Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RIABILITAZIONE
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      e Tanno seguente il generale Rochambeau occupò il paese con seimila uomini. Terminata la rivoluzione, i piantatori di Provvidenza inviarono delegati al Congresso per aderire agli articoli della costituzione degli Stati Uniti e furono ammessi a far parte deKUnioue il 29 maggio 1790.
      RHUM o RUM itecn.). — Liquore alcoolico fatto con la distillazione della melassa, o con la fermentazione dell'acero saccarino (V. Alcoole, Liquori).
      RHUPENI, sopraunominato il Grande (biogr.). — Fondatore della dinastia armena cbe regnò nell'Armenia Minore e nella Cilicia al tempo delle crociate, era parente di Kakig II re d'Armenia, cbe fu prima prigioniero di Costantino Monomaco, e poi trucidato dai Greci. Astretto, per iscampare dai mali cbe affliggevano il suo paese, a ricoverarsi nelle più difficili balze del monte Tauro, Rhupen riusci a radunarvi un notabile corpo di Armeni, combattè prodemente alla loro testa, e conquistò per tal modo la sua indipendenza. Mori nell'anno 1^95, e gli succedette suo tìglio Costantino 1, statogli compagno nei pericoli e nelle imprese.
      RHUPEN II » biogr.). — Ottavo principe armeno della Cilicia, nipote di Mleb (detto Melier dagli Occidentali), cbe gli Armeni avevano fatto morire a cagione della sua tirannide e crudeltà, sali al trono nel 1174, e si distinse per dolcezza, bontà e giustizia. Ebbe alcune guerre a sostenere; e dopo aver rfenduta la pace ai suoi Stati, ne cedette il governo a suo fratello Leone, e ritirassi nel 1185 nel monastero di Trazarg, dove vesti l'abito religioso. e morì pochi giorni dopo.
      RHUS RADICANS (bot.). V. Sommacco.
      RIABILITAZIONE (dir. comm. e pen.). — La riabilitazione è un atto pel quale si restituisce uua persona nell'esercizio dei diritti di cui una sentenza l'aveva privata. I Romani, come vedremo, la dicevano appunto restitutio. Da habilis, la bassa latinità fece habilito (rendo capace), dal quale venne l'italiano abilitare, usato dal Caro, e quindi riabilitare, che trovasi nelle prediche del Segneri. Riabilitazione è adunque voce di lingua.
      Parleremo separatamente delle due specie di essa, cioè della riabilitazione dei- falliti, e di quella dei condannati.
      Riabilitazione commerciale. — Il fallimento lascia sul nome del fallito una macchia, la quale, sovente immeritata, ha nondimeno per effetto costante di togliere il credito a colui che non potè attendere agli impegni contratti. Questa specie d'interdizione morale e legale non è tolta se non nel caso in cui il fallito provi di aver pagato interamente in capitale , interessi e spese tutti i creditori ; caso in cui può ottenere dal tribunale la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti (Cod. di commercio, art. 804). Questa disposizioue non si applica ai colpevoli di bancarotta fraudolenta ed ai condannati per falso, furto, truffa od abuso di confidenza.
      Riabilitazione penale. — Intendiamo qui parlare di quella riabilitazione, per la quale il condannato, cbe scontò la pena o venne graziato, è riammesso a godere di quei diritti civili e di quelle capacità legali nella cui perdita era incorso in seguito alla condanna. Con questa riabilitazione non è da confondersi quella cbe ha luogo allorquando una per-
      sona condannata per omicidio è defunta, o viene con processo di revisione riconosciuta innocente. Differiscono fra loro per l'indole propria, pel modo con cui ciascuna si ottiene, per il potere che le accorda : imperocché l'una è atto di rigorosa e solenne giustizia dovuto alla memoria di un innocente, l'altra un beneficio meritatosi dal reo con una successiva buona condotta.
      La riabilitazione della quale vogliamo parlare cancella le conseguenze di certi reati, stabilite agli art. 19, 25, 39 del Codice penale, e relative alla interdizione dai pubblici uffizi, o dall'esercizio di una carica o d'un impiego, o d'una professione, o negoziazioue, od arte speciali. — È manifesta la giustizia e la moralità della legge che ammette la riabilitazione. Non ogui reo è persona corrotta tanto da far disperare del suo ravvedimento. Scontata la , na, rientrato fra i suoi concittadini, profondamente ammaestrato dalle conseguenze giuridiche e forse più dalle morali del reato, con tauta maggiore alacrità e perseveranza potrà darsi alla buona vita, quauto maggior fondamento avrà a sperare che, allorquando la pubblica opinione lo avrà riabilitato , la legge non tarderà a cancellare ogni conseguenza del triste suo passato. Fu perciò generalmente ammessa la riabilitazione, e ben pochi giureconsulti si fecero ad oppugnarla, senza però che arrivassero a farla proscrivere da un buon sistema di leggi.
      Abbiamo già detto che i Romani pure l'avevano e la chiamavano restitutio in integrum, come appare pienamente dalla iscrizione che si legge in uua delle tavole di Eraclea. Quanto ai tempi che precedettero l'Impero, non si hanno notizie certe sul modo e sulle condizioni della restitutio. Furio Camillo sbandito da Roma, e privo di cittadinanza, non potè esser posto a capo dell'esercito, che poi scacciò Brenno ed i Galli, se non quando ottenue decreto senatorio, confermato dai comizi curiati, il quale lo rivocava dall'esilio, cancellando ogni conseguenza di questa pena (Tito Livio, v, 46). L'esempio si rinnova per Cicerone, ed ò egli stesso che ce lo narra con maggiori particolarità ( Orat. postredd.; prò domo; prò Sexto; prò Fianco; Epist. ad Attic„ ni, 20; Famil., xiv, 2; vedi pure Pater-colo, il, 45; Dione, lib. xxxviu, 17, 30). Da questi fatti appare che il popolo romano nei comizi reintegrava i cittadini ne' diritti perduti, con maggiore o minor ampiezza di concessione: e ciò dicevasi restituere, chiamandosi restitutio in integrum quella cbe tornava la condizione del cittadino tal quale era rispetto ai diritti personali ed alle proprietà, prima della condanna. Con questa restitutio non è da confondersi quella tutta civile, di cui è detto all'articolo Restituzione in intero.
      Sotto agli imperatori, come ogni altra, così anche questa parte del diritto si venne maggiormente determinando. L'editto del pretore conteneva la seguente clausola: Qui ex his omnibus, qui supra scripti sunt in integrum restitutus non erit, prò alio ne postulet (Leg. 1, Dig. De postulata in, 1). Ma la facoltà di restituere passò mano mano dai comizi al Senato, e da questo al principe. Ebbe la restituzione varie gradazioni nei suoi effetti : alle volte non fu che una gratia od indulgentia, per la
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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