Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      REGOLE DI DIRITTO
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      amittit (L. 35, ivi); il che si applica alla cosa che si consegna, qualora erroneamente si creda essere di altri ; e si applica eziandio alla persona diversa da quella creduta, ed alla natura della traslazione. Non est corpore et actu necesse apprehendere possessione™, sed etiam oculis (L. 1, § 21, Dig. De acquir. possess). La tradizione brevi manti si compie col nudo consenso (L. 21, § 1, Dig. De acquir. rerum dom. ; ed il Cod. civ. austr., § 427).
      Si fa anche la tradizione ad una persona incerta (L. 9, § 7, Dig. De acquir. rerum domin.), come quando si getta danaro od altro in mezzo all'affollata piazza, che i Romani chiamavano jactus missilium. È valida la tradizione, ancorché si dissenta sulle cause, purché si consenta sulla cosa consegnata (L. 36, ivi). Quoties dominium transfertur, ad eum. quiaccipit, tale transfertur, quale futi apud eum qui tradit (L. 20, § 1, ivi; L. 67, Dig. Decon-trah. empt. ; Cod. civ. austr., §§ 442, 443). Non si possono però trasferire i diritti circoscritti alla sola persona dell'alienante.
      X. Regole sull'usucapione. - Possessio per pro-euratorem ignoranti quceritur, usucapio vero scienti competit (L. 49, § 2, Dig. De acquir. rerum domin.). Infatti per usucapione si richiede la buona fede, idest opinio quesiti domimi in re, la quale opinione non ha luogo in colui che ignorò di possedere. Usucapio non precedente vero titulo, procedere non potest (L. 4, Cod. De usucap. prò hcer.). Justum titulum accipimus, cum ex quo quis rem possidet tamquam suam; nec refert an onerosus an lucrativus sii (L. 11, Cod. De prcescript. longi tempor.).
      Pendente conditione, emptor usu non capit (L. 2, §2, Pro empt.). Intendesi condizione sospensiva del contratto, non risolutiva. Probabilis errorpos-sidentis, usucapioni non obstat (L. 5, § 1, Dig. Pro suo), poiché si conserva l'opinione del giusto titolo. Non così nell'errore di diritto, perciocché non si ha giusta opinione appoggiata ad un errore che la legge non giustifica ; laonde, nunquam in usu-capionibus juris error possessori prodest (L. 31, Dig. De usucap.). Si defunctus bona fide rem eme-rit, usucapietur ; quamvis hceres scit alienum esse (L. 2, § 19, Dig. Pro empt.). È d'uopo che intervenga la buona fede all'istante della tradizione; si ha riguardo al cominciamento del possesso, e e si considera uno medesimo quello del defunto e dell'erede : Defuncti possessio proderit (L. 2, § 1, ivi). Basta che l'autore sia stato di buona fede ; non è necessaria nel rappresentante(L. 2, § 19, ivi).
      L'ignoranza dell'erede non purga dai vizi del defunto (L. 11, Dig. De divers. temp.). Vitia possessioniim a majoribus contrada, perdurant (L. 10, Dig. De acquir. possess.). Il possessore dell'autore si continua pure nella persona del rappresentante a titolo particolare (L. 2, § 20, Dig. Pro empt.). Il possesso vizioso non può aggiungersi a quello che non lo è; ma il vizio del possesso dell'autore non nuoce al rappresentante a titolo singolare. Ne vi-ttosce qui detti possessioni ulla potest accedere, sed nec vitiosa et qua vitiosa non est (L. 13, § 13, Dig. De. acquir. possess. ).
      XI. Repole per la servitù. — La servitù non consiste già nell'obbligazione di fare qualche cosa,
      ma nell'obbligo di soffrire alcuna cosa nel fondo nostro (L. 15, § 1, Dig. De serv.). La servitù, benché unita ad un corpo, è un diritto incorporale (L. 14, ivi). Servitus servitutis esse non potest (L. 1, Dig. Deusufr.). Nulli res sua servii (L. 26, Dig. De serv. prced. urban.). Si costituisce la servitù su due fondi almeno, l'uno inserviente, l'altro dominante (L. 1, § 1, Dig. Comm. prced.). Si può imporre sopra un edificio futuro (L. 12, § 1, Dig. De serv. urb. prced.). Quum fundus fundo servit, vendito (od altriipente alienato) quoque fundo (sia il serviente, sia il dominante), servitutes sequun-tur (L. 12, Dig. Comm. prced.). Omnes servitutes prcediorum perpeiuas (o naturali ) causas habere debent (L. 28, Dig. De serv. urb. prced.). Per partes servitutes imponi non potest, nec acquiri (L. 6, § 1, Dig. Comm. prced.). Ma sebbene non si possa acquistare per parti, si può per parti ritenere, come se il padrone del predio serviènte acquisti una porzione del predio dominante. Uno tra più padroni non può sopra edificii comuni imporre una servitù (L. 2, Dig. De serv.). L'usufruttuario non può acquistare una servitù, ma può ritenerla (L. 15, § 7, Dig. De usufr. et quemad.). In omnibus servituti-bus refectio ad eum pertinet qui sibi servitutem asserit, non ad eum cujus res servit (L. 6, § 2, Dig. Si serv. vind.). Ogni rifacimento spetta a chi gode del beneficio. È un'eccezione di quessta regola la servitù oneris ferendi. Refectio gratta ac-cedendi ad ea loca quee non serviant, facultas tributa, et his quibus servitus debetur (L. 11, Dig. De comm. prced.). Servitutes naturalìter, non ma-nufacto, Icedere potest fundum servientem (L. 20, § 1, Dig. De serv. pr       Il tempo che non usò il precedente proprietario si computa a colui che vi successe (L. 18, § 1, Dig. Quemadmod. serv. amiti.). Servitute usus non vi-detur nisi ii qui suo jure uti se credidit (L. 25, ivi). Si is qui nocturnam aquam habet, interdiu per constitutum ad amissionem tempus usus fue-rit, amisit nocturnam servitutem qua usus non est(L. 10, § 1, ivi). Is qui per partem itineris it, totumjus usurpare videtur (L. 8, § 1, ivi), il che non accadrebbe qualora si avessero più diritti distinti, e di un solo di essi si usasse. Se venne da qualche fiume occupato il luogo ove si esercita la servitù, e, durante l'intervallo della prescrizione, fu il luogo disgombro, la servitù si ripiglia. Ma se passò quello spazio di tempo sufficiente a farla perdere, dee per ordine del giudice rinnovarsi (L. 14, ivi). Se ad un edificio dal quale cade una grondaja se ne sostituì un altro della stessa specie e qualità, questo sarà riguardato come il primo, e quindi sussisterà ognora la servitù primiera. Dicasi lo stesso di altre servitù (L. 20, § 2, Dig. De serv. urban. prced.).
      Usufructus non dominiised servitutis est (L.25, Dig. De verb. signif.). Infatti è un diritto di fare nella cosa altrui e di goderne; ma può anche riguardarsi per una parte utile della proprietà (L. 4, Dig. De usufr.). Debb'essere indicata una persona che ne fruisca (L. 26, Dig. De stipul. serv.). Essa gode di ogni specie di frutto (L. 7, Dig. De usuf. et quemadmod.); può vendere non il suo diritto, ma il suo godimento (L. 67, Dig. De usuf.) ; nont^ooQle


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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