Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
REGOLATORE
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nite secondo le norme contenute nei regolamenti particolari e nei bandi politici o campestri. Vi sono inoltre regolamenti per le Borse di commercio; e tutti quelli cbe riguardano la sanità e l'ordine pubblico, demandati da molteplici leggi all'autorità incaricata di provvedervi.
1 regolamenti non meno cbe le leggi obbligano tutti i cittadini. Ma, come risulta dalla loro stessa nozione, essi differiscono assai da queste. Ne differiscono in primo luogo quanto all'autorità da cui emanano, la quale può cambiarli o modificarli in quanto non offenda con ciò diritti acquisiti, mentre in nessun modo può fare altrettanto delle Leggi. Ne differiscono in secondo luogo e principalmente perchè non possono se non applicare la legge, non mai modificarla, e nemmeno interpretarla. Le leggi, ha detto un illustre giureconsulto,sono atti di sovranità, i regolamenti atti di magistratura. Alle leggi spetta in ogni materia dettare le regole fondamentali e determinare le forme essenziali. I particolari della esecuzione, le cautele provvisorie o accidentali, gli oggetti istantanei o variabili, in una parola tutte le cose per le quali importa cbe sorvegli l'autorità amministrativa anziché intervenga la podestà creatrice, sono di competenza dei regolamenti. Ma questa competenza non si estende più in là perchè oltre a codesti confini trova un campo non suo, un campo che essa non può invadere senza che ne avvenga la confusione dei poteri. Ciò è chiaro quando se ne discorra astrattamente, ma si intorbida moltissimo se veniamo a casi pratici. E intorno alle difficoltà che questi sollevano, nemmeno la dottrina ha saputo ancora trovare una formola per nettamente separare i due campi, si che dall'un lato la legge non contenga disposizioni proprie d'un regolamento, e dall'altro, con ben maggior danno, i regolamenti non dispongano per principii. e non diventino leggi. Quanto sia reale questa difficoltà, quanto continua questa confusione, ce lo manifestano gli atti del Governo, saremmo per dire ad ogni istante: e la troviamo persino in certe minute disposizioni dello Statuto fondamentale, le quali non volendo o non potendo cancellare, il Parlamento trovò modo di eludere.
Ad ogni modo, se il potere esecutivo eccede le sue attribuzioni ed emana un regolamento illegale, incostituzionale, sarà lecito al potere giudiziario rifiutarne, per quanto a lui spetti, l'applicazione?
La risposta non può essere teoricamente dubbia: il potere giudiziario è incaricato di applicare le j leggi , non di coutribuire alla loro violazione. E mettendo di fronte fra loro una legge ed un regolamento che si contraddicano, la coscienza ed il voto dei giudici non possono restare in dubbio un Bolo momento. Quanto alla pratica, tutto dipende dalla maggiore o minore indipendenza del magistrato e dalla corrente dei tempi. In Francia un gran numero di decisioni di tribunali sostengono la costoro competenza nell'esaminare i provvedimenti dell'autorità esecutiva di fronte alla legge (V. Dalloz, Compét. admin.y Répertoire). La massima stabilita è, che « una ordiuanza reale non può nè modificare, nè restringere, nè estendere le disposizioni della legge »; massima la quale ripete, come ve-desi l'art. 6 dello Statuto più sopra riportato. Eauche tra noi questo articolo venne giustamente invocato in più occasioni dalle Corti , compresa quella di cassazione. Bensì ci fu qualche decisione di tribunale subalterno, la quale deviò dal principio generalmente ricevuto; ma nessuno ne vorrà invo-, care l'autorità di fronte alle fondamentali massime ! del diritto costituzionale, ed a sentenze ben più degne di rispetto, dettate dalla Corte regolatrice. Di queste citiamo una sola del 8 giugno, 1854, ove nettamente è detto che i tribunali devono pronunciare in conformità delle leggi, cbe prima fra queste è lo Statuto , e che è loro dovere di esaminare quali sieno le attribuzioni der diversi poteri dello Stato per dar ragione d'una quistione loro sottoposta, rendendo giuridicamente inefficaci quegli atti del potere esecutivo che violassero la legge.
Tali massime salutari per il retto esercizio dei diritti costituzionali, vennero in chiari termini sancite nella costituzione del Belgio, il quale giustamente va superbo d'una disposizione che negli altri paesi non viene applicata se non per via d'interpretazioni più o meno forzate.
Ma se i tribunali possono e devono giudicare della costituzionalità d'un regolamento, non possono tuttavia arrogarsi il diritto d'interpretarlo in modo autentico: e una volta riconosciuto legale, non possono se non applicarlo. È questa uua delle prin-! cipali conseguenze della indipendenza reciproca dei poteri esecutivo e giudiziario; imperocché se uno di essi avesse facoltà d'interpretare gli atti ema-, nati dall'altro, potrebbe sotto tale pretesto infirmarli o modificarli. Ragione analoga impedisce allo stesso potere legislativo d'ingerirsi nei regolamenti, i poteri dello Stato essendo tutti l'uno dall'altro indipendenti.
Tuttavia quest'ultimo principio trovasi ben sovente nella pratica reso illusorio, in grazia del biasimo cbe il Parlamento può infliggere ad un ministero per regolamenti ed altri atti di sua competenza. La responsabilità miuisteriale tiene realmente subordinato il potere esecutivo al legislativo; è vero bensì che le estesissime facoltà concesse al primo rendendo soverchia quella responsabilità, la rendono ordinariamente assai poco seria. E fra queste facoltà non è l'ultima per certo quella che accentrando nelle mani dei ministri la direzione di tutti i negozi dello Stato, impone ad essi l'obbligo di regolarli tutti e di occuparsi delle più disparate faccende, come di cose ad essi ugualmente note.
Da ciò deriva quella farragine immensa e minutissima di regolamenti, circolari, istruzioni e decreti, cbe col pretesto di provvedere a tutto, troppo sovente tutto scompigliano.
L'unico modo perchè la macchina dello Stato proceda bene e speditamente è quello di rendere semplici le leggi, affinchè non abbisognino di tre o quattro volte altrettanti articoli a spiegarle ; e di restituire all'individuo, al Comune, alla provincia tutta quell'azione che dai tempi è richiesta, e dalla natura stessa delle istituzioni liberali vien loro imperiosamente attribuita.
REGOLATORE (mecc.). — In una macchina qualsiasi iu movimento, finché il lavoro della potenza è uguale al lavoro della resistenza, la velocità inedia dell'albero motore rimane costante ; m i non
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