Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RlSPONSABILITlil furto o per il dauuo arrecato a cotesti effetti, nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi. Non sono risponsabili per i furti commessi a mano armata o altri meo te con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario. Così dispongono i nostri Codici (Cod. civile ital., articoli 1866-1867; Codice Albert., art. 198(5-1988; napolet., art. 1824-1826; parm., 2011-2013; frane., 1902-1954; austr., 1316). Non è necessario che gli effetti siano stati dal viaggiatore conseguati in custodia all'albergatore; basta che siano stati recati nell'albergo, l'albergatore è risponsabile, conoscesse o no che esistevano. La ragione di questo rigore sta in quel passo d'Ulpiano: Maxima utilitas est hujus edicii, quia necesse est plerumque eorum /idem sequi, et res custodia eorum committere. Ne quisquam putet graviter hoc ad-versus eos constitutum; nani est in ipsorum arbitrio ne quem recipiant; et nisi hoc esset statutum, materia daretur, cum f 'uribus adversus eos quos reci-piunty co'éundi, cum ne nunc quidem abstineant hujus modi fraudibus (Leg. i, § 1, Dig. iv, 9). Del resto in pratica la gravezza di questa rispousabilità vieue attenuata dal prudente arbitrio del giudice.
      2° Responsabilità dei vetturali per terra e per acqua. — 1 vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quauto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori. Sono risponsabili non solo di ciò che hanno già ricevuto nel bastimento o nella vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di recapito per essere riposto nel bastimento o nella vettura. Sono rispousabili ancora per la perdita e per le avarie delle cose loro affidate, quando non proviuo che Bieusi perdute od abbiano sofferta avaria per un caso fortuito o per forza maggiore. Devono infine teuere un registro dei danaro, degli effetti ed involti di cui si incaricano, e sottostare a regolamenti speciali che fanno legge tra essi e quelli coi quali contraggono (Cod. civ. ital., art. 1629-1633.; Cod. Albert., 1805-1809; napolet., 1628-1632; parmeuse, 1692-1693, 1700-1702 ; frane., 1782-1786; austr., 970, 1316). A cotesto disposizioni vauuo aggiunte quelle che dipendono più propriamente da ragioni di commercio, e che esporremo alla voce Vetturale.
      La risponsabilità che grava gli iutrapreuditori di pubblici trasporti, si riferisce co&ì alla sicurezza delle persone, come alla conservazione delle cose.
      3° Risponsabilità del padre e della madre per i figli. — 11 padre, l'avo o la madre sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori con essi abitanti, nei casi in cui rispettivamente hanno la cura e direzione dei medesimi, purché nou proviuo che non avevano potuto impedire il fatto di cui sono tenuti risponsabili (Cod. civ. ital., art. 1153; Cod. Albert., art. cit. 1502, ecc.). La natura ha posto ì figli sotto la sorveglianza e la direzione del padre; egli è il censore delle loro azioni, egli deve dirigerli; è giusto adunque che risponda di loro; è cotesta una garanzia ch'ei deve alla società. Le stesse ragioni sono applicabili all'avo ed alla madre, quando i dovori che incomberebbero al padre sonoper ragioni speciali a loro carico. Ma se questa ò la regola da osservarsi, ce n'è un'altra pure, la quale non va dimenticata, ed è che nessuno è tenuto all'impossibile. Quando il responsabile provi di non aver potuto sorvegliare il figlio o nipote, la sua risponsabilità cessa; ma perchè la scusa sia ammessa è necessario che l'impotenza di impedire il fatto dannoso non derivasse da precedente colpa di chi la vuol addurre. —11 tutore è tenuto seuza dubbio del latto del minore, come i geuitori e l'avo; imperocché dalla legge gli è imposto di aver cura della persona del minore, ed egli si trova nella stessa posizione, a questo riguardo, del padre e della madre. Del resto è sempre aperta al danneggiato la via ad agire contro il figlio, che abbia operato con discernimento, per quanto tiene alle conseguenze penali del fatto.
      4° Risponsabilità dei padroni e committenti. — 1 padroni e committenti sono rispousabili per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati (Cod. civ. ital., art. 1153, art cit. ; Cod. austr., 1314, 1315). Conviene uotare che sotto l'appellativo di padroni e committenti veugono eziandio lo Stato, i Comuni e qualunque corpo morale. Questa rispousabilità non si estende ai fatti compiuti dai domestici e commessi fuori del loro servizio abituale. 1 padroni e committenti esercitano un'autorità, per la quale il domestico o commesso non è che uu loro ageute; la risponsabilità del fatto di questo risale uaturalmente a chi diede gli ordini. 11 dauuo può derivare in due modi, o per l'azioue stessa comandata, o per malaccortezza o imprudenza di chi la compie; la rispousabilità sussiste iu tutti e due i casi, dovendo il padrone imputare a se stesso d'aver scelto un malaccorto, uu imprudente per compiere le sue volontà: aliquattnus culpa reus est, quod opera malorum hominum uteretur (Leg. v, § 6, Dig. xlix, 7). Ma al padrone resta sempre il diritto di agire giudizialmente contro il domestico che fece danno per colpa propria. Ogui risponsabilità del padrone cessa quando il fatto che cagionò dauuo non fu commesso dal dimestico iu tal sua qualità.
      5° Risponsabilità dei precettori ed artigiani. — I precettori ed artigiani sono tenuti per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo iu cui souo sotto la loro sorvegliauza, salvo che proviuo non aver potuto impedire il fatto, per cui avrebbero dovuto essere risponsabili (art cit). In quel frattempo cessa la risponsabilità degli ascendenti. Precettore qui prendesi nel senso di qualunque persona incaricata in modo permanente, a qualunque titolo, della educazione o sorvegliauza di ragazzi o giovani. Nou importa che questi siano maggiori di età ; la legge non fa veruna distinzione. Se agirono con discernimento, il precettore o l'artigiano ha diritto di farsi risarcire.
      La risponsabilità s'incorre anche per i danni fatti colle cose che abbiamo in nostra custodia. Laonde, il proprietario di un animale o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è risponsabile per il danno cagionato da esso, sia che si trovi tuttora sotto la sua custodia, ovvero siasi smarrito o sia fuggito. Ciascuno infatti è teuuto a far in modo che le cose da lui possedute non producano
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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