Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
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REGISTROtenuità di questa rendesse più pericoloso cbe proficuo il tentativo di sfuggire alla legge.
Nonostante la preminenza del lato fiscale, essa resta tuttavia quella fra le imposte che più merita di essere studiata dal legista, stante le molteplici sue attinenze coi diritti e cogli atti pubblici e privati dai quali questi son garantiti. « La legge sul registro, disse il Troplong (Revue de législ. etju-rispr., t. 10, p. 14), è per noi altri legisti la più nobile, o, a meglio dire, la sola nobile fra le leggi fiscali. Queste non agiscono che sopra oggetti materiali gravati d'imposte come materia, e perciò con frase energica li chiamano materia imponibile. Esse colpiscono la cosa sia perchè la esistenza fisica di questa dà luogo all'imposta, come il sale, il tabacco, sia perchè si trova in certe condizioni materiali che dal legislatore si vollero colpire pér scopo d'utilità pubblica, come, per esempio, quando i vini viaggiauo nell'interno del regno, o quando i prodotti della industria o del suolo stranieri vogliono penetrare nel nostro territorio. Per contro, la legge sul registro è lungi dall'essere costretta a codesto perpetuo contatto con la materia. Nelle , sue ricerche per determinare la percezione, meno j si cura della cosa, che dei diritti sulla cosa. Sia j cbe i contratti a titolo oneroso o gratuito facciano j cambiar di mano gli immobili; sia che le successioni si aprano per gli eredi testamentarii o legit- j timi, in tutti codesti casi, la sorgente della imposta : non si trova se non nella mutazione del diritto di , proprietà, nel suo passaggio da una ad altra testa. , Ed anche quando la esistenza di un atto scritto • sia la necessaria coudizione della tassa, sonovi altri elementi da considerare oltre a tale manifestazione della volontà dei contraenti; è indispensabile legarla alla causa giuridica da cui fu prodotta, al rapporto civile, del quale essa è la espressione. Ne scende quindi pel fisco la necessità d'elevarsi sino alle più astratte regioni del diritto civile, e di contrattare con lui un'intima ed onorevole associazione ».
Lo studio quindi delle leggi sul registro è degno del più alto interesse. Noi verremo riepilogando in breve alcuni dei principii fondamentali, e delle disposizioni più importanti in vigore tra noi.
Le tasse di registro sono applicabili agli atti civili, giudiziali e stragiudiziali, e alle trasmissioni di beni per causa di morte. Tra gli atti civili vengono pure annoverati come atti privati i contratti verbali e gli atti venienti dall'estero. Gli atti giudiziali sono quelli emessi dal giudice o dai segretari, cancellieri ed altri funzionari! dell'ordine giudiziario. Vengono considerati atti stragiudiziali quelli degli uscieri, commissari per le esecuzioni ed altri simili uffiziali. Nelle trasmissioni per causa di morte si comprendono le successioni intestate o testamentarie, e le liberalità dipendenti dall'evento della morte del donante.
Il pagamento delle tasse per tutti codesti atti precede in regola generale la registrazione, ossia l'annotamento sui pubblici registri. Le tasse poi sono di due specie, secondo la natura dogli atti o trasferimenti, fìsse, cioè, e proporzionali: le prime spaziano tra una lira e cento, le seconde tra venticinque centesimi e dieci lire per cento lire. Al-
cuni atti fatti nell'interesse dello Stato sono esenti da tassa, altri dalla registrazione. E sono pure esenti da tassa i beni immobili esistenti fuori del territorio del regno, qualuuque sia il titolo pel quale si trasferiscono.
Tutti gli atti e trasferimenti soggetti alla tassa devono per regola essere denunziati. La denunzia consiste nella presentazione per originale o per copia dell'atto scritto, o nella dichiarazione dell'atto verbale o del trasferimento avvenuto, e nella presentazione degli atti relativi. C'è un termine per far la denunzia, il quale corre fra trenta giorni e diciotto mesi, secondo gli atti e circostanze, e il capo 1° del titolo ni della legge 21 aprile 1S62 determina specificatamente le persone alle quali è imposto l'obbligo di farla.
Le tasse devono del resto essere applicate non secondo la forma apparente, ma sì secondo la intrinseca natura degli atti e contratti denunziati. Vedesi come l'ufficiale del registro deva quindi essere fornito di cognizioni e di criterio legale, e come a ragione il Troplong trovi una stretta associazione tra questa tassa fiscale e il diritto civile. Qualora un contratto comprenda patti che sieno in parte a titolo gratuito, iu parte a titolo oneroso, viene considerato, quanto alla applicazione della tassa, come se fossero due distinti contratti, l'uuo a titolo oneroso, l'altro a titolo gratuito. E se in un atto qualunque sonvi più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come formante un atto distinto. Se codeste disposizioni invece siano connesse e derivanti per la intrinseca loro natura le une dalie altre, la tassa si misura sulla sola disposizione che per legge è più aggravata. Infine, qualora in uu atto siauo iuseriti altri atti non ancora registrati, vengono tassati tutti come fossero disgiunti.
Seguono moltissime disposizioni sul modo di determinare i valori per l'applicazioue della tassa proporzionale, sulle stime dei beni, sui temimi della denunzia, sulle forme di questa e degli atti che le si uniscono, sulla qualità degli uffizi presso ai quali devesi fare, sul pagamento delle tasse e sulla azione personale e reale per la loro riscossione, sulle pene per denunzie ritardate od incomplete, per il ritardato pagamento delle tasse, sugli obblighi speciali dei notai, dei funzionari! ed ufficiali pubblici, delle parti e dei ricevitori, ossia esattori delle tasse, sui diritti acquisiti e sulle prescrizioni per domande di restituzione di tasse indebitamente pagate, sui modi di procedere iu via amministrativa e giudiziaria per le quistioni riguardanti la percezione delle tasse e le pene pecuniarie, e su altri particolari, svolti poi tutti in non pochi atti legislativi dal 1852 in appresso.
Lo Stato ha privilegio non soggetto ad iscrizione per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi dàuno luogo con preferenza ad ogni altro creditore; l'azione dello Stato si estingue iu cinque auni al più. Dopo quanto dicemmo alla voce Privilegio e sulla nessuna convenienza di ammettere privilegi non resi pubblici da iscrizione ipotecaria, ci crediamo dispensati dal far qui risaltare i danni della disposizione riferita. Non crediamo che in^.ooQle
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