Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      REGALIAMO G.
      oipio del secolo xi, cioè cinquanta o sessantanni circa avanti il pontificato di Gregorio VII, per conseguenza verso il medesimo tempo cbe in Alle-magna, in Inghilterra ed in Irlanda; imperocché risulta da una lettera di Innocenzo Ili al suo legato (1215) che fin d'allora la regalia era riguardata in questi ultimi paesi come antica costumanza. In quell'occasione il papa stabilisce che i metropolitani distanti da Roma prenderanno l'amministrazione delle loro chiese prima di avere ottenuto dalla Santa Sede apostolica il pallio e la conferma di loro elezione: Quia si tanto tempore quousque posset electus confirmationem cum pallio a sede apostolica ob liner e, regalia non reciperet, ecclesia quce interim administratione careret, non modicum incurreret detrimentum.
      In Francia l'uso del diritto di regalia fu autorizzato nel Concilio generale di Lione dell'anno 1274, colla costituzione del papa Gregorio X, che ha per titolo: De rebus ecclesia non alienandis (Labbe, t. xi, col. 987), ov'è detto che quelli i quali hanno questo diritto per via della fondazione delle chiese, non debbono abusarne coll'estensione al di là dei frutti e dei redditi durante la vacanza della sede; ma Bonifazio Vili, nelle sue dispute con Filippo il Bello, considerando la collazione dei benefizi come un diritto meramente spirituale, scrisse al re che non poteva essere esercitato dai laici sotto verun pretesto. Questo principe, forte dell'opinione dei vescovi francesi che a tale uopo aveva consultati, rispose al papa (1304): che il diritto di regalia non sarebbe per ciò mantenuto meno in tutte le chiese de'suoi Stati ov'era ricevuto, essendo quello stato sempre l'uso de'suoi predecessori, uso che d'altronde fu legittimato dalla costituzione pontificale decretata da Gregorio X nel Concilio di Lioue.
      Filippo di Valois (1334), Luigi XII (1449) ed Enrico IV (1606) per mezzo di decreti in forma di editti dichiararono che la regalia era uno dei diritti della loro corona. Tuttavia questi due ultimi re proibirono ai loro ufficiali di giustizia di non molestare le chiese ove non era punto stata introdotta. Ciò non ostante il Parlamento di Parigi, che solo in Francia era competente nelle liti riguardanti la regalia, nel preambolo d'una sentenza (24 aprile 1608) relativo ad una quistione della specie, stabilì in principio assoluto cbe il re era fondato ad esercitare questo diritto sulla chiesa di Belley, come sopra ogni altra del Regno, e faceva espresse inibizioni e proibizioni a qualunque avvocato di emettere contraria opinione. Alquanto dopo, Luigi XIII con un editto del 1629 si appoggiò al precitato editto per estendere il diritto di regalia nei luoghi ove non ne aveva goduto pel passato. Iunocenzo X (1639) essendo, per diversi motivi, in corruccio col primo ministro, il cardinale di Ri-chelieu, suscitò alcune difficoltà sulla regalia; ma non ebbero conseguenze lamentevoli. Tuttavia al Parlamento si recavano assai spesso liti dai capitoli delle diocesi del mezzodì, che persistevano a credersi esenti dal diritto regale. Luigi XIV volle farli tacere ed impedire ogni ulteriore querela di tal fatta; ed ecco in quali termini fece una dichiarazione del lOfebbrajo 1673: « Quantunque il dirittodi regalia che abbiamo su tutte le chiese del nostro regno sia uno dei più antichi della nostra corona, e che su tale fondamento questo diritto sia Btato dichiarato appartenere universalmente cou sentenza del nostro Parlamento l'anno 1608, pure gli arcivescovi, vescovi e capitoli di alcune Provincie e particolarmente di quelle di Linguadoca, Guienna, Provenza e Delfinato se ne pretendono esenti...»; quindi avuto il parere del nostro Consiglio e di nostra certa scienza, pieno potere ed autorità reale, abbiamo detto e dichiarato, come diciamo e dichiariamo colle presenti di nostra mano, appartenerti questo diritto di regalia universalmente in tutti gli arcivescovadi e vescovadi del nostro regno, terre e paesi a noi soggetti, riservati solamente quelli che ne sono esenti a titolo oneroso, ecc. ». 1 vescovi degli indicati luoghi si unirono per opporsi vivamente, tal che il re dovette pubblicare un altro editto, del mese di aprile 1675, ancora più esplicito, il quale termina con avviso così concepito: c Per conseguenza gli arcivescovi e vescovi saranno teuuti fra due mesi dar prova di aver prestato giuramento di fedeltà, d'ottenere lettere patenti di manlevata e farle registrare alla Camera dei conti, ed in mancanza di ciò nel prescritto tempo i benefìzi soggetti al diritto di regalia saranno dichiarati vacanti , ecc. ». Questa volta si sottomisero tutti, eccettuati i vescovi d'Alet e di Pamier, dei quali Innocenzo XI approvò la condotta in tale occasione con brevi dei quali non tralasciarono prevalersi per giustificare la propria resistenza. L'affare diventando sempre più grave, il re incaricò l'assemblea del clero del 1681 di esaminarlo accuratamente. Tale assemblea riconobbe ti diritto di regalia su tutte le chiese del regno, ma essa significò che bisognava obbligare quelli cui S. M. conferiva benefizi in regalia ed ai quali erano annessi ufficii spirituali, di presentarsi ai vicarii capitolari per riceverne l'istituzione canonica. Il re si accomodò a queste giudiziose osservazioni dei vescovi con altro editto del mese di genuajo 1682, in questo senso che tutti i prelati aduuati lo segnarono e mandarono al papa accompagnato da lettera rispettosa. Innocenzo XI vi rispose con breve del 13 aprile dell'anno medes imo, il quale cassava ed annullava quanto era stato fatto circa la regalia. Intanto che questo breve si preparava a Roma, la medesima assemblea aveva già decisa e formulata la celebre dichiarazione dei quattro articoli, che racchiudono tutta la dottrina delle libertà della Chiesa Gallicana (V.). È noto che tale atto non fece che iua-sprire maggiormente il papa verso Luigi XIV, e da questo punto la discordia tra la Santa Sede e la Corte di Francia fu press'a poco compiuta. Questa contingenza non cessò che nel 1693, quattro anni dopo la morte del pontefice, sotto Innocenzo XII; ma da quest'epoca fino al 1789 il diritto di regalia coutinuò ad essere esercitato nei termini dell'editto del 1682 (V. infra Regalie).
      REGALI ANO P. C. (biogr.). — Secondo leggesi nelle medaglie, e Regilliano secondo Trebelfio Politone, che lo annoverava fra i trenta tiranui, era dacio di origine, alleato, dicesi, di Decebalo, e segnalossi per le sue gesta militari sulla frontiera illirica, eì che lu altamente luiluto da Claudio, allora privato,
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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