Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RKGOLIZIA. - REGOLO
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      hac si continuo sub tempus mortis hceres tfXd ist-sent (L. 193, ivi).
      Chi succede ad alcuno il quale sia egli stesso succeduto ad un altro, non può dividere le successioni, nè accettare l'una senza l'altra (L. 7, § 2, Dig. De acquir. hcered.). Hceres si ante conditionem repudiami,nihil egit ( L. 13, Dig. De acquir. hcered.). In repudiando hcereditate certus esse debet de suo jur e qui repudiat (L. 23, ivi) ; cioè deve essere consapevole della conferitagli eredità ; lo stesso richie-desi per potersi accettare. Non si può in parte accettare, nè in parte ripudiare un'eredità. Quitotam hcereditatem adquirere potest, is prò parte eam scindendo adire non potest (L. 1, Dig. De acquir. vel amitt. hcered.) ; et si quis ex pluribus partibus in ejusdem hcereditate institutus sit, non potest quas-dam partes repudiare, quasdam adgnoscere (L. 2, Dig. d. tit).
      La facoltà di testare è di pubblico, non di privato diritto (L. 3, Dig. Qui testam. fac. poss.). Ejus qui apud hostes est, testamentum quod sibi fecit, non valet; quamvis redierit (L. 8, ivi). Uno con-textu actu testari oportet; est autem uno contextu nullum actum alienum testamento intermiscere, quod si aliquid pertinens ad testameirtum faciat, testamentum non vitiatur (L. 21, § 3, ivi) Questa regola non si applica ai testamenti olografi. I te-Btimonii chiamati al testamento debbono assistervi sino al suo compimento: Durare debere donec suprema contestano peragatur (L. 20, § 8, ivi). Conditi onem testium tunc inspicere debemus, quum signor ent ; non mortis tempore (L. 22, ivi); nulla importa cbe siano divenuti poscia intestabiles, cioè testimonii incapaci (L. 22. § 1, ivi).
      L'erede instituito ed il legatario non possono essere testimonii (L. 20 , Dig. d. tit.) in riguardo ad essi lasciata (Cod. civ. austr., § 594). Nulla osta che il padre ed il figlio siano testimonii insieme: Ad testium numerum simul adhiberi pos-sunt, ut ego et pater etplures quifuimus in ejusdem potestate (L. 22 in princ., Dig. Qui testam. fac. possunt).
      A differenza di quanto statuiva il diritto romano (h. 2, Dig. De injust, nuptiis), presentemente possono sussistere più testamenti insieme, e l'ultimo non abroga il precedente se non nelle disposizioni che vi sono contrarie , quando sia il primo rivo-cato (Cod. frane., art 1036). Giusta la legislazione austriaca, il testamento valido posteriore annulla il precedente riguardo a tutte le disposizioni, ove il testatore non le lasci in tutto od in parte sussistere.
      Un testamento regolare diventava nullo se il testatore morisse nell'incapacità di farne uno, come se fosse condannato ad uua pena portante morte civile : Irritum fit testamentum quotiens ipsi testatori aliquid contingit, puta si civitatem amittnt per subitftm servitutem (L. 6, § 5, Dig. De injusto, rupto et irrito facto testam.). I moderni codici, derogando )apreme88a regola, vi sostituirono quell'altra: Quod initio validum est, tractu temporis in firmari non potest (V. il Cod frane, lib. in, tit 2, sez. vm;ed il Cod. austr. al § 575).
      REGOLIZIA (farm ). V. Glicirriza.
      REGOLO       REGOLO (eool.). — Genere di uccelli dell'ordine delle silvie, i cui caratteri sono: ciascuna narice coperta da una sola penna, e tarso quasi intieramente coperto da una sola squama. I regoli nonFig. 5633. — Regolo dal ciuffo.
      abbandonano mai il loro paese natio, ancorché rigido, e si contentano solo d'andare a passare la cattiva stagione nelle parti più riparate dal freddo. I pini, gli abeti, i ginepri, i cipressi e le altre piante resinose sono le più amate da loro e quelle su cui ordinariamente pongono il nido. Stan sempre uniti in branchetti, e fischiettano del contiuuo svolazzando pegli alberi, sospendendosi ai rami in tutte le positure per cercare insetti, unico lor nutrimento. Fanno un nido globoso, attaccandolo all'estremità di qualche ramo. Partoriscono fino ad undici uova. Recheremo ad esempio il regulus cri-status , volgarmente detto regolo dal ciuffo, fiorrancio, fiorrancino, arancino. Questa specie è piuttosto comune in tutti i paesi d'Europa; e trovasi particolarmente nella Russia, nella Siberia, nellaLjOOQle


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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