Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
REQUENA - REQUENO Y VIVES VINCENZO
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delle leggi in questo governo sia di regolare la rappreseutaza nazionale, e di stabilire il numero e la condizione dei cittadini cbe debbono prendervi parte. Nelle monarchie la semplice cittadinanza non è che un benefìzio, ma nella repubblica è una parte della sovranità. In questo governo dunque la legge debb'essere più vigilante e più avara uel-l'accordare la cittadinanza, più austera nel punire colui che se n'è con fraude investito. Regolare il modo col quale si debbono dare i suffragi nell'assemblea rappresentativa della nazione, è un altro oggetto delle leggi. Allorché i suffragi sono pubblici, Bono 8eQ)pre più giusti, ed ogni rappresentante del popolo ha un freno per non tradire la verità e la patria. Vi sono pochi uomini, per sventura della umanià, che sappiano arrossire innanzi ai proprii occhi delle loro debolezze. Spesso si scrive ciò che non si pronunzierebbe senza rossore. I suffragi segreti sono un indizio del difetto di libertà in una repubblica, perché dove la verità non si osa dire apertamente, ò segno che la virtù è timida e che la forza prevale ; è segno che l'intrigo ha parte nell'assemblea; è seguo che una mano occulta chiude la bocca della libertà per non far sentire il grido dell'interesse pubblico. Le leggi debbono inoltre rimediare alla leutezza inseparabile dai governi popolari, lentezza spesse volte utile, ma che negli affari che han bisogno di una risoluzione istantanea potrebbe cagionare la rovina della repubblica. Finalmente il popolo òrappresentato da un'assemblea; egli ha bisogno di un capo che lo guidi nella guerra; egli deve avere i suoi magistrati. Le leggi debbono dunque fissare la maniera colla quale si deve procedere nelle elezioni; distinguere le cariche che biso-gua dare per scelta da quelle che conviene dare per sorte. Ma questa elezione per sorte ha i suoi pericoli : le leggi debbono trovare un mezzo atto a prevenire i disordini che potrebbero nascere, lasciando ad ogni cittadino una speranza ragionevole di servire in qualche maniera la sua patria. La repubblica non potendo sussistere senza l'uguaglianza e l'unione dei cittadini, deve desiderare la massima semplicità ed uniformità nelle leggi civili, ed ap-prossimarvisi per quauto lo permette la natura delle cose. Le leggi criminali occorre ancora che sieno semplici per quanto è possibile, eseguite letteralmente nel giudicare. La forma della procedura vuol essere circospetta e favorevole alla giusta difesa dell'accusato. Circa l'uso dei giurati, questa istituzione è più degna di elogio sotto il riguardo politico che sotto quello giudiziario, non essendo molto sicuro ch'essa sia sempre un mezzo efficace per rendere più giuste le sentenze, ma è sempre un ostacolo poteutissimo contro la tirannide dei giudici o di colóro che li nominano. Relativamente alle pene, diremo con Montesquieu, che più i governi sono animati dallo spirito di libertà, più le pene vi sono dolci, imperocché le punizioni troppo barbare moltiplicano, invece di diminuire i delitti, rendendo atroci i costumi e feroci i sentimenti. A riguardo del diritto di fare grazia, diremo che nel governo repubblicano, dove la libertà si rispetta, devesi molto badare che non vi si faccia attentato alcuno mercè quel diritto , il quale può divenire un privilegio d'impunità per talune persoue o ta-
lune classi, oome sovente accade nelle monarchie. Finalmente in riguardo al lusso, noteremo che se è un gran male sotto l'aspetto economico, non l'è minore sotto quello morale. Il governo repubblicano non ha motivo di favorire la debolezza naturale all'uomo di abbandonarsi a spese superflue ; anzi ha interesse di combatterla. Ma a tal fine non ricorrerà a leggi suntuarie, che sono sempre un abuso di autorità inutile, quando lo spirito di vanità non è eccitato da tutte le istituzioni; quando la miseria e l'ignoranza della bassa classe non sono sì grandi, che ispirino in essa una stupida ammirazione pel fasto ; quando rari sono i mezzi di formare una rapida fortuna; quando queste fortune si equilibrano prontamente col mezzo delle divisioni eguali nelle successioni ; quando tutto comunica un'altra direzione agli animi.
Vedi: Hobbes, Leviathan, sive de republica — Bodin, De republica — T. Moro, De optimo reipu-blicce statu, (Jeque nova insula Utopia — Rutger, Dissertatio de imperio populari rile temperato — Beaufort, La république romaine, ou pian général de Vancien gouvernement de Rome — Texier, Du gouvernement de la république romaine — Bankes, The civil and constitutional history of Rome — Levesque, Trois mémoires sur la constitution de la république d'Athènes, nel iv volume delle Mémoires de l'Institut, classe des sciences morales et politiques — Gueroult, Constitution des Spartiates, des Athéniens et des Romains — Senofonte, Della repubblica degli Spartani e degli Ateniesi — Della repubblica di Sparta e d'Atene - Carthago, sive Carthaginiensium respublica, quam ex totius fere antiquitatis ruderibus primus instaurare conatus est Christianus Hendreik.
REQUENA (geogr.). — Città di Spagna, provinoia di Cuenga, con 11,000 abitanti dediti all'industria della seta, lana e cotone.
REQUENO Y VIVES Vincenzo (biogr.). — Antiquario spaguuolo, nato nel 1743 a Calatraho in Aragona, morto il 17 febbraio 1811 a Tivoli, entrò a quattordici anni nella Compagnia di Gesù, cacciata la quale nel 1767, s'imbarcò con un gran numero dei suoi compagni per l'Italia e pose stanza a Roma, ove si diede tutto alle indagini erudite ed allo studio delle belle arti. Sullo scorcio del secolo passato tornò in Ispagna, ove fu ammesso all'Accademia reale di Aragona, e risaputo che i Gesuiti erano stati ristabiliti nelle Due Sicilie, si affrettò colà, ma fu sopraggiunto dalla morte a Tivoli prima di aver potuto raggiungere i suoi antichi compagni. Abbiamo di lui : Saggio sul ristabilimento dell'antica arte dei greci e de romani pittori (Venezia 1784); Principii, progresso e ristabilimento dell'arte di parlare da lungi in guerra (Torino 1790) ; Scoperta della chironomia (Parma 1797), arte di esprimersi con le dita; Saggi sul ristabilimento dell'arte di dipingere all'encausto degli antichi (ivi 1798): quest'opera è importante per gli artisti anche dopo quella di Caylus sullo stesso soggetto ; Saggio sul ristabilimento dell'arte armonica de' greci e romani cantori (ivi 1798); Tamburo perfezionato (Roma 1807), in cui propone varii modi di cambiare il suono del tamburo in suoni armoniosi; Osservazioni sulla chiro-tipografia (ivi 1810), in cui studiasi dimostraro
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