Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
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la coedizione fosse positiva, cioè è nulla la couven zione contratta sotto una condizione di una cosa impossibile (art. 900, 1172). Il Codice austriaco stabilì il principio cbe la condizione affermativa o negativa (§ 696) cbe sia, essendo impossibile, si ha per non aggiunta, qualora sia risolutiva; al con trario è invalida la disposizione qualora la condi zione impossibile sia sospensiva (§ 698). Queste prescriziooni del Codice austriaco hanno luogo tanto nei contratti che negli atti di ultima volontà. Or do scripturce non impedit causam juris ac voluntatis (L. 77, § 12, Dig. De legatis, 2). Non enim orda scripturce spectatur, sedpotius ex jure sumitur id quod agi videtur (L. 6, Dig. De solution.) Contro quandoque fortassis quis recte dixerit ordinem se-quendum (L. 24, § 17, Dig. De fideicomm., lib.)
Non possiamo fare per interposta persona ciò che ci è interdetto di fare personalmente (L. 2.§1, Dig. De administr. rer. ad civitatem pert.). Plus valet quod in ver ita te est, quam quod in opinioneni (iDstit. De legatis, § 11). Ma talora accade il contrario in quelle cose che dipendono dalla volontà del disponente. E la sentenza che leggesi nella Legge 3, Dig. De supellect. legat., la quale dice error jus facit, si riferisce alla comune opinione degli uomini intorno al significato delle parole. Non ad altri cbe a se stesso dee imputarsi la perdita cui si soggiace per propria colpa: Quod quis ex culpa sua damnum sentii, non intelligitur da-mnum sentire (L. 203, Dig. De regulis juris).
V. Pegole sulle leggi. — Privatorum conventio juri publico non derogat (L. 45, Dig. De legibus). Per interpretare rettamente uua legge è mestieri unire insieme tutti gli articoli della medesima (L.24, ivi). Minime sunt mutanda quDig. De legibus). La legge si estende a tutti i casi simili a quelli in essa compresi, e si applica a tutte le persone della medesima classe da essa contemplate (L. 27, ivi). Le leggi anteriori possono giovare all'interpretazione delle posteriori: Non est novum leges ad posteriores trahantur (ivi). Le leggi disponendo per l'avvenire, non possono estendere la loro azione, nè influire sopra atti precedenti, nè sopra diritti acquistati in forza di leggi anteriori (Cod. civ. austr., § 5 ; Cod. civ. fr., art 2; L. 7, Dig. De legibus).
VI. Pegole sul possesso. — Il possesso e la proprietà non hanno nulla di comune ; poiché talvolta presso uno sta la proprietà, presso l'altro il possesso (L. 12, § 1 , Dig. De acquir. possessione). La presa di possesso si manifesta con un'azione esterna, mercè la quale ci ponghiamo in una posizione fisica da farne un uso esclusivo.
Plures eamdem rem in solidum possidere non ' possunt (Leg. 3, § 5, De acquir. possess.). Due persone non possono possedere nello stesso tempo la medesima cosa, ciascuna per il tutto. Due pos sessi giusti od ingiusti non possono concorrere insieme (L. 19, Dig. Deprecar.). Possiamo possederea più titoli una stessa cosa (L. 3, § 4, Dig. De acquir. possess.). Possiede la cosa colui a nome del quale la cosa stessa si ritiene: Possidet cujusnomine possidetur (L. 18, ivi). Neminem sibi causam possessionis mutare potest (L. 3, § 19, ivi; laonde si continua a possedere con egual nome ciò che si possedeva a nome altrui. Non si può possedere la parte incerta di una cosa (L. 30, § 2, De usucap.). Qui universa cedes possidet, res quee in cedificiis sunt videtur possedisse (L. 30, ivi). 11 possesso si acquista e coll'intenzione e col fatto, non già col-l'una ocoll'altro disgiuntamente: Adipiscimus pos-sessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore (L. 3, § 1, Dig. De acquir. possess.). Quindi chi erra non può acquistare possesso ; ed anche si possiede animo nostro, corpore etiam alieno (L. 3, § 12, ivi ; Codice civile austriaco, §§309, 310, 312, 314, 322, 349, ecc.). 11 possesso non si può acquistare se non col concorso del fatto e della intenzione; può perdersi per la sola intenzione (L. 3, § 6, ivi): Possessio amitti et animo solo potest, quamvis acquiri non potest (ivi). Sufficit dimittere possessionem, etiamsi non transferas (L. 18, § 1, ivi; Cod. civ. austr., § 349).
VII. Pegole sul dominio. — Una cosa che ci può essere dovuta per più titoli, non può appartenerci che per un titolo solo (L. 159, Dig. De reg. jur.): Dominium non potest, nisi ex una causa contingere (L. 3, § 4, Dig. De acquir. possess). Quod meum est, meum ex altera causa fieri non potest. Duo-rum in solidum dominium esse non potest (L. 5, § 1, Dig. Commodati). Può bensì una cosa indivisa appartenere a più persone (Cod. civ. austr., § 361). Non si può ricevere la cosa propria nò a titolo di pegno o di deposito, nè a titolo di vendita o locazione (L. 45, Dig. De reg. jur.). La cosa della quale io sia spogliato o possa esserlo, non si deve considerare fra'miei beni: Quod evincitur, in bonis non est (L. 190, ivi). Non videtur perfecte cujusque id esse, quod ex causa auferri potest (L. 139, ivi). Tuttavia posso servirmene come cosa mia, cioè posso alienarla, imporvi ipoteche e servitù sotto la stessa condizione che vengano nulle ogni volta che si avveri il caso che io dovessi perderla (L. 205, ivi, e Pothier sopra questo titolo).
Vili. Regole sulV accessione. — Spetta al proprietario della cosa quanto da essa proviene (L. 6, Dig. De acquir. possessL. 23, Dig. De usurts). In quest'ultima legge sta scritto: Omnis fructus, non jure seminis, sed jure soli percipitur. Da questo principio derivano i seguenti corollarii : In qui-bus propria qualitas spectaretur, si quid additum erit toto cedit (L. 26, Dig. De acquir. rerum domin.)\ cioè, appartengono al tutto le cose che sono parti uniche ed individue di una specie. Omne quod incedificatur solo cedit.
IX. Regole sulla traslazione di dominio e sulla tradizione. — Ciò che è nostro non può senza il nostro proprio fatto essere trasferito : Id quod nostrum est sine facto nostro ad alium trans ferri non potest (L. 11, Dig. De reg. juris). Si osservi che nel caso della prescrizione il nostro silenzio è un fatto. La sola tradizione non trasferisce la proprietà, ma è necessario un titolo capace di trasferirla (L. 31, Dig. De acquir. rer. dom.). Nemo errans rem suamt^ooQle
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