Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RENDITE FONDIARIE - RENDITE VlTAUZIÉ
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      cevuto come rendita delle proprie terre, o dei capitali, o della industria, possa servire a formare la rendita di nn altro individuo. Quando si sono avute 500 lire di rendita, se con questo valore acquistato si comprano libri, come può avvenire che questo valore trasformato in libri, e che si consumerà sotto la detta forma, serva a comporre ancora la rendita dello stampatore, del librajo e di tutti quelli che sono concorsi alla formazione dei libri rendita che eglino consumeranno dal loro canto? La difficoltà è sciolta. Il valore, frutto delle mie terre, dei capitali o dell'industria, e che ho consumato sotto forma di libri, non è tutt'uno con quello dei libri. V'ha due valori prodotti: 1° quello ch'è provenuto dalle mie terre, ch'è stato prodotto sotto forma di grano e ch'è stato cambiato con lire; 2° quello che risulta dall'industria e dai capitali del librajo, e ch'è stato prodotto sotto forma di libri. Il librajo ed io abbiamo cambiato questi due valori, e ciascuno dal suo canto gli ha consumati, dopo aver fatto loro subire le trasformazioni cbe convenivano ai nostri bisogni.
      Passando a parlare delle rendite industriali e di quelle che provengono dai capitali o dai terreni, si troverà che le prime si compongono dei servigi produttivi, per mezzo dei quali si ottengono dei prodotti, e cbe sono maggiori là dove è maggiore il numero e la ricchezza dei consumatori ; le seconde si compongono degl'interessi che un capitalista ottiene dal suo capitale prestato; le ultime sono quelle che si ottengono dai servigi produttivi del terreno.
      Si osservi ancora che una nazione non può percepire presso un'altra le sue rendite industriali. Quando un sarto francese viene a lavorare in Italia, vi fai suoi profìtti, nei quali la Francia non ha parte. Circa i capitali che una nazione presta all'altra, non bavvi altro effetto, relativamente alla loro ricchezza rispettiva, se non quello che ottengono due individui da un prestito che l'uno fa all'altro. Quando il danaro prestato viene consacrato ad usi produttivi, l'una nazione, comecché paghi all'altra gli interessi, guadagna i profitti industriali e territoriali che fa con quel capitale: quando non è consacrato ad usi produttivi, ma disperso, allora il capitale prestato non frutta nulla e la rendita nazionale rimane gravata dagl'interessi che si pagano allo stranerò. Circa la rendita dei terreni posseduti dallo straniero residente nello Stato , questa rendita cessa di far parte della rendita nazionale, eccetto le imposte che lo straniero paga. Bene inteso però che Io straniero non ha potuto acquistare senza dare in cambio del terreno un capitale, del quale si profitta, come lo straniero profitta della rendita territoriale. Laonde nou debbonsi temere gli acquisti dei terreni fatti dagli stranieri, quando il prezzo dell'acquisto sia impiegato riproduttivamente. Circa la forma sotto la quale una rendita percepita presso un popolo passa presso un altro, sia in moneta, sia in altra merce, questa considerazione non ha alcuna importanza nè per l'uno nè per l'altro popolo, o piuttosto importa che lascisi ai particolari la facoltà di ritirare quei valori sotto quella forma che loro couvien meglio. Supposto che all'estero si esiga una somma in moneta, sarà trasportata Botto quella forma che con-
      verrà meglio per trasportarla, ossia in moneta o in altra merce. Laonde è facile ritirare dallo straniero tutte le rendite o i capitali che vi si percepiscono. Perchè un Governo potesse impedirlo, bisognerebbe che vietasse ogni commercio con lo straniero; ed anche in questo caso vi rimarrebbe la frode. In conseguenza, è stolta cosa vedere i Governi chiudere nei proprii Stati il numerario con lo scopo di mantenervi le ricchezze. Giova notare che le rendite industriali in ogni contrada alquanto industriosa eccedono le rendite capitali e le territoriali unitamente, e che in conseguenza le consumazioni di coloro i quali hanno profitti industriali, cioè le loro braccia e i loro talenti, sorpassano quelle dei capitalisti e dei proprietarii di terre. I fittajuoli e gli operai ritirano una rendita industriale eguale alla rendita del terreno e del capitale del proprietario, il quale fornisce loro il terreno e le anticipazioni. Giova ancora notare, in quanto alle imposte, che queste in due modi colpiscono le rendite dei contribuenti, o si chiede loro direttamente una parte della rendita, che gli si attribuisce , ed ecco le contribuzioni dirette ; o si fa loro pagare una somma qualunque su certe consumazioni che fanno con la loro rendita, ed ecco le contribuzioni indirette.
      RENDITE FONDIARIE (dir. civ.). — La rendita fondiaria è quella stipulata per prezzo di alienazione o come condizione di cessione d'immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito (Cod. civ. it„ art. 1780). La concessione d'immobili trasferisce nel concessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausula contraria, ed anche quella della riserva del domiuio che vi fosse apposta, le quali si avranno per non iscritte. Se la cessione è fatta a titolo oneroso sotto qualsiasi denominazione, come d'enfiteusi, albergamento, od altra simile, la medesima sarà soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, essa è soggetta alle regole stabilite perle donazioni (V. Enfiteusi).
      RENDITE SULLO STATO (econ. poi. e fin.). - Sono le rendite che lo Stato si obbliga a pagare a'suoi sovventori. Se appartengono al debito consolidato o perpetuo, sono inscritte sul Gran libro del debito pubblico, e i titoli che le accertano sono le cartelle al portatore o nominative. Le rendite del debito fluttuante sono costituite dai buoni del tesoro < V. tutti questi nomi e Credito pubblico e Fondi pubblici.).
      RENDITE VITALIZIE (dir. civ.). - Chiamasi ren-dita vitalizia quella la cui durata è limitata al tempo della vita di una o più persone. La costituzione di rendita vitalizia si può definire un contratto col quale uno dei contraenti vende all'altro una rendita annuale, della qual rendita egli si costituisce verso di lui debitore, mediante una certa somma ch'egli riceve pel prezzo della costituzione. Questo contratto va compreso tra gli aleatorii ; perciocché allorquando la persona, sulla cui testa la rendita è stata costituita, muore poco dopo il contratto, il costituente ha dato in equivalente della somma che ha ricevuto pel prezzo della costituzione il rischio in cui è incorso di pagare per lungo tratto di tempo la rendita, se la detta persona fosse vissuta lungamente; e viceversa, allorquando la rendita essendo troppo a lungo durata, e colui al qualet^ooQle


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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