Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RIFUGIO (RELIGIOSE DI NOSTRA SIGNORA DEL)
      ed ospitare gratuitamente l'omicida (Calmet, Coni-mentaire sur les Nombres, xxxv), fosse costui israelita o straniero, essendovi le città summqntovate a benefizio di quanti erano gli abitanti della Palestina, indigeni o stranieri. Oltre alle città di rifugio, si tenevano in conto di luoghi di asilo i templi, e specialmente le are; e quelli che avevano toccato# il santuario nel tempio, erano tosto esaminati dai giudici. Se dall'esame risultavano innocenti, si avviavano sotto buona scorta a qualche città di rifugio; se rei, si staccavano a forza dall'altare, e fuori del tempio si mettevano a morte. Una volta all'anno i magistrati visitavano siffatti luoghi per assicurarsi se nulla mancasse ai bisogni e alla sicurezza dei ricoverati.
      L'istituzione delle città di rifugio presso gli Ebrei aveva molta analogia con quella dei luoghi di asilo fra i popoli paganici, e principalmente fra i Greci ed i Romani (V. Asilo); ma era di gran lunga più commendevole, perchò combatteva indirettamente l'inveterata consuetudine di tutte le tribù primitive, e specialmente asiatiche, della vendetta o del riscatto del sangue, e rendeva prevalenti nella stirpe israelitica i sentimenti della mitezza, della clemenza, della dolcezza e del perdono (Exod., xxi, 13; Numer., xxxv, 9-34; Deuter., xix, 1-13). Nè simile indulgenza fomentava tampoco i delitti, non venendo elargita che a coloro i quali, più sventurati che tristi, avevano avuto la disgrazia di uccidere in un impeto di collera, in un trasporto di furia, di frenesia, una umana creatura, e sarebbero stati perciò soggetti all'inesorabile vendetta di tutti i congiunti dell'ucciso, i quali avevano non solo il diritto, giusta le consuetudini dell'asiatico e di tutto l'antico mondo, ma benanche il dovere di vendicare o redimere il sangue versato con nuovo sangue. Se l'uccisore di un uomo, fra gli Israeliti, veniva invece riconosciuto veramente colpevole, non gli era concesso scampo o rifugio, e, reo di morte, doveva subire irremissibilmente la pena capitale. Nè poteva venire a questa sottratto o per compassione, o per pecuniaria ammenda; e questo secondo punto dimostra che si riconosceva appieno dalla legge mo-saica l'umana dignità, e che la legislazione ebraica, paragonata coll'ateniese e colla islamitica, era ad entrambe superiore, perchè le ammende pecuniarie vengono nelle medesime concesse e quasi incoraggiate, e per conseguenza la vita del misero e del tapino era sempre in balla dei ricchi e dei prepotenti. Fra gli Ebrei era invece in ogni evento tutelata dalla legge, rigorosa coi tristi e perversi, e mite e benigna cogl'infortuuati, sempre diretta alla difesa degli oppressi contro gli oppressori. Per agevolare ai fuggenti lo scampo ed il ricovero alle città di rifugio, le strade conducenti a queste erano tutte ben sistemate ed ampie, senza intoppi di alture o colline, o di torrenti o fiumi privi di ponti ; anzi ogni strada che dirigevasi a quelle doveva avere almeno 16 metri di larghezza. Ad ogni svolta vi erano cartelli colle parole rifugio, rifugio , a caratteri cubitali, per servire di guida agli affannati fuggenti ; e ciascuno di questi aveva seco due giurisperiti, i quali dovevano studiarsi di calmare il vendicatore , nel caso che costui avesse prevenuto p«Ha fuga l'uccisore, e gl'impedisse l'ac-
      cesso alla sospirata città. Appena stabilitosi :.s questa, il rifugiato riceveva una conveniente abitazione gratuita, ed i suoi ospiti dovevano ammaestrarlo in qualche industria, per agevolargli l'acquisto dei mezzi necessarii al suo sostentamento. Le madri poi dei sommi sacerdoti contribuivano non poco all'assistenza di cotesti banditi, provvedendoli di alimenti e di vesti, per temperare la loro impazienza, e farli desistere dal pregare per l'abbreviazione della vita dei figli di esse, perchè alla morte dei medesimi ricuperavano i rifugiati la propria libertà ed i proprii averi. Se il bandito moriva per avventura nella città di rifugio prima di essere liberato, le sue spoglie mortali venivano consegnate poi ai suoi consanguinei, dopo la morte del sommo sacerdote, onde ricevere sepoltura condegna nelle tombe degli avi.
      Che il diritto di rifugio od asilo fra gli Ebrei, negli ultimi periodi della loro vita nazionale, si si fosse allargato per guisa , da schiudere l'adito a gravi abusi, possiamo inferirlo dalle parole del libro I dei Maccabei (x, 43), dove vengono promesse assoluzioni ed impunità a tutti coloro che si fossero rifugiati nel tempio di Gerusalemme od entro ai suoi confini. Questo nuovo privilegio veniva accordato ai delinquenti, in forza non già della legge mosaica, il cui tenore fu da noi testé esposto, ma in forza della supremazia ch'esercitavano ormai fra gli Ebrei i dominatori e legislatori idolatri. Le stesse parole accennano certamente all'uso antichissimo, tanto tra il popolo eletto, quanto fra le genti, di rifugiarsi, nel caso di un pericolo persouale, all'ombra degli altari. Presso gli Ebrei vigeva il costume, che un fuggiasco toccasse le corna ossia gli spigoli dell'altare e nel tabernacolo e nel tempio ; ma non era salvo se non veniva dimostrato dal processo giudiziario, che aveva commesso il delitto o per ignoranza o per ispensieratezza. Scorgesi da ciò che Mosè si mantenne fedele al severo principio che l'effusione volontaria del sangue umano doveva essere punita unicamente col sangue; principio che va perdendo la primitiva sua rigidezza di grado in grado che i ferini costumi degli uomini si ammansano colla propagazione della vera civiltà, e più ancora colla diffusione della benefica morale del cristianesimo. Leggesi esplicita la teoria mosaica nell'.Esodo (xxi, 14), e nel III dei Èe (i, 50; ii, 28); anzi dagli ultimi due passi rilevasi che i rei di lesa maestà cercavano anch'essi rifugio all'ombra degli altari, probabilmente assai più per forza di consuetudine che di espressa legge. La salvezza però di simili rifugiati dipendeva sempre dalla volontà del re, apparendo dai due passi ora citati che iu uno dei casi, in quello di Adonia, fu risparmiata la vita per rispetto all'altare, mentre nel secondo caso, nella fine miseranda di Gioabbo, si legge cbe Banaja, figlio di Giojada, lo strappò per ordine di Salomone dallo spigolo dell'altare a cui erasi attaccato, e spietatamente lo uccise.
      RIFUGIO (religiose di Nostra Signora del) (st. eccl.). — Ordine o congregazione di religiose dedicatesi alla conversione delie donne e zitelle prostitute, e al preservamento delle pericolanti. Questo pio istituto fu iniziato a Nancy in Lorena dallo zelo di uua virtuosa vedova per nome De Ranfaig,Ia quale^ooq Le


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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