Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
UteDlBlTOltlA AfclONÉ — RED-RlVER o FIUME ROSSOtrovato morto nel suo letto il giorno 1° marzo del 1694. 11 suo corpo fu portato iu Arezzo e deposto
10 una tomba a cui suo nipote pose un epitafio notabile per la sua semplicità.
REDIBITORIA AZIONE (giurispr.). — Quest'azione viene in certi casi attribuita al compratore di una cosa mobile difettosa, per farne sciogliere la vendita, ossia per far si che il venditore sia tenuto a ripigliare la cosa venduta ed a restituire il prezzo al compratore. Il suo nome provieue dal vocabolo rcdhibere, che suona rendere, restituire. Perchè quest'azione non possa aver luogo, fa d'uopo che i difetti fossero preesistenti al momento della vendita, occulti e tali da rendere la cosa venduta inetta all'uso per il quale era destinata, o che la deteriorino per siffatto modo che il compratore non ne avrebbe fatto acquisto se ne avesse avuto contezza,
0 ne avrebbe corrisposto un prezzo minore. Essendoché i vizi redibitorii si manifestano qualche tempo dopo la veudita e nell'atto di far uso della cosa venduta, ne segue che la preceduta verificazione non osta all'azione redibitoria; essa nou viene ammessa sempre quando il compratore può essere accagionato di negligenza e d'imperizia (V. Cod. civ. Jtal., art 1498 e seg.).
11 venditore è risponsabile dei vizi occulti, eziandio nel caso in cui fossero stati a lui medesimo igooti, a meno di uua contraria convenzione. Tutti
1 vizi occulti nou sono però redibitorii, e cessano di essere tali qualora trattisi di merci suscettive per loro natura di successiva degradazione. Non si fa uemtneno luogo a redibizione quando il difetto allegato è comune ed ordinario alle cose dello stesso genere. 11 veuditore non è tenuto per i vizi apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere. 11 compratore, nei casi di vizio redibitorio, ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere quella parte di prezzo che sarà arbitrata da periti. Se il venditore conosceva i vizi della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danui ed interessi verso il compratore.
L'azione redibitoria, proveniente dai vizi della cosa, deve proporsi dall'acquirente, se si tratta di animali, fra i quaranta giorni dalla consegna, e se d'altri effetti mobili, fra il termine di tre mesi, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termiui, i quali dovranno osservarsi. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.
La legge francese inscrive nel novero dei vizi redibitorii degli animali domestici i seguenti: per la specie cavallina, mulatina ed asinina , la flussione periodica degli occhi , l'epilessia, la morva, la scabbia, le malattie antiche* di petto, l'immobilità, l'asina ossia difficoltà del respiro, il ticchio, cioè la malattia che spiuge i cavalli a rodere coi dentilamangiatoja, le ernie inguinali intermittenti, la zoppicatura pure intermittente per causa di male inveterato.
Scoprendosi un vizio redibitorio in uno dei camalli di uua coppia venduti per uso di vettura e simili, ed intentando il compratore l'azione redibitoria, il venditore è tenuto di riprendersi col ca-
vallo ammorbato anche il sano, t> ciò perchè agii occhi dei contraenti e per la sua ostinazione una coppia di cavalli è un corpo solo.
Per la specie bovina si annovera 1 etisia polmonare, l'epilessia, le conseguenze del parto non effettuato, e di malattia d'utero e della vagina. , Per la specie pecorina si contempla il fuoco di j sant'Antonio, il quale verificandosi in una sola j pecora produce l'azione redibitoria per l'intiero ! gregge, semprechè porti questo la marca del ven-I ditore.
j II male di milza è pur esso causa redibitoria se ; nel termine della gnarentìa la perdita ascende almeno alla 15a parte delle pecore comprate.
Se l'animale delle tre specie suindicate muore nel periodo della guarentìa, il venditore non è obbligato ! alle conseguenze della medesima, qualora il com-! pratore non giunga a provare che la perdita fu cagionata da vizio redibitorio, i La stessa eccezione ha luogo relativamente alla ! morva ed alla scabbia per il cavallo, l'asino ed il j mulo, e per il male di saut'Antonio per le pecore, se il veuditore può somministrare le prove che l'animale fu posto in contatto, dopo la consegna, con altri animali infetti della stessa malattia.
REDONA (geogr.). — Comune in provincia e circondario di Bergamo, con 1*283 abitanti.
REDONDESCO Mantova, nel circondario di Cauneto, con 2069 abitanti.
REDONI (lat. Redones, Rhedones, gr. 'PrìSovec, TV-Sove?) (etnogr.). — Abitanti della Celtogalazia Lug-duueuse di Tolomeo, posti da lui all'O. dei Senoui e lungo la Loira, colla capitale Condate (oggi Ren-nes. Ptolom., li, 8, § 12). Ma i Redoni nou erano sulla Loira, e Plinio (iv, 18) li novera fra i popoli della Gallia Lugdunense nell'ordine seguente: < Diablindi, Redoni, Turoni. Dopo la sanguinosa l battnglia sulla Sambra, nel 57 av. C., Cesare spedi P. Crasso con uua sola legione nel paese dei Ve-, neti, Redoni ed altre tribù celtiche, tra la Senna , e la Loira, e tutte si sottomisero (B. G., ii, 34). ! Egli enumera qui i Redoni fra gli Stati marittimi, ! il cui territorio si esteude all'Oceano. Nel 52 av. C. , i Redoni, insieme ai loro vicini, spedirono il pro-; prio contingente di armati per dare addosso a Cesare durauta l'assedio di Alesia. Anche in questo passo (G. B., vii, 75) i Redoni vengono numerati , fra i popoli finitimi all'Oceano, detti con vocabolo celtico Armorici. D'Anville suppone che il loro ter-, ritorio si estendesse oltre i confini della diocesi di j Rennes, nelle diocesi di San Malò e di Dol. La precipua loro città, Rennes, è oggi il capoluogo dello scompartimento d'Ille-et-Vilaine. 1 REDOUT-CALÈ igeogr.). — Città commerciale e fortificata della Transcaucasia, in Russia, sul]» sponda orientale del Mar Nero, porto di TifllS (V.)
RED RIVER o FIUME ROSSO (geogr.). — È il p.ù ! basso ramo occidentale del Mississippi (V.). ! Lo stesso nome coll'aggiuutadi ofthe Nord,portn , un fiume che sorge nel Minnesota e cade nel lago , Winipeg. — Red river o Selkirk Settlement, en , uua colonia dell'America inglese stabilita sulle riv^ dell'ulti ino accennato fiume, ora rinnita al Dominino ! del Canadà.
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