Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RECLUSIONE - RECOAROseguire; ma esso solo rende ammirati gli attori che porgono con grazia e con verità.
      Compiono questi cenni parecchi articoli di nostra Enciclopedia, massime Declamazione, Dramma e simili.
      RECLUSIONE (dir. pen.). — È una delle pene criminali; inflitte, cioè, ai reati più gravi, detti crimini dal Codice italiano, e nella scala penale occupa il quarto posto, essendo preceduta dalla pena di morte e dai lavori forzati a vita ed a tempo. Nel Codice toscano prende l'appellativo di casa di forza.
      La reclusione è ordinaria o militare. Questa non è applicata se non a persone appartenenti all'esercito e per reati che non le rendono indegne di vestire la divisa del soldato. Consiste per la cosi detta bassa forza nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbiigato sotto speciali discipline al lavoro; l'ufficiale la sconta invece in una fortezza dello Stato designata dal Qo-verno. Ha sette gradi, che spaziano tra il minimo di un anno ed il massimo di venti.
      La pena della reclusione ordinaria (la quale quanto ai militari importa pel più la destituzione o degradazione) tiene rinchiuso il condannato in una casa di forza, sottoposto ai lavori che vi si eseguiscono, a norma dei regolamenti. In molti casi ha per effetto la interdizione dai pubblici uffizi ; costantemente il condannato alla reclusione è durante la pena in istato d'interdetto legale, venendo rappresentato da un tutore che agisce in suo nome e amministra i suoi beni nelle forme prescritte dalle leggi civili per gli interdetti. Nessuna somma o porzione delle sue rendite può essere rimessa al condannato durante la pena, eccetto si tratti di tenue sussidio alimentario, a seconda dei regolamenti. Una volta scontata la pena, il tutore deve restituire al condannato i suoi beni e rendergli conto dell'amministrazione da lui tenuta.
      11 minimo della reclusione ordinaria è di tre anni, il massimo di dieci; ha tre gradi, il primo va dai tro ai cinque anni inclusivamente, il secondo dai cinque ai sette, il terzo dai sette ai dieci. Pel reo di età fra i quattordici anni ed i diciotto, la reclusione subentra alle pene maggiori, che sareb bero inflitte ai delinquenti di età superiore, e il carcere sostituisce la reclusione.
      II Codice penale stabilisce che per decreto reale verrà emanato il regolamento per le case di pena, e pone per principio che, per quanto spetta alla reclusione, al carcere ed alla custodia, deva andare a benefizio del condannato una parte del prodotto dei lavori da lui eseguiti.
      Codesto regolamento venne pubblicato sotto il ministero Ricasoli, e porta la data del 13 gen-najo 1863. Chiama case di pena in generale i luoghi di detenzione, e fra questi case di forza quelli destinati alla reclusione. In 558 articoli contiene moltissime e minutissime disposizioni, le quali in generale riguardano tutte le case di pena, con le modificazioui che per ciascuna specie sono richieste. L'amministrazione e la disciplina delle case sono affidate ad un direttore, e sotto la dipendenza di lui vi prendouo parte l'ispettore-economo, i contabili della cassa e del materiale, il segretario, ilcappellano, uno o più medici-chirurghi, il maestro, gli applicati, il capo-guardiano ed i guardiani; possono pure applicarsi alle case di pena, sempre sotto la dipendenza del direttore, Suore di carità, maestri di lavori ed inservienti.
      La moltitudine di registri complica in modo eccessivo l'amministrazione di questi stabilimenti. Quando si pensa che nella direzione devono essere tenuti al corrente non meno di ventidue registri, senza gli altri che il direttore stimerà di ordiuare, e senza quelli del cappellano, del coutabile, del maestro, delle Suore di carità, del guardiano-capo, dei guardiani, si ha tale farragine di scritti da imbarazzare, non che una casa di pena, uu dicastero. Iffua semplificazione fatta nel senso di quel discentramento, che ora tanto si predica, sarebbe - esi-deratissimo e forse necessario.
      Dove il regolamento sta al livello delle migliori dottrine è nella parte in cui prefigge le norme da seguirsi per le proposte di grazia e commutazione di pena, per la disciplina, per il lavoro, per la istruzione. Disposizioni speciali si contengono ia esso per le provincie toscane, vigendo colà una differente legislazione penale.
      Ma tutte le migliorie che si possono introdurre nei regolamenti a ben poco approderanno, se non si porrà mano a riformare e riedificare secondo più umani sistemi i luoghi di detenzione, i quali se quauto spetta alle case di fòrza sono migliori degli altri, in complesso troppo souo contrarii allo spirito dei tempi ed alla ragione di punire, e chiedono urgentissima, immediata riforma.
      RECLUTA (art. mil.). — Soldato nuovo che si aggiunge alle compaguie, ai reggimenti, ecc. per compirne il numero. I soldati reclutati nelle campagne in tempo di guerra servouo benissimo a rinfrescare un esercito, quando il loro numero non ecceda una certa proporzione relativamente alle compagnie od ai reggimenti in cui sono raccolti. Se un tal numero fosse eccessivo, si correrebbe rischio di portare nell'armata la demoralizzazione coli'inesperienza e la poca disciplina delle reclute.
      RECOARO (geogr. e terap.). — Comune nel circondario di Valdagno, provincia di Viceuza, presso le fonti dell'Agno, poco distante dagli alti monti che dividono la provincia di Vicenza dal Tirolo italiano, celebre per le sue acque termali e salutifere, con comodi quartieri per gl'infermi d'ogni condizione, i quali vi affluiscono da molte parti d'Italia. La conca a settentrione del Marana, in cui giace questo villaggio, contiene nel monte Spitz la sorgente delle sue acque termali, rinomatissime per la loro efficacia nelle malattie del fegato. Altre volte era un cupo laghetto, prima che la viva roccia, feconda di miniere di rame, s'aprisse in angusta fauce sotto la chiesa di Rovegliana per effondere le acque dell'Agno ivi nascenti. Le acque di Recoaro sono limpidissime, inodore, di sapore acido, stitico, salino; depongono un abbondante sedimento ocraceo sul terreno ove scorrono, ed hanno temperatura inferiore all'atmosferica. L'analisi vi discoperse gasse acido carbonico libero, carbonato di calce, solfato di calce e di magnesia, silice, ossido di ferro e di carbonato di calce. Oltre le affezioni di fegato, sono da queste acque combattute molte malattie linfa-
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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