Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
RELAZIONE — RELEGAZIONE
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cosi vuole il rispetto alle opinioni altrui e l'interesse di un'ampia e sincera libertà di discussione.
Si nell'una come nell'altra assemblea del Parlamento esistono commissioni permanenti, o per l'esame dei bilanci, o per le petizioni, o per la tutela delle Provincie e dei Comuni, o per la verifica del numero dei deputati impiegati ; e possono ognora, quando bisogni, esserne nominate altre, sia per elezione a squittinio di lista ed a maggioranza as Bolutain pubblica adunanza od in comitato segreto ; siaper delegazione fatta al presidènte della nomina dei membri cbe dovranno comporlo ; sia per estra zione a sorte. In ogni* caso è sempre il relatore cbe dà conto dell'operato della Commissione.
Questo per quanto si riferisce all'ufficio di rela tore nel Parlamento. Poche parole ora per desi gnare la natura dell'ufficio stesso nelle cause penali.
Nell'appello dalle sentenze dei tribunali in materia correzionale , il dibattimento proseguendosi 8enzala presenza dei testimonii, il presidente della Corte nomina un consigliere perchè faccia relazione della causa. Ciò non vuol dire soltanto dar con tezza alla Corte di tutti quei fatti e di tutti quei documenti cbe giovano all'accusa, o servono a giustificare la sentenza; significa eziandio istrurre i giudici intorno agli aggiunti del fatto in modo compiuto ed imparziale, acciò possano comprendere e vagliare i motivi del gravame. Un relatore è voluto dalla legge al fine che tutto quanto occorre alla retta intelligenza della causa sia portato n cognizione dei giudici. Quanto alla quistione se de vansi leggere dal relatore le testimonianze scritte, essa non può sciogliersi che negativamente ; imperocché nei giudizi criminali, ove i testi sono presenti, la lettura della deposizione scritta può farsi utilmente, senza violare il principio della oralità, all'oggetto di costringere il testimonio a dare spiegazioni intorno alle variazioni sfuggitegli, cosicché anche la deposizione scritta che si legge trovisi oralmente discussa davanti alla Corte in presenza di tutte le parti interessate. Ma nei giudizi correzionali se il teste non è presente, niuna discussione può farsi intorno alla deposizione scritta, e quaudo si leggesse per dimostrare esservi state variazioni fra esse e quella fatta oralmente dal testimonio avanti il primo tribunale, la lettura non avrebbe altro scopo fuor quello di chiamare la Corte a giudicare quale fra le due deposizioni meriti preferenza, e ciò contro il principio della oralità.
RELAZIONE (matem.). - È il legame che unisce tra di loro due o più quantità. Una relazione co stituisce generalmente un'equazione. Cosi la relazione che esiste tra l'ipotenusa, ad esempio, ed i cateti di un triangolo rettangolo è quella che viene espressa dall'equazione seguente: /'ipotenusa al quadrato è uguale alla somma de' quadrati dei cateti. Data la relazione che esiste tra due e più quantità, si può sempre determinare una di esse quando tutte le altre siano note. Quando tra tali quantità si diano due relazioni differenti, se ne potrà determinare due in funzione delle altre, e cosi di seguito (V. Equazione).
RELEGAZIONE (dir. pen.). — A Roma, nei tempi della Repubblica, la inviolabilità del cittadino erarispettata a segno, che la legge non volendo fosse forzatamente condotto in esiglio il reo degno di tale castigo, vi aveva surrogato un mezzo indiretto per ottenere lo scopo, la interdizione dell'acqua e del fuoco. Privo di mezzi di sussistenza, il reo doveva necessariamente ripararsi in territorio straniero, affinchè gli fosse dato di vivere almeno con le proprie fatiche.
Ma gl'imperatori, meno curanti delle forme, dappoiché avevano distrutta la sostanza, stabilirono l'esilio diretto sotto i nomi di deportatio e relegatio, pene rese assai più afflittive, giacché ormai l'esilio, come osservava Cicerone, anziché un supplizio, erasi fatto un mezzo di rifugio nelle disgrazie. Differivano nondimeno fra loro per gravità : la deportatio importava la capitis diminutio media, ossia la perdita dei diritti di cittadinanza, e la confisca dei beni; era perpetua e obbligava il reo a dimorare in un dato luogo. Alla relegatio invece andava congiunta soltanto la dimora forzata, e per eccezione la confisca. Di ciò fanno testimonianza specialmente due frammenti delle Pandette, uno cbe dice: Magna differenza est inter deportationem et relegationem ; nam deportatio civitatem et bona adimit; relegatio neutrum tollity nisi specialiteh bona publicentur (Leg. 14, § 1, Dig., xlviii, 22); l'altro, nel quale è svolta quest'ultima frase : Bona relegati non publicantur, nisi ex sententia specia-liter, ecc. (L. 8, § 3, Dig. xlviii, 20). Ai citati titoli del testo, e specialmente al primo, trovansi tutti i particolari intorno all'autorità che infliggeva la pena, al modo di scontarla, ai reati che la incorrevano; sono frammenti specialmente dei libri di Ulpiano, di Paolo e di Marciano.
La relegazione, comparsa di nuovo nella riforma penale al principio di questo secolo, vi assunse tuttavia forma ed effetti diversi. Ed ora nel Codice penale italiano essa figura fra le pene criminali al quinto grado di severità, dopo la Reclusione (V.), corrispondono alla detenzione del Codice francese, e alla casa di forza del toscano. Essa consiste nella detenzione del condannato in un castello od in altro luogo forte, e nel modo prescritto dai regolamenti. Questi portano la data 13 gennaio 1862, e già ne parlammo alla voce Reclusione ; osserviamo solo che le case di pena nelle quali la relegazione si sconta, come quelle per la reclusione, prendono nome di case di forza.
La relegazione è di tre anni almeno, di venti al più: è divisa in cinque gradi: da tre a cinque anni ; da cinque a sette ; da sette a dieci ; da dieci a quindici ; da quindici a venti.
Alla relegazione, quando s'infligga per crimini contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato; va sempre congiunta la interdizione dai pubblici uffici; e ci va congiunta pur anco in molti altri casi dal Codice espressamente accennati.
1 reati che più sono puniti di questa pena sono quelli che diconsi politici indiretti, come abusi di autorità, corruzione, violenze contro gli ufficiali del potere, falsità, calunnia; e quelli contro l'ordine delle famiglie, nominatamente l'incesto, la bigamia, lo stupro violento, il ratto, l'aborto, la soppressione, sostituzione o supposizione d'infante, il violato sepolcro. Ma di tal pena sono punitit^ooQle
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