Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RISCHIO - RISERVA
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      riscatto. Venendo dall' assicuratore accettata la transazione di riscatto, egli deve pagare al caricatore la somma tanto delle mercanzie assicurate, quanto del prezzo sborsato pel riscatto delle medesime. In caso di rinunzia, l'assicuratore deve pagare al caricatore soltanto gli oggetti assicurati, che passano quindi in sua proprietà. Il prezzo del riscatto sarà pagato dall'assicuratore, quando sia avvenuto prima dell'abbandono degli oggetti predati. Quando anche non abbia avuto luogo l'abbandono, l'assicuratore nondimeno conserva sul caricatore la preferenza pel riscatto degli oggetti predati. Le spese che seguono il riscatto sono a carico dell'assicuratore, quando unite col prezzo del riscatto non eccedono la somma a cui ascende il valore delle merci ricuperate. I rischi posteriori alla preda riscattata per conto del caricatore non sono a carico dell'assicuratore. I marinai contribuiscono al riscatto col loro salario.
      RISCHIO (dir. comm.). — È il sinistro a cui è esposta la cosa assicurata o data in garanzia di un prestito a cambio marittimo (V. Assicurazione e Cambio marittimo).
      RISCIACQUATOJO (archit. idraul). — Appellasi cosi un canale secondario per Io quale i mugnai dàuno la via all'acqua, quando non vogliono macinare. Ne abbiamo parlato trattando dei Canali, dei Mulini e di altri manufatti idraulici, a cui rimandiamo i lettori.
      RISDALLERO (comm.). — Nome di ima moneta in uso iu varii paesi dell'Europa settentrionale e mediana, il cui valore varia da un paese all'altro. A mo' di esempio, nell'Impero d'Austria si conoscono le seguenti qualità:
      Rtsdall, o species thaler prima del 1753 L. 5,60,83 j Risdallero, o species thaler dopo il 1753 » 5,19,50 j Risdallero di Francesco 11 del 1800 . » 5,11,29 l Risdallero rf' Ungheria......» 5,19,02
      In Prussia:
      Risdallero, o tallero di 24 boni grossi . » 3,71,11
      Risdallero vecchio di Baireuth ...» 3,21,15
      Risdallero di specie o di convenzione . » 5,16,34
      RisdaUero vecchio d'Auspach .... » 3,60,40
      Risdall. di convenzione d'Ansp. e di Bair. » 5,17,27
      Dal che è piano il vedere come vario sia il valore di tal moneta, e che occorra aver tavole di riduzione (V. Pesi e Misure). ^RISERVA (dir. can.). — Si chiamano riserve apostoliche quei rescritti o mandati per cui i papi si riservano la nomina e la collazione di certi benefizi quando vengano ad essere vacanti, con proibizione agli elettori o collatori di procedere all'elezione
      0 collazione di questi benefizi in caso di vacanza, sotto pena di nullità. Tali riserve sono generali o speciali. Generali sono quelle che cadono su tutti
      1 benefizi d'un regno o d'un certo luogo o su certe dignità; speciali quelle che riguardano solamente un certo benefizio in particolare. I canonisti riducono a quattro capi i benefizi di cui i papi sonosi riservata la disposizione: 1° la riserva in ragione del luogo in cui tali benefizi sonosi renduti vacanti, che è la specie di riserva fondata sulla vacanza in euria; 2° la riserva fondata sul tempo in cui la •
      vacanza di certi benefizi è avvenuta; la quale si fa nelle chiese ov' è seguita la regola de reserva-tione mensium et alternativa; 3° la riserva fondata sulla qualità delle persone che possedevano i benefizi rimasti vacanti. Essa comprende i benefizi vacanti per morte di cardinali, di camerieri del papa e di ufficiali della Corte di Roma; 4° la riserva fondata sulla qualità dei benefizi. In essa si comprendono le prime dignità delle cattedrali e le principali diguità delle collegiate la cui entrata supera il valore di 10 fiorini d'oro. Le riserve apostoliche sono una deroga al diritto comune ed un impaccio al diritto degli Ordinarii. Ignorasi il tempo preciso in cui hanno cominciato: ed è noto che Clemente IV, il quale sali sulla sede pontifìcia nel 1265, fu il primo a fare una riserva generale ed assoluta di tutti i benefizi vacanti (in curia, cap. xu, De prabend. in sexto).
      RISERVA (dir. giudiz. e civ.). — La riserva è uuo dei mezzi pei quali si mantengono e custodiscono i proprii diritti ; essa viene espressa da chi intende che questi, per un atto o fatto da esso compiuto, non abbiano a rimanere pregiudicati. Talvolta equivale alla protesta, la quale però interviene piuttosto quando si tratti di provvedere alle conseguenze degli atti altrui. In certe sentenze si legge la clausola con riserva dei diritti delle parti: con essa non si fa che sospendere ogni giudizio su questi diritti, quali si sieno, senza che se ne possa dedurre argomento veruno alla esistenza o meno dei medesimi. Le parti hanno sovente motivo nelle liti di far riserve: è un mezzo di difesa del quale si fa grande uso, come quello che non impegna per nulla, e d'altra parte può riuscire molto utile verificandosi certi casi. La riserva espressa può essere necessaria alle volte per opporsi a un provvedimento del quale sia necessario eseguire le prescrizioni : cosi se la parte eseguisce una sentenza interlocutoria, senza riserva, non è più ammessa a far opposizione alla medesima, benché possa essere su certi punti definitiva. È inutile poi far riserva di ciò che è nel nostro diritto. Ma non sono ammesse, in generale, riserve le quali sieno in contraddizione con la natura dell'atto.
      Le riserve si adoperano specialmente quando non si vuol far acquiescenza ad un giudicato, contro il quale è aperta la via all'opposizione o al ricorso di revoca. Nella pratica esse sono di un uso talmente generale, che talvolta volgono al ridicolo, poiché stanno in contraddizione cogli atti compiuti mentre vengono espresse. In tal caso è chiaro che non hanno alcun valore : protestalo acini contraria non operatur. Ma quando per le circostanze conservano la loro efficacia , e mantengono intatti i nostri diritti, devonsi, se v'è ambiguità nei termini, interpretare in senso favorevole a chi le ha fatte. Molte regole si osservano in proposito, e la giurisprudenza ebbe spesso a pronunciare'sulla validità e sulle conseguenze d'una riserva: ma non possiamo occuparci di simili particolari.
      RISERVA (mil). — Nome che si dà a quei corpi militari che si tengono in serbo per rinforzare gli altri ed accorrere dov' è maggiore il bisogno. Dicesi anco corpo di ricuperazione, e sussidio, e riscossa, voce quest'ultima adoperata nobilmente int^ooQle


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 1)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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