Quistione nona. — Qualora gli effetti d'una condanna già intervenuta siano cessati ad istanza della parte offesa, un nuovo reato costituirà recidiva? — L'art. 130 del Codice italiano dispone per l'affermativa.
Quistione decima. — Si deve procedere ugualmente nell'aumentare la pena della recidiva in tutti i reati, o devesi colpire maggiormente certe specie di essi? - Il Codice francese, il toscano e molti altri non fanno veruna distinzione ; altre legislazioni scorgendo maggior pericolo in certi reati, come nell'incendio, nel furto, nell'infanticidio , hanno usato verso i recidivi in questi reati maggior severità.
Quistione undecima. — La prescrizione decorsa a favore del condannato priverà la prima condanna dell'effetto della recidiva? — Pcena augetur, etiam propter antiqua delieta prcescripta ( Qucest. 23, n° 12). Diffatti la prescrizione toglie la pena, non la condanna. La giurisprudenza francese ha quindi costantemente risposto per la negativa, che venne formalmente tradotta in disposizione legislativa dal Codice italiano all'art. 125.
Quistione duodecima. — Se il primo reato fu commesso in età minore, la pena del secondo dovrà essere aumentata di tutto il rigore della recidiva? e cosi si dica se il primo reato venne commesso in istato di ebrietà , 0 per eccesso di difesa? —
La giurisprudenza toscana anteriore al Codice del 1843 aveva accolto il principio che attenuava 111 tali casi la pena recidiva; ma non c'è Codice che formoli codesta distinzione.
Un'altra quistione, che non sarebbe certo l'ultima, qualora tutte si volessero accennare, si rife-; risce alla maggiore 0 minore gravità richiesta nella prima pena perchè si tenga conto della recidiva. Il Codice non distingue, cosi che una condanna a pochi 1 giorni di carcere commiuata per un lieve furto, potrebbe aggravare di molto la pena di un nuovo delitto.
Fin qui parlammo della recidiva nei crimini e e nei delitti. Finiamo riportando le disposizioni legislative intorno alla recidiva nelle contravvenzioni.
Tre sono gli estremi richiesti perchè questa recidiva possa aver luogo: 1° che vi sia stata precedente sentenza di condanna a pena di polizia; 2° che una nuova contravvenzione sia stata commessa dal reo nel distretto della stessa provincia; 3° che questa nuova contravvenzioue abbia avuto luogo entro l'anno dalla prima sentenza (Cod. ital., art. 688). In ciò concorda il nostro Codice col francese (art. 483) ; il napoletano richiedeva invece (art. 84) che la nuova contravvenzione fosse commessa entro sei mesi dalla prima sentenza.
Tutti gli scrittori di diritto penale e i commentatori, fra i quali sopra tutti Chauveau ed Hélie, possono fornire molte particolarità su questa materia ; ma le fonti speciali sono da ricercarsi nel Roberti, nel Bonneville, nell'Hoorebecke, che più di proposito ne trattarono, riassumendo eziandio quelli che li avevano preceduti.
RECIDIVA 0 RICADUTA (patol.). — Intendesi per recidiva la ricomparsa di una malattia durante 0 poco dopo la convalescenza. La medesima è quasi sempre cagionata da disordini commessi nella convalescenza, e sarà tanto più grave quanto maggiori saranno stati codesti disordini e quanto più debole ed infermiccio sarà l'individuo. Ciò posto, conviene distinguere la recidiva vera dall'apparente soltanto, nella quale i sintomi del male taciono , bensì momentaneamente, ma questo non è che assopito , e ad un tratto scoppia con violenza assai ; maggiore di prima. Ciò accade o quando non si , sradicò bene la malattia con mezzi pronti ed enér-! gici, 0 quando cercossi soltanto di combatterne i Bintomi con torpenti e sedanti, che ammansavano momentaneamente la lo*ro gagliardia, ma non ne toglievano la causa. Queste false recidive sono assai più gravi delle vere, e frequentemente conducono l'infermo all'estremo fine.
I segui generali delle recidive consistono d'ordinario nell' irregolarità di funzione di uno 0 di parecchi organi dell'economia animale, 0 nella persistenza di un qualche sintomo essenziale. Le ver-, tigini, un'anomalia nel gusto , la lingua arida, la ' perdita dell'odorato, l'insonnia, il sonno troppo prolungato ed intorbidato da sogni ; l'abbattimento morale, una soverchia irritabilità, un notevole cangiamento nell'espressione della fisionomia sono fenomeni precursori, i quali annunciano di sovente una ricaduta durante la couvalescenza di parecchie malattie acute, e che debbono perciò mettere il i pratico in guardia.
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