Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RIMONTAdrone comandante di deposito, due uffiziali compratori, un capitano contabile, un luogotenente o sottotenente aggiunto al contabile, ed un veterinario in primo, mentre negli altri depositi è formato da un capo di squadrone comandante, un capitano o luogotenente compratore, un sott'uffi-ziale contabile, ed uu veterinario di qualunque grado. I cavalli destinati al servizio dell'esercito italiano, invece di essere adunati in particolari stabilimenti o depositi, possono essere provvisoriamente ricoverati presso uno dei corpi che si trovano di guarnigione nei luoghi in cui si è fatta l'accettazione, ma poi debbono essere al più presto inviati ai reggimenti a cui deggiono appartenere. Qui giunti, debbono, in forza dell'art. 2 del Regolamento 5 giugno 1863, essere tosto visitati dal veterinario nello scopo di accertarsi della loro salute, e di provvedere prontamente rispetto a quelli che per la salute e gli strapazzi del viaggio, o comunque, manifestino indizi di malattia, od altrimente lascino temere di aver sofferto.
      L'articolo 3 prescrive che dal giorno del loro arrivo al reggimento fino ai venti giorni consecutivi debbano i cavalli avere una buona e copiosa lettiera, preferibilmente formata di paglia, essere collocati nelle migliori scuderie, e se provengono da razze semiselvaggie, in locali in cui la ventilazione sia perenne, ancorché ne consegua un forte abbassamento di temperatura. Gli articoli seguenti prescrivono di farli passeggiare ed assoggettarli gradatamente al lavoro, di abbeverarli con acqua fatta bianca colla farina di segala, somministrare loro, se il bisogno lo richiede, una razione giornaliera di paglia alibile, sottoporli al verde se la stagione è propizia e lo si crede opportuno, ed addestrarli infine con quella moderata e regolare progressione, che accertando la migliore possibile riuscita dell'educazione, ne guarentisce la buona conservazione.
      Un'assidua ed attenta sorveglianza ò ordinata per qnesti animali, affinchè il veterinario possa immediatamente dare avviso dello svolgimento dei sintomi di alcuna delle malattie contemplate fra le redibitorie, e la sua relazione sia immediatamente spedita all'uffizio d'intendenza dipartimentale. Questa relazione, da stendersi in doppia copia, deve indicare in modi chiari e precisi la natura del morbo o vizio redibitorio, il numero di rimonta, la data d'accettazione, i connotati del cavallo, ed essere vidimata dal comandante del corpo. Se i sintomi della malattia dànno la certezza del vizio redibitorio, si deve chiedere la restituzione del cavallo al fornitore, e nei casi dubbii la domanda è limitata ad un prolungamento di guarentigia ordinaria, e questo còmpito spetta al suddetto uffizio d'intendenza militare dipartimentale. Avvenendo che un cavallo muoja o debba essere abbattuto prima che sia trascorsa la pattuita garanzia, si dovrà compilare un processo verbale coll'inter-vento del funzionario d'intendenza militare, quindi procedere all'autopsia per cura del veterinario del corpo e veterinario civile a tal fine richiesto dall'uffizio d'intendenza, del risultato della quale bì debbe dare circostanziata relazione giudiziale dai veterinari, ove venga chiaramente specificato sela morte sia o non provenuta da infermità preesistente all'epoca in cui si è fatto acquisto dell'animale. Allorché poi è giunto il termine della guarentigia, vengono dessi definitivamente incorporati nei reggimenti e marcati con bolli a fuoco , uno dei quali collo stemma reale è impresso sulla coscia sinistra al di sopra del numero di reggimento, l'altro, che forma il numero di matricola, è applicato sull'unghia anteriore sinistra, e l'ultimo, che è un numero o una lettera convenzionale del corpo, è applicato sulla coscia sinistra sotto lo stemma reale. L'altezza dei cavalli destinati per la cavalleria di linea è di metri 1,54 a 1,60, per quelli destinati ai lancieri di metri 1,50 a 1,54, per quelli che debbono essere distribuiti alla cavalleria leggiera di metri 1,46 a 1,50, per quelli che debbono essere incorporati nei reggimenti d'artiglieria di metri 1,50 a metri 1 e millimetri 586, e per quelli infine del treno d'armata di metri 1,46, colla condizione però che siano ben tarchiati. L'età debb'es-sere per lutti da cinque anni compiuti agli otto, ma è fatta facoltà alle commissioni a ciò delegate di accettare, in piccola e variabile proporzione per ogni lotto, cavalli che abbiano solamente l'età di quattro anni compiti , semprechè risultino forniti d'ottime qualità, in guisa da compensare in modo evidente la mancanza della fissata età. I cavalli da provvedersi deggiono essere , per la concorrenza non minore di due terzi della totale provvista, maschi castrati, e i rimanenti possono essere giumente, escluse le gestanti, e debbono essere domi in modo da lasciarsi cavalcare, alzare i piedi e guardare in bocca , ma quelli di soli anni quattro basta cbe siano già ferrati e muniti di cavezza. I cavalli accettati vengono tosto marcati nel lato sinistro del collo con un bollo portante le iniziali del nome dell'uffiziale preposto all'accettazione, e con un numero d'ordine progressivo nell'unghia del piede anteriore destro. Sono dessi guarentiti dall'impresario per giorni quaranta da tutti i difetti cosi detti redibitorii, che vengono per patto espresso estesi ai seguenti: luna, moccio, farcino, bolsaggine, doglia vecchia, rustichezza , tiro d'appoggio o volante, e quello che fa dire i cavalli bistorni, o castrati allegri, sempre che sotto il titolo di bolsaggine siano comprese tutte le malattie croniche di petto, e per doglia vecchia si debba intendere qualunque malattia di data anteriore all'accettazione dei cavalli. Non possiamo a meno di osser^ vare a tale riguardò essere inutile affatto questa lunga enumerazione dei vizi redibitorii, ed incongrua ed erronea l'estesa interpretazione che si volle dare alla bolsaggine ed alla doglia vecchia, e sarebbe stato assai meglio riferirsi puramente agli articoli 1648 e 1655 del Codice civile, i qua li di-! chiarano redibitorii tutti i vizi occulti di qualche , gravità. I cavalli che per difetti redibitorii debbono essere restituiti all'impresario, cesseranno di ' essere a carico del Governo pel loro mantenimento, e si- intenderanno dal giorno susseguente a quello j in cui si è dato ordine di ritirarli, a carico del-j l'impresario, il quale dovrà pagare nn'indennitàdi ' lire una e quaranta centesimi per ogni giornata di ulteriore permanenza. In caso di proroghe di guarentigia, qualora i cavalli ammessi a tali pro-
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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